L’integrazione economica europea ha rappresentato uno dei più rilevanti processi di trasformazione giuridica del secondo dopoguerra.
Attraverso la progressiva eliminazione delle restrizioni alla libera circolazione delle merci, dei servizi, dei capitali e delle persone, l’Unione europea ha costruito uno spazio economico integrato che costituisce oggi uno dei maggiori mercati del mondo.
Tuttavia, nonostante i risultati raggiunti, il completamento del Mercato Unico continua a scontrarsi con una persistente frammentazione normativa che interessa i principali settori dell’attività economica e che costituisce uno degli ostacoli più significativi allo sviluppo delle imprese europee.
Il fenomeno emerge con particolare evidenza nel diritto dell’impresa, perchè le società che intendono operare in più Stati membri si confrontano con ventisette sistemi giuridici differenti, caratterizzati da discipline eterogenee in materia societaria, fiscale, lavoristica e concorsuale.
Tale pluralità di regimi determina costi di conformità elevati, incertezza giuridica e complessità amministrative che incidono negativamente sulle decisioni di investimento e sulle strategie di espansione transfrontaliera.
La questione assume una particolare rilevanza nel contesto economico contemporaneo, caratterizzato dalla crescente competizione tra grandi aree economiche integrate.
Mentre negli Stati Uniti le imprese possono svilupparsi all’interno di uno spazio giuridico sostanzialmente omogeneo, le imprese europee continuano a operare in un contesto frammentato, nel quale ogni espansione oltre i confini nazionali comporta la necessità di adattarsi a regole differenti.
Pertanto, ne deriva un evidente svantaggio competitivo che incide sulla capacità dell’Unione di generare imprese di dimensioni globali e di attrarre investimenti ad alto contenuto innovativo.
In tale prospettiva si collocano le riflessioni sviluppate nel Rapporto Letta del 2024 sul futuro del Mercato Unico.
L’elemento di maggiore originalità del Rapporto Letta consiste nell’individuazione del 28° regime quale strumento alternativo rispetto alle tradizionali tecniche di armonizzazione normativa.
L’assunto di partenza è che una completa uniformazione delle legislazioni nazionali appaia oggi politicamente irrealizzabile.
Le discipline che regolano l’attività economica rappresentano infatti il risultato di stratificazioni storiche, culturali e istituzionali che gli Stati membri non appaiono disposti ad abbandonare.
Di fronte a tale impasse, il rapporto propone una soluzione innovativa: anziché sostituire i ventisette ordinamenti nazionali, si dovrebbe creare un ventottesimo regime giuridico europeo, opzionale e volontario, che possa essere scelto dalle imprese in alternativa ai modelli nazionali.
Quindi, si tratterebbe di un corpus normativo autonomo, riconosciuto da tutti gli Stati membri e direttamente applicabile all’interno dell’intero territorio dell’Unione.
Dal punto di vista teorico, il modello si colloca nel solco delle esperienze già maturate nell’ordinamento europeo attraverso la creazione di istituti unitari sovranazionali.
Tuttavia, il 28° regime presenta una portata sistemica significativamente più ampia, perché esso non si limita alla creazione di un singolo istituto giuridico, ma mira alla costruzione di un vero e proprio spazio regolatorio europeo dell’impresa.
La proposta riflette una concezione funzionale dell’integrazione giuridica, secondo la quale l’obiettivo non deve necessariamente essere l’eliminazione delle differenze tra gli ordinamenti, bensì la creazione di strumenti capaci di consentire agli operatori economici di superarle.
In questa prospettiva, il 28° regime si configura come una forma di integrazione per addizione e non per sostituzione, capace di rispettare il pluralismo giuridico europeo pur garantendo condizioni uniformi agli operatori economici che scelgano di aderirvi.
Uno degli aspetti più significativi del Rapporto Letta riguarda il riferimento alla possibile elaborazione di uno European Code of Business Law.
Sebbene il documento non ne delinei compiutamente i contenuti, esso prospetta la costruzione progressiva di un quadro normativo europeo destinato a disciplinare i principali aspetti dell’attività d’impresa.
L’ambizione del progetto appare particolarmente rilevante, accanto al diritto societario, il nuovo quadro regolatorio dovrebbe estendersi al diritto commerciale, ai mercati finanziari, alla disciplina bancaria, alle procedure concorsuali, alla proprietà intellettuale, al diritto del lavoro e alla fiscalità d’impresa.
Una simile evoluzione comporterebbe un significativo rafforzamento della dimensione sovranazionale dell’ordinamento economico europeo e contribuirebbe alla formazione di uno spazio giuridico autenticamente integrato.
