Ai fini dell’equa riparazione per irragionevole durata del processo, il rinvio dell’udienza dovuto allo sciopero del difensore non può ricadere integralmente sull’imputato. Esiste infatti una soglia massima di 60 giorni oltre la quale il ritardo torna imputabile allo Stato, perché riconducibile a disfunzioni organizzative dell’ufficio giudiziario. Lo ha chiarito la Corte di cassazione con l’ordinanza n. 16111/2026, depositata oggi.”
Un imputato, processato davanti al Tribunale di Pescara, aveva ottenuto dalla Corte d’appello dell’Aquila un indennizzo di 1.600 euro per l’eccessiva durata del processo penale. La Corte territoriale però aveva escluso dal calcolo circa dieci mesi di rinvio, dal maggio 2019 al marzo 2020, perché causati dall’adesione del difensore di un coimputato allo sciopero delle Camere penali.
L’imputato ha fatto ricorso sostenendo che non tutto quel periodo potesse essere considerato “colpa” della difesa. In particolare, la Corte d’appello avrebbe ignorato l’articolo 159, comma 1, n. 3, del codice penale, secondo cui, in caso di rinvio del processo per impedimento delle parti o dei difensori, la nuova udienza non può essere fissata oltre 60 giorni dalla cessazione dell’impedimento. Oltre quel limite, il ritardo torna imputabile allo Stato.
La II Sezione civile ricorda che l’art. 159 cod. pen., “regolando la sospensione del corso della prescrizione in ipotesi di sospensione del procedimento o del processo penale «per ragioni di impedimento delle parti e dei difensori ovvero su richiesta dell’imputato o del suo difensore», stabilisce che l'udienza non possa essere differita oltre il sessantesimo giorno successivo alla prevedibile cessazione dell’impedimento. Si tratta di un termine, prosegue la Cassazione, che “può fondatamente essere ritenuto congruo per il rinvio dell’udienza”, perché così è stato “già valutato dallo stesso legislatore nel disciplinare la sospensione della prescrizione in una fattispecie che può comprendere in sé anche l’astensione del difensore”.
E allora, prosegue la Cassazione, tornando al caso concreto, “soltanto questo tempo di sessanta giorni che può risultare non imputabile allo Stato perché causato dall’impedimento del difensore.
Non così per l’ulteriore periodo che va dal 10 luglio 2019 alla data all’11 marzo 2020 che deve ritenersi “non giustificabile e dovuto, invece, alla non efficiente organizzazione dell’Ufficio giudiziario”. È soltanto a causa di tale inefficienza, infatti, che il rinvio dell’udienza è stato fissato oltre i sessanta giorni ritenuti congrui anche ex art. 159 cod.pen.
In definitiva, “deve ritenersi che erroneamente la Corte d’appello abbia escluso dalla durata irragionevole da indennizzare l’intero periodo di rinvio e non soltanto il tempo di sessanta giorni”.
Con il secondo motivo il ricorrente contestava anche la liquidazione delle spese legali, sostenendo che la Corte d’appello avesse applicato la tabella sbagliata del Dm 55/2014 nella fase monocratica del procedimento Pinto. La Cassazione però ha respinto la censura, ribadendo che in questa fase si applica correttamente la tabella prevista per il procedimento monitorio, data l’assenza iniziale di contraddittorio.
In definitiva per l’imputato si è trattato di una “vittoria di Pirro” perché se ha ottenuto altri 400 euro per la durata eccessiva del procedimento, avendo la Corte accolto soltanto uno dei due motivi, non ha potuto ripetere le spese di legittimità.
La Cassazione ha infatti chiarito che, nei giudizi per equa riparazione, l’opposizione al decreto non apre un processo autonomo ma costituisce una prosecuzione dello stesso procedimento. Di conseguenza, le spese vanno regolate secondo l’esito complessivo della vicenda: nel caso concreto sono rimaste ferme quelle già riconosciute nella fase monitoria, mentre sono state dichiarate irripetibili le spese del giudizio di opposizione e della Cassazione, dato l’accoglimento solo parziale del ricorso.

