Civile

Estinzione del trust e pretesa tributaria

Il Trustee non può essere definito il legale rappresentante del Trust dato che allo stesso non è attribuita la soggettività giuridica in considerazione della finalità per la quale detto istituto viene in essere

di Marzia Baldassarre*

Questioni relative ai soggetti nei cui confronti l'erario può rivolgere legittimamente le sue pretese dopo l'estinzione.

La problematica che viene esaminata trae origine da un avviso di accertamento notificato nel 2018 con riferimento all'anno di imposta 2009 ad un Trust liquidatorio dichiarato cessato nel 2013.

Notifica eseguita presso il Trustee quale legale rappresentante del Trust stesso.

Il Trust in questione era stato creato nel Marzo del 2008 con la finalità di creare un vincolo sul patrimonio attivo e passivo di una determinata Srl affinché lo stesso fosse gestito e liquidato nell'interesse dei creditori e dei soci della società stessa.
Raggiunto lo scopo prefissato nel Maggio del 2013 il Trustee procedeva allo scioglimento del Trust.

La questione circa l'illegittimità vuoi della pretesa tributaria vantata nei confronti del Trust, vuoi delle modalità è stata portata all'attenzione della Commissione Tributaria Provinciale di Milano la quale ha accolto il ricorso avverso l'avviso di accertamento proposto dal Trustee.

Come anticipato poc'anzi le questioni dedotte nel ricorso ed affrontate dalla Commissione Tributaria Provinciale hanno riguardato sia un profilo strettamente di merito volto a determinare quale fosse il soggetto nei cui confronti poteva essere validamente avanzata la pretesa tributaria sia il diverso aspetto relativo a risolvere la questione se l'avviso di accertamento fosse stato ritualmente notificato.

Per risolvere le problematiche ora dette la Commissione Tributaria Provinciale investita della questione ha dapprima esaminato la portata normativa dell'art 73 del TUIR aderendo all'interpretazione fornita in ricorso dal Trustee che aveva impugnato l'avviso di accertamento.

I Giudici hanno rilevato che nel caso di specie si era in presenza di un Trust liquidatorio costituito, come detto, per liquidare le attività societarie al fine di soddisfare le ragioni dei creditori della società e, per il residuo, dei soci che risultavano quindi i soggetti beneficiari del Trust come da specifica indicazione contenuta nell'atto costitutivo dello stesso.

Il Trust in questione era individuabile come "trasparente" visto che specificava quali fossero i beneficiari finali di quanto ricavato dalla liquidazione. Data tale premessa si riteneva applicabile alla fattispecie esaminata il 2° comma del citato articolo 73 TUIR che specifica "nei casi in cui i beneficiari del Trust siano individuati, i redditi conseguiti dal Trust sono imputati in ogni caso ai beneficiari in proporzione alla quota di partecipazione individuata nell'atto di costituzione del Trust o in altri documenti successivi ovvero, in mancanza, in parti uguali".

Alla luce dei principi ora esposti veniva ritenuto che i soggetti passivi dell'obbligazione tributaria fossero i beneficiari della liquidazione escludendo così che la stessa potesse essere rivolta nei confronti del Trust per di più cessato per raggiungimento dello scopo al momento in cui l'avviso di accertamento era stato notificato.

Con l'ovvia conseguenza che non esisteva più alcun patrimonio nella gestione del Trustee.

Per quanto concerne la notifica dell'avviso di accertamento di cui si discute la Commissione Tributaria Provinciale ha ritenuto che la stessa del tutto illegittimamente fosse stata effettuata presso il Trustee quale legale rappresentante del Trust.

La Commissione ha però sancito tale principio sulla scorta di una motivazione differente rispetto a quella prospettata dal ricorrente nel ricorso introduttivo.

Quest'ultimo infatti aveva contestato la legittimità della notifica richiamandosi ai principi fissati dal Supremo Collegio con la sentenza 2043 del 27/01/2017 che ha ribadito che, "considerato che il Trust è sfornito di soggettività giuridica, il Trustee agisce o può essere convenuto in giudizio non in quanto legale rappresentante del Trust ma quale soggetto che unico è legittimato a disporre del diritto".

La Commissione Tributaria Provinciale ha invece fatto riferimento ad un altro profilo sempre oggetto di valutazione da parte del Supremo Collegio che con la sua sentenza n.29969/19 ha statuito che "nel caso di liquidazione e successiva cancellazione della società dal registro delle imprese, non si realizza alcuna successione del liquidatore nei debiti tributari della società contribuente, con la conseguenza che, una volta che questa sia stata liquidata e cancellata, viene meno il suo potere di rappresentante dell'ente estinto e dunque la sua legittimazione passiva in ordine all'atto impositivo".

Di fatto, quindi, la pronuncia della Commissione Tributaria Provinciale ha ritenuto applicabili per analogie i principi fissati per la società estinta e cancellati alla fattispecie del Trust cessato per raggiungimento dello scopo.

In ogni caso vuoi che si ritenga di considerare il principio prospettato dal ricorrente secondo cui il Trustee non può essere definito il legale rappresentante del Trust dato che allo stesso non è attribuita la soggettività giuridica in considerazione della finalità per la quale detto istituto viene in essere e che non è quella di creare un nuovo ente giuridico bensì quella di vincolare un determinato insieme di beni e rapporti al raggiungimento dello scopo individuato nell'atto costitutivo, vuoi che si riferisca alla disciplina della società estinta e cancellata, resta il fatto che l'avviso di accertamento non poteva essere legittimamente notificato al Trustee.

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*A cura dell'Avv Marzia Baldassarre (Professional Partner)

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