L’equo compenso torna a incidere sul codice deontologico forense. La delibera n. 959 del 23 gennaio 2026 del Cnf, che modifica l’articolo 25-bis, dopo la pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale n. 29 del 5 febbraio 2026, entrerà in vigore il prossimo 6 aprile, decorsi due mesi dalla pubblicazione (come previsto dall’articolo 35 della legge professionale forense, n. 247/2012).

L’intervento non cambia l’impostazione della norma né il sistema sanzionatorio — che continua a prevedere la censura per l’accordo su compensi non equi e l’avvertimento per la mancata informativa al cliente — ma mira soprattutto a coordinare in modo più puntuale il codice deontologico con la legge n. 49 del 2023.

L’Autorità Garante della concorrenza e del mercato aveva avviato nel marzo 2025 un’istruttoria nei confronti del Consiglio nazionale forense ritenendo che la formulazione dell’articolo 25-bis del Codice deontologico potesse attribuire alla disciplina dell’equo compenso una portata più ampia di quella prevista dalla legge n. 49/2023, applicandola di fatto anche ai rapporti con clienti diversi dai cosiddetti “grandi clienti”.

Il nuovo testo specifica che il divieto per l’avvocato di concordare compensi non giusti, equi e proporzionati si applica nei rapporti professionali disciplinati da convenzioni con i soggetti individuati dalla normativa sull’equo compenso, vale a dire banche e assicurazioni (nonché le loro controllate e mandatarie), imprese con più di cinquanta dipendenti o con ricavi annui superiori a 10 milioni di euro e pubbliche amministrazioni e società a partecipazione pubblica. In questo modo il codice deontologico riproduce la stessa platea dei cosiddetti “clienti forti” prevista dalla legge 49/2023, chiarendo l’ambito di applicazione dell’illecito disciplinare.

Per l’Authority la nuova formulazione chiarisce che la disciplina deontologica sull’equo compenso si applica esclusivamente ai rapporti con i “grandi clienti” individuati dalla legge 49/2023. Eliminando il rischio di interpretazioni estensive ed evitando che gli avvocati possano essere sanzionati disciplinarmente per compensi inferiori ai parametri nei rapporti con clienti diversi dai grandi committenti, salvaguardando così il principio di libertà tariffaria nei servizi professionali.

Tra le modifiche compare inoltre il richiamo alla prestazione d’opera intellettuale regolata dall’articolo 2230 del codice civile, che colloca espressamente la disciplina nell’ambito del contratto professionale tipico. Viene inoltre introdotta una clausola di esclusione esplicita, secondo cui il divieto e gli obblighi previsti dall’articolo non si applicano ai rapporti con soggetti diversi da quelli indicati nel primo comma.

IL TESTO DELLA GAZZETTA

Il Consiglio nazionale forense, consultati i Consigli dell’Ordine circondariali degli avvocati, nella seduta amministrativa del 23 gennaio 2026, ha adottato la delibera n. 959 con la quale ha apportato al Codice deontologico forense le modifiche che seguono: 

 Codice deontologico forense 

 Art. 25-bis - Violazioni delle disposizioni in materia di equo compenso. 

«1. Ai sensi e per gli effetti della legge n. 49/2023 in materia di equo compenso, l’avvocato non può concordare un compenso che non sia giusto, equo e proporzionato alla prestazione professionale richiesta e non sia determinato in applicazione dei parametri forensi vigenti nei rapporti professionali aventi ad oggetto la prestazione d’opera intellettuale di cui all’art. 2230 del codice civile regolati da convenzioni aventi ad oggetto lo svolgimento, anche in forma associata o societaria, delle attività professionali svolte in favore:

a) di imprese bancarie e assicurative, delle loro società controllate, e delle loro mandatarie;

b) delle imprese che nell’anno precedente al conferimento dell’incarico hanno occupato alle proprie dipendenze più di cinquanta lavoratori o hanno presentato ricavi annui superiori a 10 milioni di euro; c) della pubblica amministrazione e delle società disciplinate dal testo unico in materia di società a partecipazione pubblica, di cui al decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175, ad esclusione delle prestazioni rese in favore di società veicolo di cartolarizzazione e in favore degli agenti della riscossione.

2. Nei casi in cui la convenzione, il contratto, o qualsiasi diversa forma di accordo con i clienti di cui al comma 1, siano predisposti esclusivamente dall’avvocato, questi ha l’obbligo di avvertire, per iscritto, il cliente che il compenso per la prestazione professionale deve rispettare in ogni caso, pena la nullità della pattuizione, i criteri stabiliti dalle disposizioni vigenti in materia.

3. Il divieto di cui al primo comma e l’obbligo di cui al secondo comma non si applicano ai rapporti professionali con soggetti diversi da quelli individuati dal primo comma del presente articolo.

4. La violazione del divieto di cui al primo comma comporta l’applicazione della sanzione disciplinare della censura. La violazione dell’obbligo di cui al secondo comma comporta l’applicazione della sanzione disciplinare dell’avvertimento».

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