Civile

Esame d'avvocato 2021: nel Dm le misure compensative per i candidati con Dsa

Tra le possibilità l'applicazione del 30% di tempo aggiuntivo e l'assistenza nella lettura e scrittura

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di Francesco Machina Grifeo

Contiene anche misure specifiche per i candidati con disabilità e con disturbi specifici di apprendimento - DSA, il "Bando di esame di abilitazione all'esercizio della professione forense – sessione 2021" firmato dalla Ministra Marta Cartabia e pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale Serie concorsi (n.91 del 16-11-2021) . Tra le novità previste per i candidati con Dsa: il 30% di tempo aggiuntivo, l'assegnazione di un incaricato per l'assistenza nella lettura e scrittura e la possibilità di sostenere la 2° prova orale per ultimi.

"Da più di dieci anni – afferma il professor Gian Luigi Gatta, Ordinario di diritto penale all'Università di Milano e Consigliere per le professioni della Ministra della Giustizia - la legge riconosce la dislessia, la disgrafia e la discalculia come disturbi specifici dell'apprendimento. Non si tratta- spiega - di forme di disabilità, ma di disturbi che possono nondimeno rappresentare ostacoli per la vita quotidiana, lo studio e il percorso professionale di molte persone". "Il decreto della Ministra Cartabia, adottato dopo esserci confrontati anche con la Ministra per le disabilità Stefani – prosegue Gatta -, rimuove oggi un ostacolo e garantisce pari opportunità ai candidati con DSA".

Per l'avvocato Antonio Caterino che, nella primavera scorsa ha contributo a redigere un pioneristico Protocollo sul tema tra il Consiglio dell'Ordine degli avvocati e la Corte d'appello di Milano: "Si tratta di una svolta storica, destinata a segnare le scelte degli altri ordini professionali". All'epoca, spiega Caterino, si trattò di superare le "lacune" della legge sui DSA che "impediscono alle misure compensative da essa previste di applicarsi agli esami di abilitazione per l'esercizio di una professione". "Oggi, a distanza di meno di un anno da quell'accordo, la Ministra della Giustizia ha deciso di colmare questa lacuna, stabilendo che per la prima volta agli aspiranti avvocati con diagnosi di DSA, certificata secondo la normativa vigente, in sede di esame di avvocato si applicheranno le misure compensative".

La legge 170 del 2010, infatti, prevede misure compensative unicamente nelle scuole e nelle Università. "Da professore universitario – continua Gatta che richiama l'esperienza del Protocollo milanese - posso testimoniare come non sia raro, quasi ad ogni appello, interrogare studenti con DSA, che si avvalgono dei loro appunti o di altri strumenti compensativi durante l'esame. Nel disciplinare l'esame di avvocato per la sessione 2021 – conclude -, il Governo e la Ministra Cartabia hanno colto l'occasione per rimuovere un ostacolo all'accesso alla professione da parte dei praticanti con DSA: laureati in giurisprudenza che hanno potuto ricorrere a strumenti compensativi durante gli studi universitari ma che, fino a ieri, ne erano privi in sede d'esame per l'accesso alla professione forense, cioè proprio nel momento decisivo per il percorso professionale".

LE MISURE COMPENSATIVE ADOTTATE
Vediamo dunque cosa prevede nel dettaglio l'articolo 11 del decreto. Per prima cosa viene chiarito che i candidati con disabilità devono indicare nella domanda l'ausilio necessario, nonché l'eventuale necessità di tempi aggiuntivi, producendo la relativa documentazione sanitaria".

I candidati con disturbi specifici dell'apprendimento (DSA), poi, possono produrre, in allegato alla domanda di ammissione, la relativa diagnosi e richiedere, anche cumulativamente, gli strumenti compensativi e/o i tempi aggiuntivi previsti dal Dm.

Per la prima prova orale, il candidato con DSA può chiedere: l'applicazione del 30% di tempo aggiuntivo per l'esame preliminare del quesito; l'assegnazione, ai fini dell'assistenza nella lettura e nella scrittura, di un incaricato della commissione, al quale, in particolare, è demandata, nel corso dell'esame preliminare del quesito, la lettura dei codici e la trascrizione, sui fogli messi a disposizione, del quesito dettato dalla commissione, nonché degli appunti e dello schema elaborati dal candidato, in preparazione della successiva discussione orale.

Ma è prevista anche la possibilità di poter consultare una copia di stampa del quesito dettato dalla commissione e di ricorrere all'uso di un computer dotato di un programma di videoscrittura e non connesso ad internet, messo a disposizione dalla Corte d'appello, per la redazione degli appunti e dello schema relativi all'esame preliminare del quesito, in preparazione della successiva discussione orale.

Inoltre, il candidato con DSA può chiedere di sostenere la seconda prova orale nell'ultimo giorno previsto dal calendario. Le misure vengono stabilite dalla commissione d'esame, sulla scorta della documentazione presentata, almeno quindici giorni prima dello svolgimento delle prove. Il candidato ne riceverà comunicazione a mezzo email entro i successivi tre giorni.

Mentre le istanze motivate da situazioni sopravvenute alla scadenza del termine per la presentazione delle domande devono essere rivolte direttamente alla commissione esaminatrice e regolate, per quanto compatibili, dalle disposizioni di cui ai commi precedenti.

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