Espulsione, valido il decreto prefettizio comunicato con copia autenticata
Il radicale vizio di nullità per difetto della necessaria formalità comunicatoria sussiste tutte le volte in cui all'espellando venga comunicata una mera copia libera o informale dell'atto perché non recante l'attestazione di conformità all'originale.
Espulsione di straniero – Notifica del decreto prefettizio – Copia trasmessa telematicamente o via fax – In presenza di attestazione di conformità - Validità. In tema di espulsione dello straniero è regolare la notifica del decreto del prefetto e del provvedimento del questore straniero mediante consegna a mano della copia dell'atto trasmesso via fax o telematicamente che contenga l'attestazione di conformità all'originale con data luogo e firma comprensiva di qualifica e nome e cognome, seppur la firma sia scarsamente leggibile. Il radicale vizio di nullità per difetto della necessaria formalità comunicatoria sussiste tutte le volte in cui all'espellando venga comunicata una mera copia libera o informale dell'atto perché non recante l'attestazione di conformità all'originale.
•Corte di cassazione, sezione I civile, sentenza 24 novembre 2020 n. 26722
Straniero - Provvedimento del prefetto di espulsione - Comunicazione all'interessato di copia via fax senza attestazione di conformità all'originale - Nullità - Fondamento.
In tema di espulsione dello straniero dal territorio dello Stato, è nullo, per difetto della necessaria forma comunicatoria, il relativo provvedimento prefettizio, nel caso in cui all'espellendo venga consegnata soltanto una copia dell'atto via fax non recante l'attestazione di conformità all'originale, non essendo invocabile il principio, valido per i soli atti del processo, del raggiungimento dello scopo.
•Corte di cassazione, sezione I civile, ordinanza 17 dicembre 2019 n. 33507
Straniero - Espulsione – Comunicazione del provvedimento prefettizio di espulsione - In copia libera o informale - Successiva consegna di altra copia debitamente autenticata – Omissione - Nullità del provvedimento - Configurabilità - Produzione della copia autenticata in corso di giudizio di opposizione - Irrilevanza.
In tema di espulsione dello straniero dal territorio dello Stato, sussiste il radicale vizio della nullità del relativo provvedimento prefettizio - per difetto della sua necessaria formalità comunicatoria - tutte le volte in cui all'espellendo venga comunicata una mera copia, libera e informale, dell'atto, non sottoscritta dal Prefetto né recante attestazione di conformità all'originale, e senza che, neanche successivamente, gli venga consegnata altra copia debitamente autenticata, irrilevante essendo, ai fini dell'eventuale sanatoria della detta nullità, che tale copia venga invece prodotta soltanto in giudizio, e al solo fine di attestare al Giudice che, nell'ufficio depositario, giace l'originale dell'atto opposto. Tale produzione persegue, difatti, finalità estranee a quella delineata dagli artt. 13 comma tre e sette del D.Lgs. 286/1998 e quattordici della legge 15/1968 e risulta del tutto inidonea a sanare il vizio di nullità dell'atto, non rappresentando tempestivo esercizio di autotutela da parte dell'organo amministrativo.
•Corte di cassazione, sezione I civile, sentenza 6 settembre 2004 n. 17960
Provvedimento prefettizio di espulsione ex art. 13 t.u. immigrazione - Comunicazione all'interessato - In copia conforme all'originale - Legittimità.
Il provvedimento prefettizio di espulsione dello straniero ben può essere comunicato all'interessato in copia conforme formata dal pubblico ufficiale autorizzato, atteso che l'autenticazione a norma dell'art. 14 della legge 4 gennaio 1968, n. 15 offre la certezza, fino a querela di falso, della esistenza del provvedimento originale conforme e dell'autografa sottoscrizione dell'organo competente. (Nella specie il ricorrente censurava che la copia conforme del provvedimento di espulsione a lui comunicata non risultasse, anch'essa, sottoscritta dal prefetto, ma da un funzionario delegato; la S.C., enunciando il principio di cui in massima, ha respinto la censura).
•Corte di cassazione, sezione I civile, sentenza 9 novembre 2001 n. 13871
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