Il nuovo Dpcm sospende gli scritti per l'abilitazione all'esercizio delle professioni "ad esclusione dei casi in cui la valutazione dei candidati sia effettuata esclusivamente su basi curriculari ovvero in modalità telematica". Per ora l'esame d'avvocato ne resta fuori perché previsto per metà dicembre mentre il provvedimento avrà efficacia fino al 3 dicembre, ma costituisce comunque una rilevante indicazione sull'indirizzo del Governo in tema di concorsi ed esami. Intanto rimane calendarizzata per domani la risposta in Commissione giustizia della Camera sulla praticabilità degli scritti.

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Dpcm del 3 novembre 2020 - Il testo firmato

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È stato infatti firmato nella notte dal Presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, il Dpcm del 3 novembre contenente le nuove misure per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da Covid-19. All'articolo 1 lettera z) si legge: "è sospeso lo svolgimento delle prove preselettive e scritte delle procedure concorsuali pubbliche e private e di quelle di abilitazione all'esercizio delle professioni, a esclusione dei casi in cui la valutazione dei candidati sia effettuata esclusivamente su basi curriculari ovvero in modalità telematica, nonché ad esclusione dei concorsi per il personale del servizio sanitario nazionale, ivi compresi, ove richiesti, gli esami di Stato e di abilitazione all'esercizio della professione di medico chirurgo e di quelli per il personale della protezione civile, ferma restando l'osservanza delle disposizioni di cui alla direttiva del Ministro per la pubblica amministrazione n. 1 del 25 febbraio 2020 e degli ulteriori aggiornamenti. Resta ferma la possibilità per le commissioni di procedere alla correzione delle prove scritte con collegamento da remoto".

Le disposizioni si applicano dal 6 novembre (data corretta dal 5 novembre iniziale), in sostituzione di quelle del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 24 ottobre 2020, e sono efficaci fino al 3 dicembre 2020.

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