Civile

Esecutività del piano di riparto, sì al ricorso in Cassazione

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di Patrizia Maciocchi

Sì al ricorso in Cassazione contro l’esecutività del piano di riparto fallimentare.

Le Sezioni unite della cassazione ( sentenza 24068) sciolgono i dubbi sulla possibilità di fare ricorso alla Suprema corte contro il decreto del tribunale che, affermando l’esecutività del piano di riparto neghi il diritto all’accantonamento delle somme pretese dal creditore che, pur non ammesso al passivo, rivendichi per un altro titolo, la sua pretesa - da dichiarare proprio in sede di riparto.

La risposta si basa principalmente sulla verifica della definitività o meno del decreto.

Sul punto è importante risolvere il problema dell’immediata esecutività di un piano che, come nel caso esaminato, sia stata prima sospesa dal giudice delegato e poi ripristinata dal tribunale. Resta dunque da capire se il piano di riparto sia vincolante allo stato degli atti o sia condizionato dall’evoluzione dei costi o dalle spese in prededuzione. E quindi potenzialmente revocabile. Due le impostazioni : aderendo alla prima solo l’esaurimento dei mezzi di impugnazione “blinderebbe” l’esecuzione del piano, proposto e vagliato giudizialmente, non retrocedibile di fase, né ritirabile, se non e in quanto raccordabile con lo stato passivo o con le condizioni per l’accantonamento di alcune somme. Diversamente nel caso in cui si considerasse il piano in tutto, o in parte ritirabile, e suscettibile di revoca o di sospensione, si renderebbe permeabile all’evoluzione dei conti della procedura. Aderendo alla seconda lettura, sarebbe escluso il ricorso in Cassazione. Le Sezioni unite, ripercorrendo la giurisprudenza, affermano definitività e decisorietà del decreto e aprono la strada al ricorso in Cassazione. Nella stessa sentenza c’è anche una seconda risposta che riguarda la platea dei legittimati a proporre reclamo (articolo 36 della legge fallimentare) sempre in tema di riparto, contro gli atti del curatore, per quanto riguarda il progetto, anche parziale delle somme disponibili, e del giudice delegato (articolo 26), che abbia deciso sul primo reclamo. Per le Sezioni unite, una strada percorribile da qualunque creditore, potenzialmente pregiudicato dalla diversa ripartizione auspicata dal reclamante. In entrambi i casi il ricorso va notificato a tutti gli altri creditori ammessi al riparto, anche parziale.

Corte di cassazione - Sezioni unite -Sentenza 26 settembre 2019 n.24068

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