L’illiceità penale nella concessione del credito può essere accertata anche all’interno del giudizio fallimentare e sulla base di soli indizi, purché gravi, precisi e concordanti. Il giudice chiamato a verificare lo stato passivo ha infatti il potere – e il dovere – di accertare incidentalmente l’eventuale illiceità nell’erogazione dei finanziamenti, anche in assenza della banca nel giudizio. Lo ha chiarito la Cassazione con l’ordinanza n. 24754, depositata oggi accogliendo il ricorso incidentale del Fallimento contro il decreto del Tribunale che accoglieva parzialmente la richiesta di ammissione al passivo del cessionario. Tale accertamento, dunque, può condurre alla nullità dei contratti di finanziamento e incidere sul diritto alla restituzione delle somme anche quando il credito sia stato successivamente ceduto.

La vicenda nasce dalla domanda di una Spa, cessionaria di un credito di Veneto Banca, di essere ammessa al passivo del fallimento di una Srl per 4,39 milioni di euro con privilegio pignoratizio. Il giudice delegato aveva respinto la domanda ritenendo che la banca avesse continuato a finanziare la società nonostante il suo palese stato di insolvenza, realizzando una abusiva concessione di credito.

Il Tribunale di Vicenza, in sede di opposizione, aveva invece ammesso la richiedente al passivo, ma in chirografo, escludendo di poter accertare incidentalmente la condotta illecita della banca, che non partecipava al giudizio, e considerando insufficienti gli elementi indiziari forniti dalla curatela. Aveva inoltre negato il privilegio per la nullità delle lettere di pegno.

La Cassazione, accogliendo il ricorso incidentale del Fallimento, ha ritenuto errata questa impostazione e rinviato al Tribunale perché verifichi la possibile illiceità dell’erogazione dei finanziamenti e le sue conseguenze sulla stessa esistenza del credito.

“L’accertamento in via incidentale della (dedotta) illiceità penale della condotta dei (funzionari) della banca che ha erogato i finanziamenti posti (dal cessionario del presunto credito) a fondamento della domanda di ammissione al passivo – spiega la Corte -, non è in alcun modo incompatibile né con il giudizio di opposizione allo stato passivo (artt. 98 e 99 l.fall.), né, più in generale, con il giudizio di verificazione dei crediti vantati nei confronti del fallito (artt. 93 e ss. l.fall.)”.

Il giudice delegato infatti, “al pari del tribunale fallimentare, ha tutti i poteri (prima istruttori e poi cognitori) per stabilire, anche a mezzo di (soli) indizi (purché, secondo le regole generali, gravi, precisi e concordanti): - se l’erogazione dei dedotti finanziamenti costituisca, o meno, un fatto illecito penale, con la conseguente nullità dei contratti che siano stati l’espressione per violazione di norma imperativa”. E ancora, se la banca (o il cessionario del presunto credito) abbia il credito alla restituzione delle somme erogate, oppure se, al contrario, l’erogazione delle somme oggetto di finanziamento abbia integrato (oltre che un’attribuzione eseguita in forza di un titolo nullo, anche) una prestazione eseguita, ai fini previsti dall’art. 2035 c.c., in offesa al buon costume.

 

 

 

 

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