Fallimento: documenti per dimostrare i requisiti di non fallibilità
Fallimento - Apertura - Procedura - Requisiti di non fallibilità - Onere probatorio - Strumenti alternativi al deposito dei bilanci - Idonei a chiarire la situazione patrimoniale - Ammissibilità - Prova legale - Esclusione
Ai fini della prova della sussistenza dei requisiti di non fallibilità sono ammissibili strumenti probatori alternativi al deposito dei bilanci degli ultimi tre esercizi di cui all'art. 15, comma 4, l.fall., i quali, non espressamente menzionati nell'art. 1, comma 2, l.fall., costituiscono strumento di prova privilegiato, in quanto idonei a chiarire la situazione patrimoniale e finanziaria dell'impresa, senza assurgere però a prova legale, essendo soggetti alla valutazione, da parte del giudice, dell'attendibilità dei dati contabili in essi contenuti secondo il suo prudente apprezzamento ex articolo 116 cod. proc. civ.
• Corte di Cassazione, sezione VI-1 , ordinanza 27 settembre 2019 n. 24138
Fallimento - Carenza dei requisiti di fallibilità ex art. 1 co. 2 l. fall. - Onere probatorio a carico del fallendo - Valore probatorio dei bilanci depositati - Rigetto
In una vicenda dichiarativa di fallimento originato, quanto ai suoi presupposti, dalla mancata evidenziazione (anche per inattendibilità) nelle scritture contabili del debitore sia del passivo tributario che di quello maturato verso un creditore istante, dunque con omessa prova del mancato superamento dei limiti-soglia di cui all'art. 1, comma 2, l.fall., la Corte corregge la presunta natura legale della relativa prova: è così ribadito che dimostrare l'eccezione di infallibilità, per mancato raggiungimento dei presupposti dimensionali, compete al debitore, ma il deposito dei bilanci del triennio anteriore, pur costituendo base documentale imprescindibile, non conculca più, in generale, il diritto di provare detta condizione di esonero. Il bilancio riveste pertanto una particolare idoneità ad integrare in fatto situazione patrimoniale e finanziaria dell'impresa, ma non costituisce prova legale, né costituisce onere esclusivo, potendo il debitore per altre vie dimostrare di essere dentro la soglia. A tale interpretazione estensiva soccorrono sia il richiamo ai poteri d'indagine officiosa del giudice, sia la risultanza estesa da cui è possibile inferire i ricavi, sia la scomparsa della contabilità regolare per accedere al nuovo concordato. Quando depositato, il bilancio è soggetto ex art. 116 c.p.c. al prudente apprezzamento del giudice.
• Corte di Cassazione, sezione II, ordinanza 23 novembre 2018 n. 30516
Fallimento - Dichiarazione di fallimento e sentenza dichiarativa - Condizioni - Superamento limiti fallibilità - Accertamento - Poteri del tribunale - Limiti - Fattispecie. (Regio decreto 16 marzo 1942 n. 267, articolo 1)
In tema di accertamento delle condizioni perché possa dichiararsi il fallimento dell'imprenditore, il potere di indagine officiosa, pur essendo esercitato nell'ambito di un procedimento che consente al Tribunale di attingere elementi di giudizio dagli atti e dagli elementi acquisiti, anche indipendentemente da una specifica allegazione della parte, rimane perciò comunque confinato nel perimetro delimitato dagli assunti difensivi e dalla facoltà discrezionale del giudice di merito di assumere le iniziative previste e non può essere inteso fino al punto di trasformare il collegio giudicante in un autonomo organo di ricerca della prova, organo che, ove non orientato da puntuali allegazioni del debitore, finirebbe per scandagliare la realtà imprenditoriale nell'eventualità di rinvenire elementi di possibile interesse. Dunque né il collegio del reclamo né prima di lui il Tribunale sono tenuti a svolgere d'ufficio una specifica attività finalizzata ad accertare i requisiti di fallibilità, non potendo farsi carico dell'onere della prova rimasto non assolto da parte del debitore quale soggetto a conoscenza della propria realtà d'impresa e né tanto meno impegnarsi, al fine di vagliare il contenuto di allegazioni del tutto generiche del fallendo, in un'attività di minuziosa investigazione della realtà imprenditoriale del debitore volta a determinare la consistenza dimensionale della stessa. (La corte territoriale - ha precisato la Suprema corte - ha fatto corretta applicazione di questi principi laddove si è limitata a esaminare le risultanze documentali prodotte in sede di reclamo dal debitore e non ha assunto alcuna iniziativa officiosa, in mancanza peraltro di alcuna specifica allegazione idonea a orientare l'intervento di supplenza che l'organo del gravame aveva la facoltà di compiere).
• Corte di Cassazione, sezione I, ordinanza 23 marzo 2018 n. 7372
Fallimento - Dichiarazione di fallimento - Società di capitali - Requisiti di non fallibilità (art. 1 comma 2 legge fall.) - Prova legale - Bilanci degli ultimi tre esercizi (art. 15 legge fall.) - Deposito presso il registro imprese (articolo 2435 c.c.) - Irritualità del deposito - Onere della prova in capo all'imprenditore - Sussiste
Assolvendo il deposito del bilancio presso il registro delle imprese, ai sensi della legge fallimentare, una funzione di carattere conoscitivo rispondendo, al contempo, all'interesse degli utenti di apprendere la situazione economica, patrimoniale e finanziaria dell'impresa, nella fase di accertamento dei requisiti quantitativi di fallibilità, il giudice può escludere i bilanci non depositati e, di conseguenza, onerare l'imprenditore della relativa prova, tenuto conto che i bilanci dei tre ultimi esercizi costituiscono una base documentale indispensabile, non anche prova legale, quindi, ove essi siano ritenuti inattendibili (come quando siano tardivamente depositati al registro), l'imprenditore resta onerato della prova circa la ricorrenza dei requisiti della non fallibilità.
• Corte di Cassazione, sezione I, ordinanza 31 maggio 2017 n. 13746