La Corte d’Appello di Roma (sentenza 7 aprile 2026 n. 2815), riportandosi al contenuto degli artt. 51, 52 R.D. n. 267/192 (L.F.) afferma in sentenza il principio della cosiddetta concentrazione in sede fallimentare di tutti gli accertamenti - compresi quelli in corso alla data di apertura della procedura - suscettibili di ricadute sul patrimonio del fallito coinvolto dal fallimento, con il conseguente onere, per i creditori che intendano far valere pretese patrimoniali nei confronti della massa, di presentare domanda di ammissione al passivo nei modi e nelle forme di cui agli artt. 93 ss. L.F..

Le domande a contenuto patrimoniale

Per un verso, dunque, le domande a contenuto patrimoniale proposte in sede ordinaria nei confronti del fallito, dopo la dichiarazione di fallimento, sono inammissibili e, per altro verso, i giudizi aventi ad oggetto l’accertamento di crediti verso il fallito in corso alla data della dichiarazione di fallimento non solo si interrompono, ai sensi dell’art. 43, III, L.F., ma non possono essere né proseguiti, né riassunti.

Il carattere assorbente della procedura di verificazione del passivo fallimentare opera, infatti, anche per i crediti sub iudice, con la conseguenza che il processo in corso diviene improcedibile nei confronti della curatela e insuscettibile di produrre effetti rispetto al fallimento, fatta salva la possibilità, per il creditore, di agire nei confronti del debitore tornato in bonis a seguito della chiusura del fallimento, per ottenere quanto negato in sede fallimentare. 

E allora la domanda diretta all’accertamento di un proprio credito nei confronti del fallimento, per la quale opera il rito speciale ed esclusivo dell’accertamento del passivo ai sensi degli artt. 93 ss. cit., deve essere dichiarala inammissibile (o improcedibile se già formulata prima della dichiarazione di fallimento e riassunta nei confronti del curatore) nel giudizio di cognizione ordinaria, e può eventualmente essere proposta con domanda di ammissione al passivo su iniziativa del presunto creditore, in difetto tale inammissibilità/improcedibilità, non integrando una questione di competenza ma una questione attinente al rito configurante una vicenda litis ingressus impediens, è rilevabile d’ufficio in ogni stato e grado, anche nel giudizio di cassazione, derivando da norme inderogabilmente dettate a tutela del principio della par condicio creditorum.

Nessun limite preclusivo

Il rilievo ex officio di tale inammissibilità/improcedibilità non soggiace ad alcun limite preclusivo, fatto salvo il giudicato interno, laddove la questione sia stata sottoposta od esaminala dal Giudice e questi abbia egualmente inteso pronunciare sulla domanda di condanna rivolta nei confronti del fallimento. 

Ed infatti, sebbene l’accertamento del credito nei confronti del fallimento sia devoluto alla competenza esclusiva del Giudice delegato, ai sensi degli artt. 52 e 93 L.F., l’improponibilità della domanda in sede extrafallimentare a rilevabilità d’ufficio in ogni stato e grado di tale vizio deve essere coordinata con il sistema generale delle impugnazioni e con la disciplina del giudicato implicito, e, in particolare, con il principio che impone la conversione delle cause di nullità in cause di impugnazione e in armonia con il principio della ragionevole durata del processo, di talchè l’eventuale nullità derivante dal detto vizio procedimentale non dedotta come mezzo di gravame avverso la sentenza resta coperta dall’intervenuto giudicato interno, con conseguente preclusione tanto della deduzione del vizio nei successivi gradi di giudizio, quanto della suddetta rilevabilità d’ufficio.

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