Esame d’avvocato, prova orale di 100minuti
Sul sito del Ministero è stato pubblicato l’avviso 23 febbraio 2024 contenente i “Criteri per lo svolgimento della prova orale”
L’Avviso riguardante i criteri di valutazione della prova orale d’avvocato, come individuati dalla Commissione ministeriale, è stato pubblicato nel sito della Giustizia.
La prova orale è divisa in tre fasi e deve essere valutata nella sua unicità e deve svolgersi in unico contesto.
La prima fase consiste in un esame e discussione di una questione pratico-applicativa, nella forma della soluzione di un caso, che postuli conoscenze di diritto sostanziale e di diritto processuale, in materia scelta preventivamente dal candidato tra le seguenti: diritto civile, diritto penale e diritto amministrativo. Ciascun candidato comunica la materia prescelta secondo le modalità stabilite dal decreto del Ministro della giustizia.
La seconda fase consta di una discussione di brevi questioni che dimostrino le capacità argomentative e di analisi giuridica del candidato relative a tre materie, di cui una di diritto processuale, scelte preventivamente dal candidato tra le seguenti: diritto civile, diritto penale, diritto amministrativo, diritto processuale civile, diritto processuale penale.
La terza fase riguarda la dimostrazione di conoscenza dell’ordinamento forense e dei diritti e doveri dell’avvocato.
Quanto alla valutazione della prova orale, si confermano i criteri normativamente previsti:
• chiarezza, logicità e rigore metodologico dell’esposizione;
• dimostrazione della concreta capacità di soluzione di specifici problemi giuridici;
• dimostrazione della conoscenza dei fondamenti teorici degli istituti giuridici trattati;
• dimostrazione della capacità di cogliere eventuali profili di interdisciplinarietà;
• dimostrazione della padronanza delle tecniche di persuasione e argomentazione.
A tali criteri può aggiungersi la capacità di sintesi dimostrata dal candidato.
Quanto alla durata, per Via Arenula, “può ritenersi ragionevole ed equo prevedere, oltre al termine di 30 minuti (dal momento della fine della dettatura del quesito) per l’esame preliminare del quesito della prima fase dell’orale, la previsione di un ulteriore termine per la esposizione di 60-70 minuti totali per tutte e tre le fasi”. In altre parole, potrebbe dunque ritenersi equo e ragionevole che “la durata totale dell’esame orale si attesti in non più di 90-100 minuti complessivi dalla fine della dettatura del quesito relativo alla prima fase”.
Il giudizio che contiene la dichiarazione di idoneità o di inidoneità alla professione di avvocato sarà espresso dopo l’ultima fase dell’orale. Ai fini dell’abilitazione è necessario conseguire nelle prove orali il punteggio complessivo di 105. Non è possibile la compensazione con voti al di sotto del 18 in ciascuna materia orale.