Cambiano le modalità di versamento del contributo dovuto dai candidati all’esame di Stato per l’abilitazione alla professione forense. Con un decreto firmato dal ministro della Giustizia Carlo Nordio, di concerto col ministro dell’Economia e delle Finanze Giancarlo Giorgetti, viene infatti aggiornata la disciplina delle spese di sessione, imponendo il pagamento solamente tramite la piattaforma digitale PagoPA.

Contesto normativo

Il provvedimento attua l’articolo 1, comma 18, del decreto-legge 12 giugno 2026, n. 100, che reca misure urgenti in materia di giustizia e per l’attuazione del Patto dell’Unione europea sulla migrazione e l’asilo, che è stato convertito in legge il 5 agosto scorso. Quella disposizione ha posto a carico di ogni candidato le spese per la sessione d’esame nella misura forfetaria di 62 euro, da corrispondere al momento della presentazione dell’istanza di partecipazione, rinviando a un successivo decreto interministeriale, di natura non regolamentare, la definizione delle concrete modalità di versamento. È proprio questo il compito assolto dal decreto ora pubblicato, che si richiama in modo espresso anche al Codice dell’amministrazione digitale (d.lgs. n. 82/2005) e, in particolare, all’articolo 5, dedicato ai pagamenti effettuati con modalità informatiche verso le P.A.

Nuove modalità di pagamento

L’articolo 1 del decreto stabilisce che il contributo di 62 euro dovuto dai candidati all’esame di Stato per l’abilitazione all’esercizio della professione di avvocato debba essere versato all’entrata del bilancio dello Stato, sul capitolo 2413, articolo 14, esclusivamente tramite pagamento digitale da assolvere tramite la piattaforma PagoPA. Si tratta del sistema unico di pagamenti elettronici verso la pubblica amministrazione, già utilizzato per una vasta gamma di adempimenti fiscali e amministrativi, che garantisce tracciabilità delle operazioni e interoperabilità tra i diversi canali di pagamento (home banking, app, sportelli abilitati). La norma sostituisce in modo integrale l’articolo 1 del precedente decreto interministeriale del 16 settembre 2014, che disciplinava le modalità di versamento dei contributi per la partecipazione ai concorsi indetti dal Ministero della giustizia ai sensi della legge di stabilità 2014 (legge n. 147/2013, articolo 1, commi da 600 a 603), e che prevedeva canali di pagamento ormai superati rispetto agli attuali standard di digitalizzazione della P.A.

Start-line e portata pratica

Il decreto precisa in modo esplicito che la nuova disciplina si applica a decorrere dalla sessione del corrente anno dell’esame di Stato per l’abilitazione all’esercizio della professione forense. I candidati che presenteranno domanda di partecipazione dovranno quindi già fare riferimento al canale PagoPA per assolvere il contributo, senza poter impiegare le modalità di versamento previgenti. Per gli aspiranti avvocati si tratta di un adempimento tecnico però da non sottovalutare: la ricevuta di pagamento tramite PagoPA, col relativo codice identificativo univoco (IUV), diventa infatti parte integrante della documentazione da allegare alla domanda di ammissione, secondo le prassi già consolidate per ulteriori concorsi pubblici e procedure selettive statali. Il provvedimento, composto da due soli articoli, si chiude con la consueta clausola di entrata in vigore il giorno successivo alla pubblicazione in Gazzetta Ufficiale. Una misura di per sé circoscritta, bensì che si inserisce nel più esteso iter di progressiva digitalizzazione dei rapporti tra cittadini e amministrazione della giustizia, avviato ormai da anni e che ha già interessato il processo civile e penale telematico e, ora, anche gli adempimenti economici propedeutici all’accesso alla professione forense.

 

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