Penale

È oltraggio a pubblico ufficiale solo se sono presenti "civili"

Due gli elementi gli costitutivi del reato: la pubblicità dell'offesa e il nesso funzionale tra questa e il compimento di un atto d'ufficio

di Pietro Alessio Palumbo

In tema di oltraggio, l'offesa all'onore ed al prestigio del pubblico ufficiale deve avvenire alla presenza di almeno due persone, tra le quali non possono computarsi quei soggetti che, pur non direttamente convolti dagli "insulti" vi assistano nello svolgimento delle loro funzioni. Con la sentenza n. 11820/2022 la Corte di Cassazione ha chiarito che ai fini della integrazione del delitto in esame è quindi necessario che l'insulto riguardi l'apprezzamento del pubblico ufficiale sia nella sua dimensione personale, sia nella dimensione funzionale e sociale; potendosi giustificare la tutela assicurata ai pubblici ufficiali dal codice penale rafforzata rispetto a quella dei comuni cittadini, soltanto quando risulti minata e compromessa più che la reputazione del singolo esponente, quella dell'intera amministrazione pubblica, e per ciò stesso dello Stato.

La riforma del 2009
Nel 2009 a distanza di dieci anni dall'abrogazione del delitto di oltraggio, il legislatore ha reintrodotto nel codice penale la fattispecie incriminatrice di cui all'articolo 341-bis. La nuova fattispecie, a differenza dell'abrogato articolo 341 del codice penale che considerava il reato di oltraggio come offensivo, alternativamente, dell'onore o del prestigio del pubblico ufficiale, prevede una tutela congiunta dell'onore e del prestigio del soggetto passivo. A ben vedere, rispetto alla previgente formulazione, la disciplina si caratterizza per la presenza di due elementi costitutivi che ne circoscrivono l'ambito di applicazione: la pubblicità dell'offesa e il nesso funzionale tra questa e il compimento di un atto d'ufficio da parte del pubblico ufficiale. Più specificamente l'inserimento del requisito della presenza di più persone tra gli elementi essenziali della nuova figura criminosa - laddove nella originaria fattispecie di cui all'articolo 341 del codice penale la presenza di una o più persone costituiva una mera circostanza aggravante - si giustifica con l'intento del legislatore di evitare che il reato si consumi in un rapporto "privato" fra l'oltraggiante e l'oltraggiato; richiedendosi invece che la condotta criminosa assuma quella risonanza collettiva che, oltre ad offendere l'onore e il prestigio personale del pubblico ufficiale, possa determinare un'effettiva rovina di stima, della reputazione, della "buona nomea" nell'amministrazione pubblica.

La nuova fattispecie
La nuova fattispecie di cui all'articolo . 341-bis richiede, pertanto, che la condotta sia tenuta in luogo pubblico o aperto al pubblico e in presenza di più persone. E tutto ciò in modo che le offese possano essere "udite" da queste ultime, giacché tale aspetto di per sé costituisce un "aggravio psicologico" che può compromettere la prestazione stessa del pubblico ufficiale, disturbandolo mentre compie un atto dell'ufficio; facendolo sentire in condizioni avverse o anomale rispetto a quelle ordinarie. Per tali motivi, il requisito della pluralità di persone alla cui presenza deve svolgersi la condotta oltraggiosa è integrato unicamente da "persone estranee" alla pubblica amministrazione, o per meglio dire da "civili". In altre parole da persone che siano presenti in quel determinato contesto spazio-temporale non per lo stesso motivo d'ufficio in relazione al quale la condotta oltraggiosa sia posta in essere dall'agente. È indispensabile, pertanto, che le parole e le frasi oltraggiose raggiungano persone non solo diverse dai pubblici ufficiali direttamente investiti dalle offese, ma anche estranee al compimento dell'atto d'ufficio oggetto delle pubbliche funzioni in corso di svolgimento. Ciò atteso che soltanto in tali condizioni può crearsi una situazione di pericolo per la "considerazione sociale" e l'autorevolezza della pubblica amministrazione e dello Stato. Laddove l'originaria formulazione dell'articolo 341 si "limitava" a richiedere che l'offesa fosse arrecata al pubblico ufficiale "a causa o nell'esercizio delle sue funzioni" la struttura dell'attuale fattispecie incriminatrice inserita nel codice penale, prevede infatti che l'offesa in questione sia posta in essere nel mentre il soggetto passivo compie un atto del suo pubblico ufficio. Pertanto non necessariamente un atto formalmente individuato e specificamente disciplinato, ma un qualsiasi atto di esercizio dei poteri inerenti alle pubbliche funzioni in corso di espletamento. Nel caso posto all'esame della Suprema Corte - come emergeva dalla stessa formulazione del capo d'imputazione - risultava che il ricorrente aveva pronunziato le parole offensive nel medesimo contesto spazio-temporale ed esclusivamente alla presenza di pubblici ufficiali nell'esercizio dei medesimi compiti d'ufficio. Per la Corte sulla base di ciò s'impone l'annullamento senza rinvio della sentenza della Corte d'Appello che aveva confermato la condanna dell'imputato in primo grado.

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