Gli effetti dell’accordo di ristrutturazione possono prodursi anche in capo ai creditori non aderenti che appartengano alla medesima categoria, da individuarsi tenuto conto dell’omogeneità delle posizioni giuridiche e degli interessi economici (articolo 61 del Codice della crisi d’impresa). E’ questo l’effetto “allargato” dell’accordo ai creditori non aderenti, vincolati (come in una sorta di condominio) all’omologa – benché non aderenti – sotto condizione di risultare “classati” similmente che nel...
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