Invero, particolarmente delicata appare la questione fiscale, in quanto il Rapporto Letta riconosce esplicitamente che una completa armonizzazione della tassazione societaria non è realisticamente perseguibile nel breve periodo.
Tuttavia, suggerisce la possibilità di sviluppare forme di convergenza su specifici aspetti della fiscalità d’impresa, quali la determinazione della base imponibile, il trattamento delle stock option e la compensazione delle perdite tra società appartenenti a gruppi transnazionali.
La prospettiva delineata dal rapporto sembra dunque configurare un processo di integrazione graduale, fondato sull’ampliamento progressivo del perimetro del 28° regime e sulla sua trasformazione in un autentico ordinamento europeo dell’impresa.
Il 28° regime rappresenta una delle più interessanti innovazioni concettuali emerse negli ultimi anni nel dibattito sul futuro dell’integrazione europea.
Esso nasce dalla consapevolezza che il completamento del Mercato Unico non può più essere perseguito esclusivamente attraverso le tradizionali tecniche di armonizzazione legislativa, le quali si scontrano con crescenti resistenze politiche e istituzionali.
La recente proposta della Commissione europea relativa alla EU Inc. costituisce una prima applicazione concreta di questa impostazione.
Tuttavia, essa evidenzia anche le difficoltà che accompagnano il passaggio dalla teoria alla pratica e le resistenze degli Stati membri e la scelta di limitare l’intervento prevalentemente al diritto societario mostrano come la costruzione di un autentico spazio giuridico europeo dell’impresa rimanga ancora un obiettivo di lungo periodo.
Ciò non diminuisce, tuttavia, la rilevanza della proposta, perché il 28° regime introduce una nuova logica nell’evoluzione del diritto dell’Unione, aprendo la strada a forme di integrazione più flessibili e pragmatiche.
La sua effettiva capacità di incidere sulla competitività europea dipenderà dalla possibilità di estenderne progressivamente l’ambito applicativo e di trasformarlo da semplice strumento societario in un autentico ordinamento economico sovranazionale.
In tale prospettiva, il Rapporto Letta non rappresenta soltanto una riflessione sul futuro del Mercato Unico, ma propone una vera e propria ridefinizione delle modalità attraverso cui l’integrazione giuridica europea potrà svilupparsi nei prossimi decenni.
Come già in precedenza evidenziato, esso non mira a uniformare le discipline nazionali, bensì a creare un corpus normativo europeo autonomo, utilizzabile su base volontaria dagli operatori economici.
Pertanto, l’impresa potrebbe scegliere di assoggettarsi a tale regime europeo beneficiando di un riconoscimento automatico in tutti gli Stati membri.
Sotto il profilo teorico, il modello richiama precedenti esperienze sviluppatesi nell’ordinamento europeo, quali il marchio dell’Unione europea, il brevetto unitario e, soprattutto, la Societas Europaea (SE), introdotta dal Regolamento n. 2157/2001.
Tuttavia, rispetto a tali modelli, il progetto delineato dal Rapporto Letta presenta una portata più ambiziosa.
Esso non si limita infatti a creare una nuova forma organizzativa sovranazionale, ma prospetta la progressiva costruzione di uno European Code of Business Law destinato a disciplinare in modo unitario i principali aspetti dell’attività economica.
L’obiettivo perseguito è la creazione di un ambiente giuridico europeo nel quale le imprese possano operare indipendentemente dai confini nazionali, beneficiando di regole uniformi in materia societaria, finanziaria, bancaria, fiscale e concorsuale.
Si tratta di una prospettiva che, se realizzata integralmente, inciderebbe profondamente sull’architettura costituzionale dell’Unione, rafforzando il carattere sovranazionale del Mercato Unico.
La proposta della Commissione europea relativa alla EU Inc. costituisce il primo tentativo concreto di tradurre il paradigma del 28° regime in un istituto giuridico operativo.
La nuova forma societaria si presenta come uno strumento specificamente progettato per favorire la crescita delle startup innovative e delle imprese ad elevato potenziale di sviluppo, riducendo gli ostacoli burocratici e normativi connessi all’attività transfrontaliera.
Le innovazioni previste risultano particolarmente significative sotto il profilo della semplificazione amministrativa.
La costituzione della società avverrebbe integralmente in modalità digitale, con procedure standardizzate, tempi estremamente ridotti e costi contenuti.
Viene altresì eliminato il requisito di un capitale sociale minimo, nella prospettiva di favorire l’accesso al mercato da parte di imprese innovative caratterizzate da elevata intensità di capitale umano ma da limitate disponibilità finanziarie iniziali.
