Annullabile - e non nulla - la delibera assembleare che, in sede di approvazione del bilancio consuntivo e preventivo, ripartisca le spese condominiali in violazione dei criteri legali dettati dall'articolo 1123 del Cc escludendo illegittimamente taluni condòmini - nel caso di specie, proprietari di boxes - dal concorso agli oneri comuni. Lo ha deciso il Tribunale di Latina sentenza n. 198 del 2026
LA MASSIMA
Condominio - Erronea applicazione criteri legali di riparto - Violazione articolo 1123 del Cc - Esclusione illegittima di alcuni condòmini dal concorso di spesa - Proprietari di boxes - Approvazione bilancio consuntivo e preventivo - Assoggettamento ai termini decadenziali dell'art. 1137 del Cc - Annullabilità della delibera. (Cc, articoli 1123 e 1137)
È annullabile - e non nulla - la delibera assembleare che, in sede di approvazione del bilancio consuntivo e preventivo, ripartisca le spese condominiali in violazione dei criteri legali dettati dall'articolo 1123 del Cc escludendo illegittimamente taluni condòmini - nel caso di specie, proprietari di boxes - dal concorso agli oneri comuni.
La decisione resa dal Tribunale di Latina (II Sezione civile, 26 gennaio 2026, n. 198, giudice Morabito) affronta un tema centrale nella disciplina condominiale, quello della corretta applicazione dei criteri ripartitivi delle spese comuni. Il fulcro della controversia risiede nella esclusione di alcuni proprietari di boxes dal concorso agli oneri condominiali, con attribuzione a loro carico di un valore millesimale pari a zero.
Tale operazione, incidendo direttamente sull'equilibrio...


