Sì alla revocabilità del mutuo stipulato nel periodo sospetto quando la banca era a conoscenza dello stato di insolvenza della società. Lo ha chiarito la Corte di cassazione, ordinanza n. 25399/2026, rigettando il ricorso di una banca contro la decisione del Tribunale che aveva accolto l’eccezione revocatoria, ritenendo che il mutuo in quanto atto a titolo oneroso è «compreso nel novero di quelli revocabili ai sensi dell’art. 67, c. 2 l.fall.».
La banca ricorrente aveva chiesto l’ammissione al passivo del fallimento di una srl per 300mila euro, relativi a un finanziamento erogato nel 2020 e assistito per l’80% dalla garanzia del Medio Credito Centrale. Il credito era stato escluso, quanto ai 240mila euro coperti dalla garanzia MCC, perché la banca era già stata soddisfatta a seguito dell’escussione; quanto ai restanti 60mila euro, a seguito dell’eccezione di revocatoria sollevata dal curatore. Il finanziamento era stato concesso nel semestre precedente la domanda di concordato con riserva, quando, secondo il Tribunale, la banca era a conoscenza dello stato di insolvenza della società, che a fine 2019 aveva un patrimonio netto negativo per circa 1,88 milioni di euro.
Nel ricorso, l’istituto pone la questione della revocabilità del contratto di mutuo chirografario, in ordine alla quale, osserva la Cassazione, “non constano specifici precedenti”.
La Prima sezione civile ricorda che l’art. 67, secondo comma, l. fall. Dispone che sono revocati – ove il curatore provi la conoscenza dello stato di insolvenza della parte contrattuale in bonis – «gli atti a titolo oneroso (…) se compiuti entro sei mesi anteriori alla dichiarazione di fallimento». La disposizione normativa, osserva l’ordinanza, è diversa e più ampia rispetto a quella concernente la “revocatoria ordinaria” che riguarda quegli «atti di disposizione del patrimonio con i quali il debitore rechi pregiudizio alle sue ragioni» (art. 2901 cod. civ.).
Nella revocatoria fallimentare, dunque, non è richiamato il requisito del pregiudizio arrecato alle ragioni dei creditori, essendo sufficiente il mero compimento di un atto a titolo oneroso. Se ne deduce, prosegue la Corte, che tutti gli atti a titolo oneroso nel “periodo sospetto”, sebbene leciti, sono da considerarsi “anomali” e “passibili di declaratoria di inefficacia”.
Nel caso del mutuo, spiega la decisione, “la revocabilità dell’atto discende dall’incremento del passivo conseguente all’insorgenza dell’obbligazione di restituzione del capitale e degli interessi”.
Con un principio di diritto la Cassazione afferma: «Il contratto di mutuo costituisce atto negoziale a titolo oneroso oggetto di revocatoria a termini dell’art. 67, secondo comma, l. fall.; di conseguenza, il curatore del fallimento può eccepirne l’inefficacia a termini dell’art. 95, primo comma, l.fall. ai fini dell’esclusione del credito restitutorio basato sul titolo».
Infine, con riguardo alle garanzie del periodo Covid, il collegio ricorda che il “Decreto liquidità” (Dl 23/2020) non solo non ha «esonerato le banche dalle ordinarie verifiche e prassi consolidate prodromiche all’erogazione del credito» (Cass., n. 26248/2024), ma ha condizionato l’accesso del finanziatore alla garanzia pubblica alla preventiva verifica – secondo le regole di condotta della sana e prudente gestione in tema di erogazione del credito – che le difficoltà dell’impresa finanziata non fossero precedenti l’insorgenza del periodo pandemico”.
“È in tale contesto – conclude - che il decreto impugnato ha ritenuto verosimile (secondo le regole della prudenza bancaria) che la banca – avviando richiesta di accesso alla garanzia pubblica - avesse chiesto alla società poi dichiarata fallita una situazione patrimoniale aggiornata (prima del deposito del bilancio 2019), al fine di verificarne la solidità”.

