Penale

Esimente del diritto di cronaca nel reato di diffamazione a mezzo stampa

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a cura della Redazione di PlusPlus24 Diritto

Reati contro la persona - Delitti contro l'onore - Diffamazione - A mezzo stampa - Diritto di cronaca - Configurabilità.
In tema di diffamazione a mezzo stampa e di scriminante del diritto di cronaca, è configurabile una soglia di tolleranza, capace di sottrarre all'area della rilevanza penale le discrasie tra la realtà oggettiva e i fatti così come filtrati e riportati nell'articolo, le quali, alla luce anche del contesto in cui si inseriscono, sono definibili come marginali o secondarie, individuando caso per caso il discrimine nella effettiva capacità offensiva del bene giuridico tutelato dalla fattispecie incriminatrice.
•Corte di cassazione, sezione V penale, sentenza 14 maggio 2020 n. 15093

Reati contro la persona - Delitti contro l'onore - Diffamazione a mezzo stampa - Esimente del diritto di cronaca - Verità della notizia.
Non è irrilevante per la reputazione di un soggetto l'attribuzione di un fatto illecito diverso da quello su cui effettivamente si indaga o in relazione al quale viene esercitata l'azione penale e pertanto, in tema di diritto di cronaca giornalistica, la verità della notizia mutuata da un provvedimento giudiziario sussiste solo qualora essa sia fedele al contenuto del provvedimento stesso.
•Corte di cassazione, sezione 5 penale, sentenza 6 maggio 2020 n. 13782

Diffamazione a mezzo stampa - Circostanze aggravanti - Condanna - Omesso controllo - Responsabilità del direttore del quotidiano - Statuizioni civili - Presupposti - Morte dell'imputato - Estinzione del reato - Sospensione condizionale della pena - Revoca del beneficio - Articolo 190 c.p.p. - Elementi probatori - Art. 51 c.p. - Dichiarazioni testimoniali - Utilizzabilità - Valutazione del giudice di merito - Criteri.
In tema di diffamazione a mezzo stampa, l'attribuzione di una condotta intenzionale, che può integrare gli estremi di reato, supera certamente il limite della continenza, ed esclude, pertanto, la scriminante del diritto di critica, la quale non può essere invocata allorché siano attribuite condotte illecite o moralmente disonorevoli.
•Corte di cassazione, sezione V penale, sentenza 29 aprile 2020 n. 13268

Stampa - Cause di giustificazione - Diritto di cronaca - Limiti - Verità del fatto - Contenuto - Rilevanza di marginali inesattezze - Esclusione - Fattispecie.
In tema di diffamazione a mezzo stampa, ricorre l'esimente dell'esercizio del diritto di cronaca qualora, nel riportare un evento storicamente vero, siano rappresentate modeste e marginali inesattezze che riguardino semplici modalità del fatto, senza modificarne la struttura essenziale. (In applicazione del principio, la S.C. Corte ha ritenuto immune da censure la decisione che aveva negato la sussistenza dell'esimente di cui all'art. 51 cod. pen. nei confronti del giornalista e direttore di un giornale per la pubblicazione di un articolo che, nel riferirsi all'attività professionale di un medico veterinario, aveva falsamente esposto che questi aveva millantato un intervento chirurgico mai eseguito, laddove invece, in realtà, detto intervento era stato eseguito, pur se in modo errato).
•Corte di cassazione, sezione V penale, sentenza 30 settembre 2016 n. 41099

Reati contro la persona - Delitti contro l'onore - Diffamazione - Col mezzo della stampa - Cronaca giudiziaria - Limiti - Titolo che non trovi alcun riscontro negli atti giudiziari e in specie nell'oggetto dell'imputazione - Integrazione del reato di cui all'art. 595 cod. pen.
In tema di diffamazione a mezzo stampa, non sussiste l'esimente dell'esercizio del diritto di cronaca (nella specie giudiziaria) qualora il titolo dell'articolo attribuisca alla persona offesa nei cui confronti penda un procedimento penale - una condotta sostanzialmente diversa da quella avente riscontro negli atti giudiziari e nell'oggetto dell'imputazione; né, a tal fine, rileva l'estraneità del titolo al resoconto giudiziario esposto nell'articolo, in quanto il titolo di un articolo di stampa può assumere carattere diffamatorio non solo per il suo contenuto intrinseco ma anche per la sua efficacia suggestiva rispetto al testo dell'articolo, in specie ove esso ne travisi e amplifichi il contenuto. (Nella specie il testo dell'articolo riferiva di un procedimento penale relativo a irregolarità verificatesi nella sperimentazione della terapia oncologica Di Bella, avente per oggetto l'ipotesi di reato di cui all'art. 443 cod. pen., per avere somministrato ai pazienti farmaci con composizione diversa da quella indicata nei protocolli della terapia Di Bella mentre il titolo era del seguente tenore."così hanno truffato Di Bella". La S. C. ha ritenuto che il termine 'truffa contenuto nel titolo non trovava alcuna corrispondenza nel procedimento penale di cui riferiva l'articolo in questione).
•Corte di cassazione, sezione V penale, sentenza 8 febbraio 2011 n. 4558

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