Civile

Equa riparazione, durata del processo irragionevole e compensazione delle spese legali

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a cura della Redazione PlusPlus24 Diritto

Processo - Ragionevole durata (legge Pinto n. 89/2001) - Violazione del termine - Equa riparazione - Criteri di liquidazione elaborati dalla Cedu - Poteri del giudice - Compenso dell'avvocato - Compensazione delle spese.
Nel procedimenti di equa riparazione come disciplinati dalla cosiddetta legge Pinto 24 marzo 2001 n. 89, il giudice nazionale deve in linea di principio uniformarsi ai criteri di liquidazione elaborati dalla Corte europea dei diritti dell'uomo, secondo cui la quantificazione del danno non patrimoniale dev'essere di regola non inferiore a 750 euro per ogni anno di ritardo, in relazione ai primi tre anni eccedenti la durata ragionevole, e non inferiore a mille euro per quelli successivi. Purtuttavia, lo stesso giudice ha il potere di discostarsene in misura ragionevole qualora, avuto riguardo alle peculiarità della singola fattispecie, ravvisi elementi concreti di positiva smentita di detti criteri. Quando in una causa l'avvocato assiste più soggetti aventi la stessa posizione processuale, il compenso unico può essere aumentato per ogni soggetto oltre il primo nella misura del 20 per cento fino ad un massimo di 10 soggetti, in applicazione del D.M. 55/2014. In materia di equa riparazione, la liquidazione dell'indennizzo in misura inferiore a quella richiesta dalla parte per l'applicazione da parte del giudice di un moltiplicatore annuo diverso da quello invocato dall'attore, non integra un'ipotesi di accoglimento parziale della domanda che legittima la compensazione delle spese, poiché in assenza di strumenti di predeterminazione anticipata del danno e del suo ammontare, spetta al giudice individuare in maniera autonoma l'indennizzo dovuto, secondo criteri che sfuggono alla previsione della parte, la quale nel precisare l'ammontare della somma richiesta a titolo di danno non patrimoniale non completa il “petitum” della domanda sotto il profilo quantitativo ma soltanto sollecita l'esercizio di un potere officioso di liquidazione.
• Corte di Cassazione, sezione VI, sentenza 10 novembre 2016 n. 22970

Processo - Ragionevole durata (legge Pinto n. 89/2001) - Liquidazione dell'indennizzo - Computo della durata complessiva del giudizio - Compensazione delle spese - Gravi ed eccezionali ragioni.
Ai fini della liquidazione dell'indennizzo per irragionevole durata del processo, nel computo della durata complessiva del giudizio presupposto occorre considerare quale termine finale il momento della decisione definitiva di tale giudizio oppure, se esso non si sia ancora concluso, non la data di deposito della domanda di riparazione ma quella della pronuncia del relativo decreto. La compensazione totale o parziale delle spese, in assenza di reciproca soccombenza, può essere disposta soltanto in presenza di gravi ed eccezionali ragioni.
• Corte di Cassazione, sezione VI, sentenza 10 novembre 2016 n. 22969

Procedure concorsuali e fallimentari - Ragionevole durata del processo (legge Pinto n. 89/2001) - Domanda di ammissione al passivo - Durata ragionevole delle procedure fallimentari di media o di notevole complessità - Fattispecie.
In tema di equa riparazione per irragionevole durata del procedimento fallimentare il “dies a quo” in relazione al quale valutare la durata del processo deve essere riferito alla domanda di ammissione al passivo in quanto il singolo creditore diventa parte solo da tale momento, sicché, in caso di istanza ex articolo 101 legge fall. di insinuazione tardiva, ai fini del giudizio di equa riparazione non assume rilevanza il precedente periodo di svolgimento della procedura concorsuale cui il creditore è rimasto estraneo. La durata ragionevole delle procedure fallimentari può essere stimata in cinque anni per quelle di media complessità ed è elevabile fino a sette anni allorquando il procedimento di presenti notevolmente complesso, ipotesi ravvisabile in presenza di un numero elevato di creditori, di una particolare natura o situazione giuridica dei beni da liquidare, della proliferazione di giudizi connessi alla procedura oppure della pluralità delle procedure concorsuali indipendenti. (Nel caso di specie, la parte chiedeva il riconoscimento di un indennizzo per l'irragionevole durata di una procedura fallimentare aperta a carico di una società in cui aveva proposto una domanda poi accolta di ammissione al passivo).
• Corte di Cassazione, sezione VI, sentenza 10 novembre 2016 n. 22968

