Pur avendo il diritto al risarcimento del danno natura diversa rispetto all’attribuzione indennitaria, osserva in sentenza l’adita Corte d’Appello di Campobasso (sentenza 15 maggio 2026, n. 213) come, nell’ambito del giudizio risarcitorio promosso contro il ministero della Salute per omessa adozione delle dovute cautele in materia di emoderivati infetti, l’indennizzo eventualmente già corrisposto può essere interamente scomputato dalle somme liquidabili a titolo di risarcimento del danno, venendo altrimenti la vittima a godere di un ingiustificato arricchimento consistente nel porre a carico di un medesimo soggetto due diverse attribuzioni patrimoniali in relazione al medesimo fatto lesivo.

La compensazione

La compensazione non può operare qualora non sia stato corrisposto, o non sia quanto meno determinato o determinabile, l’indennizzo nel suo preciso ammontare, posto che l’astratta spettanza di una somma suscettibile di essere compresa tra un minimo e un massimo a seconda della patologia riconosciuta non equivale alla sua corresponsione e non fornisce elementi per individuarne l’esatto ammontare.

Nè può soccorrere, a tal fine, il carattere predeterminato delle tabelle per individuare, in mancanza di dati specifici della cui prova è onerato chi eccepisce il lucrum, il preciso importo da portare in decurtazione dal risarcimento.

Il Ministero della Salute risponde, se accertata l’inottemperanza ad un suo obbligo di controllo e di vigilanza in materia di raccolta e distribuzione di sangue umano per uso terapeutico anche prima della legislazione del 1990, dell’insorgenza di una qualsiasi delle patologie HIV, HBV e HCV in soggetto emotrasfuso o assuntore di emoderivati, anche se il contagio sia avvenuto in epoca anteriore alla più risalente delle scoperte dei mezzi di prevenibilità delle relative infezioni, individuabile nel 1978.

Responsabilità extracontrattuale

Una tale responsabilità del Ministero è di natura extracontrattuale ed il termine prescrizionale è di cinque anni, iniziando esso a decorrere non più tardi dal giorno di presentazione della domanda amministrativa ex art. 4 L. n. 210/1992.

Segnatamente, il termine di prescrizione del diritto al risarcimento del danno di chi assume di aver contratto per contagio una malattia per fatto doloso o colposo di un terzo decorre, a norma dell’art. 2935 c.c. e dell’art. 2947, I, c.c., non dal giorno in cui il terzo determina la modificazione che produce il danno altrui o dal momento in cui la malattia si manifesta all’esterno, ma dal momento in cui viene percepita o può essere percepita, quale danno ingiusto conseguente al comportamento doloso o colposo di un terzo, usando l’ordinaria oggettiva diligenza e tenuto conto della diffusione delle conoscenze scientifiche.

La legge 210/1992

Come anticipato, benchè il diritto al risarcimento del danno conseguente al contagio da virus HBV, HIV o HCV a seguito di emotrasfusioni con sangue infetto abbia natura diversa rispetto all’attribuzione indennitaria regolata dalla L. n. 210/1992, tuttavia nel giudizio risarcitorio promosso contro il Ministero della salute per omessa adozione delle dovute cautele l’indennizzo eventualmente già corrisposto al danneggiato può essere interamente scomputato dalle somme liquidabili a titolo di risarcimento del danno (compensatici lucri cum damno), venendo altrimenti la vittima a godere di un ingiustificato arricchimento consistente nel porre a carico di un medesimo soggetto (il Ministero) due diverse attribuzioni patrimoniali in relazione al medesimo fatto lesivo.

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