I dipendenti degli enti pubblici economici che svolgono mansioni superiori possono ottenere il superiore inquadramento e le relative differenze retributive. La regola dell’accesso per concorso, infatti, non impedisce l’applicazione dell’articolo 2103 del codice civile. Lo ha chiarito la Cassazione, con la sentenza n. 25179/2026, confermando anche la responsabilità della Regione Siciliana per i crediti maturati dai lavoratori delle Terme di Acireale prima del passaggio nei ruoli regionali.
Una dipendente delle Terme aveva chiesto il riconoscimento dell’inquadramento superiore e le differenze stipendiali per le mansioni effettivamente svolte. I giudici di merito le avevano riconosciuto soltanto 8.560 euro per il periodo 2003-2007, negando la qualifica superiore e le conseguenti somme per il periodo successivo. La Corte territoriale ha infatti ritenuto che il riconoscimento fosse precluso dalla “regola della concorsualità per l’assunzione applicabile al rapporto in contesa”.
Nell’accogliere il ricorso della dipendente, la Sezione lavoro ha affermato che “non si può pretendere di desumere dalla regola concorsuale o selettiva fissata per l’assunzione alle dipendenze di un ente pubblico economico anche la nullità (virtuale) dell’assegnazione a mansioni superiori, che sola, in difetto di applicazione dell’art. 52 del d.lgs. n. 165/2001, potrebbe giustificare la sottrazione alla disciplina generale dettata dall’art. 2103 c.c.”.
Con riguardo poi alla mancata liquidazione delle differenze retributive per il periodo successivo all’effettivo svolgimento, la Suprema corte afferma che sarà il giudice del rinvio a riesaminare la questione “alla luce della disciplina dell’art. 2103 c.c.”, insieme alla questione della compensazione delle spese.