Particolarmente rilevante appare inoltre l’introduzione del principio del “once only”, destinato a ridurre drasticamente gli oneri amministrativi mediante la condivisione automatica delle informazioni tra le diverse amministrazioni pubbliche competenti.
Tale principio si inserisce nel più ampio processo di digitalizzazione del diritto amministrativo europeo e costituisce uno dei pilastri delle politiche di semplificazione promosse dalle istituzioni dell’Unione.
La proposta interviene inoltre su alcuni aspetti fondamentali della governance societaria, prevedendo regole uniformi in materia di diritti degli azionisti, poteri degli amministratori, trasferimento delle partecipazioni, conflitti di interesse e raccolta di capitale.
L’obiettivo è quello di creare uno standard europeo riconoscibile e prevedibile, in grado di favorire la circolazione degli investimenti e la mobilità delle imprese all’interno del Mercato Unico.
Sotto tale profilo, la EU Inc. appare coerente con la crescente tendenza dell’ordinamento europeo a promuovere la competitività attraverso la standardizzazione delle regole e la riduzione dei costi di transazione che derivano dalla pluralità dei sistemi nazionali.
Nonostante la rilevanza delle innovazioni introdotte, la proposta della Commissione presenta limiti significativi che ne ridimensionano la portata sistemica.
La caratteristica principale del progetto consiste infatti nella sua natura parzialmente armonizzatrice e il regolamento interviene esclusivamente su specifici aspetti del diritto societario, lasciando impregiudicata l’applicazione delle legislazioni nazionali per tutte le materie non espressamente disciplinate.
Ne deriva che la società costituita come EU Inc. continuerebbe a essere assoggettata, per una parte considerevole della propria attività, al diritto dello Stato membro di registrazione.
La conseguenza è la persistenza di rilevanti differenze normative in settori fondamentali per l’attività imprenditoriale. Restano infatti estranei al nuovo regime il diritto del lavoro, gran parte della fiscalità d’impresa, la disciplina previdenziale e la maggioranza delle procedure concorsuali.
Tali ambiti continuano a rappresentare alcune delle principali fonti di complessità per le imprese che operano a livello transfrontaliero.
Dal punto di vista sistematico, il modello proposto sembra dunque configurarsi più come una forma avanzata di armonizzazione del diritto societario che come un autentico ordinamento europeo dell’impresa.
La frammentazione normativa viene certamente attenuata, ma non eliminata e le imprese continueranno a confrontarsi con discipline nazionali differenziate proprio nei settori che maggiormente incidono sulle decisioni economiche e organizzative.
Il rischio è che la EU Inc. produca benefici limitati rispetto alle aspettative generate dal concetto originario di 28° regime, senza riuscire a realizzare quel salto qualitativo necessario per trasformare il Mercato Unico in uno spazio realmente integrato sotto il profilo giuridico.
La proposta sulla EU Inc. rappresenta indubbiamente una delle più importanti iniziative di politica legislativa europea degli ultimi anni.
Essa testimonia la crescente consapevolezza delle istituzioni europee circa la necessità di intervenire sui fattori giuridici che limitano la competitività delle imprese e ostacolano la piena integrazione del Mercato Unico.
Al tempo stesso, il progetto evidenzia i limiti strutturali del processo di integrazione europea e le resistenze manifestate dagli Stati membri rispetto all’estensione del 28° regime a materie quali fiscalità, diritto del lavoro e procedure concorsuali confermano come il trasferimento di competenze in tali ambiti continui a rappresentare una delle principali linee di frizione tra integrazione sovranazionale e sovranità nazionale.
Sotto questo profilo, la EU Inc. appare il risultato di un compromesso tra esigenze economiche e vincoli politici.
Essa costituisce un significativo passo avanti rispetto all’attuale quadro normativo, ma non realizza ancora quella piena unificazione giuridica dell’attività d’impresa che il Rapporto Letta aveva individuato come obiettivo strategico di lungo periodo.
La sua importanza va pertanto valutata non soltanto alla luce degli effetti immediati che potrà produrre sulle startup e sulle imprese innovative, ma anche in relazione alla sua possibile funzione di laboratorio normativo.
Qualora il modello dimostrasse la propria efficacia, esso potrebbe infatti costituire il punto di partenza per successive estensioni del 28° regime ad altri settori dell’ordinamento economico europeo.
In questa prospettiva, la EU Inc. rappresenta non il punto di arrivo, ma l’inizio di una più ampia riflessione sul futuro della sovranità economica europea e sugli strumenti giuridici necessari per consentire all’Unione di competere efficacemente nell’economia globale del XXI secolo.
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*Avv. Fabrizio Valerio Bonanni Saraceno - Studio legale Bonanni Saraceno

