la QUESTIONE
La Commissione europea aveva sanzionato un’intesa nel settore dei derivati sui tassi di interesse in euro, che toccava anche la fissazione dell’Euribor. Che cosa succede, allora, ai mutui e ai finanziamenti che usano l’Euribor per calcolare gli interessi?
Art. 101, paragrafi 1 e 2, TFUE: divieto delle intese restrittive della concorrenza e nullità degli accordi vietati.
Art. 16, paragrafo 1, Regolamento (CE) n. 1/2003: efficacia delle decisioni della Commissione europea nei giudizi nazionali.
Art. 2, comma 3, legge n. 287/1990: nullità delle intese vietate dalla normativa nazionale antitrust. Artt. 1346 e 1418 c.c.: requisiti dell’oggetto contrattuale e disciplina della nullità.
Art. 1439 c.c.: annullabilità del contratto per dolo, anche quando i raggiri provengano da un terzo.
Art. 33, comma 5, D.Lgs. n. 206/2005: esclusione di specifiche presunzioni di vessatorietà per clausole relative a prodotti il cui prezzo è collegato a tassi di mercato finanziario non controllati dal professionista.

Dall’intesa sui derivati al contenzioso sui finanziamenti
La questione della validità dei finanziamenti indicizzati all’Euribor trae origine dalle decisioni con cui la Commissione europea ha accertato un’intesa anticoncorrenziale nel mercato dei derivati sui tassi di interesse in euro, denominati EIRD (Euro Interest Rate Derivatives).
Con la decisione C(2013) 8512 final del 4 dicembre 2013 e la successiva decisione C(2016) 8530 final del 7 dicembre 2016, adottate nell’ambito del procedimento AT.39914, la Commissione ha sanzionato alcune importanti banche...