Procedure concorsuali e fallimentari - Ragionevole durata del processo (legge Pinto n. 89/2001) - “Dies a quo” - Domanda di ammissione al passivo - Procedimento che si protrae oltre dieci anni - Indennizzo di 500 euro per anno di ritardo - Fattispecie.
In tema di equa riparazione per irragionevole durata del procedimento fallimentare, il “dies a quo” in relazione al quale valutare la durata del processo deve essere riferito alla domanda di ammissione al passivo, in quanto il singolo creditore diventa parte da tale momento, sicché, in caso di istanza di insinuazione tardiva ex articolo 101 legge fall., ai fini del giudizio di equa riparazione è errato dare rilevanza ad un periodo successivo. È escluso che un indennizzo di 500 euro per anno di ritardo sia irragionevole nei procedimenti che si protraggono oltre dieci anni. (Nel caso di specie, la Corte distrettuale aveva considerato come data del “dies a quo” la data di ammissione al passivo, 16 giugno 2000, e come data finale la data dell'asserita chiusura della procedura, 23 maggio 2012, adottando il criterio di 500 euro per ogni anno di ritardo).
• Corte di Cassazione, sezione VI, sentenza 10 novembre 2016 n. 22964

Processo - Ragionevole durata - Liquidazione del danno ai fini di equa riparazione - Liquidazione delle spese di giudizio - Fattispecie.
In sede di liquidazione del danno ai fini di equa riparazione per irragionevole durata del procedimento giudiziario, le spese di giudizio vanno riconosciute per tutti i gradi del procedimento giudiziario. (Nel caso di specie, detratti 5 anni per il giudizio di merito e quello d'appello, quale termine ragionevole di durata del giudizio, nonché il periodo di stasi per l'impugnazione, l'indennizzo era parametrato alla durata eccessiva del giudizio pari a 4 anni, applicandosi il parametro di 750 euro per anno di ritardo. La Corte distrettuale errava nel riconoscere le spese processuali in favore del ricorrente, poiché riconosceva esclusivamente le spese del procedimento in riassunzione in favore del ricorrente omettendo di pronunciarsi su quelle dei giudizi in appello e in Cassazione)
• Corte di Cassazione, sezione VI, sentenza 10 novembre 2016 n. 22963

Processo - Equa riparazione - Liquidazione delle spese di giudizio - Criteri di determinazione dei parametri - Compensazione delle spese - Fattispecie.
Nel liquidare le spese di giudizio nel procedimento di equa riparazione disciplinato dalla legge Pinto n. 89/2001, la liquidazione dell'indennizzo in misura inferiore a quella richiesta dalla parte per l'applicazione da parte del giudice di un moltiplicatore annuo diverso da quello invocato dall'attore, non integra un'ipotesi di accoglimento parziale della domanda che legittima la compensazione delle spese ex articolo 92, comma 2, c.p.c., poiché , in assenza di strumenti predeterminazione anticipata del danno e del suo ammontare, spetta al giudice individuare in maniera autonoma l'indennizzo dovuto, secondo criteri che sfuggono alla previsione della parte, la quale, nel precisare l'ammontare della somma richiesta a titolo di danno non patrimoniale non completa il “petitum” sotto il profilo quantitativo ma soltanto sollecita l'esercizio di un potere ufficioso di liquidazione. (Nel caso di specie, nel giudizio che aveva ad oggetto la domanda di liquidazione da parte degli eredi dell'equo indennizzo spettante al proprio genitore in quanto portatore di indennità dipendente da causa di servizio, la liquidazione delle spese - che avveniva a norma del D.M. n. 1430/2012 anziché del D.M. n. 55/2014 - non includeva nel calcolo la fase decisoria presupponendola non esistente, né teneva conto dell'importanza dell'opera svolta dall'avvocato, delle spese documentate, delle spese forfetarie, dell'indennità di trasferta e delle spese sostenute per l'attività svolta fuori del luogo ove questi svolgeva la professione in modo prevalente).
• Corte di Cassazione, sezione VI, sentenza 10 novembre 2016 n. 22962

Processo - Equa riparazione - Compensazione delle spese di giudizio - Gravi ed eccezionali ragioni.
Ai giudizi instaurati a partire dal 4 luglio 2009 può essere disposta la compensazione totale o parziale delle spese, in assenza di reciproca soccombenza, soltanto in presenza di gravi ed eccezionali ragioni. La parziale compensazione delle spese del giudizio viola tali principi, né la mancata opposizione dell'amministrazione alla domanda di equa riparazione rivolta nei suoi confronti giustifica di per sé la compensazione delle corrispondenti spese processuali allorché comunque l'istante sia stato costretto ad adire il giudice per ottenere il riconoscimento del diritto (articolo 92, comma 2, c.p.c., come modificato dall'art. 45, comma 11, legge n. 69/2009).
• Corte di Cassazione, sezione VI, sentenza 10 novembre 2016 n. 22961

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