Fallimento, gli orientamenti relativi agli acconti sul compenso
Fallimento e altre procedure concorsuali - Organi preposti al fallimento - Curatore - Compenso - Acconto sul compenso - Decreto di liquidazione - Efficacia di cosa giudicata - Esclusione - Fondamento - Conseguenze.
I decreti con cui il tribunale fallimentare concede o rifiuta gli acconti richiesti dal curatore sul compenso sono espressione di un potere discrezionale ed intervengono in una fase processuale anteriore alla presentazione ed approvazione del conto, non assumendo, pertanto, efficacia di cosa giudicata nè potendo pregiudicare, dopo la presentazione del rendiconto, la futura e definitiva decisione sul compenso.
•Corte di cassazione, sezione VI- 1, ordinanza 1 settembre 2014 n. 18494
Fallimento e altre procedure concorsuali - Organi preposti al fallimento - Curatore - Compenso - Acconto sul compenso - Decreto di liquidazione - Improponibilità processuale della domanda di liquidazione del compenso formulata dal cessato curatore prima del termine della procedura – Improponibilità rilevabile anche d'ufficio.
In tema di liquidazione del compenso al curatore cessato dalla carica prima della conclusione della procedura fallimentare, ai sensi dell'art.39 legge fallimentare, (nel testo anteriore al Decreto Legislativo n. 5 del 2006 che, riformulando la disposizione, non si applica ex articolo 150 alle procedure pendenti alla sua entrata in vigore), il provvedimento adottabile in quella fase dal tribunale può avere per oggetto solo acconti, ma non il compenso definitivo, poichè il contributo di ciascun curatore ai risultati della procedura può valutarsi solo con le operazioni di chiusura della stessa, allorchè diviene possibile una disamina unitaria dei fatti rilevanti ai fini della liquidazione; ne consegue che anche il criterio di commisurazione del compenso all'attivo realizzato ed al passivo accertato, secondo il DM 28 luglio 1992, n. 570, non è decisivo per imputare a ciascun curatore rispettive quote individuate con esclusivo riferimento alla data di cessazione dalla carica, operando esso solo come criterio di valutazione e di limite e dovendo le posizioni dei predetti curatori essere esaminate come concorrenti ed in termini omogenei”.
•Corte di cassazione, sezione I, sentenza 14 maggio 2014 n. 10455
Fallimento e altre procedure concorsuali - Organi preposti al fallimento - Curatore - Compenso - Acconto sul compenso - Decreto di liquidazione - Ricorribilità ex art. 111 Cost. - Esclusione - Revocazione ex art. 397 cod. proc. civ. - Esclusione - Fondamento.
I decreti con cui il tribunale fallimentare concede o rifiuta gli acconti richiesti dal curatore sul compenso, sono espressione di un potere discrezionale ed intervengono in una fase processuale anteriore alla presentazione ed approvazione del conto, non assumendo, di conseguenza l'efficacia di cosa giudicata. Tali provvedimenti, pertanto, non possono pregiudicare la futura e definitiva decisione sul compenso dovuto (dopo la presentazione del rendiconto) cui corrisponde un diritto soggettivo del curatore, ragione per cui oltre a non essere ricorribili per Cassazione ai sensi dell'art. 111 Cost., non possono essere soggetti a revocazione ai sensi dell'art. 397 cod. proc. civ., non essendo qualificabili come “sentenze”.
•Corte di cassazione, sezione I, sentenza 31 agosto 2010 n. 18916
Fallimento e altre procedure concorsuali - Fallimento - Organi preposti al fallimento - Curatore - Compenso - Acconto sul compenso - Liquidazione o meno - Provvedimento relativo - Impugnazione con ricorso per cassazione - Inammissibilità.
Non è ricorribile per cassazione ai sensi dell'art. 111 Cost. il decreto con il quale il Tribunale, in virtù della facoltà accordatogli dalla seconda parte del comma secondo dell'art. 39 R.D. 16 marzo 1942 n. 267, liquidi o meno al curatore un acconto sul compenso, poiché tale potere discrezionale esclude che il curatore possa vantare una posizione di diritto soggettivo all'anticipo ed il provvedimento del Tribunale, intervenuto in fase processuale necessariamente anteriore a quella della presentazione ed approvazione del conto della gestione, non ha carattere definitivo e non è suscettibile di assumere l'efficacia della cosa giudicata circa il diritto al compenso.
•Corte di cassazione, sezione I, sentenza 25 settembre 1993 n. 9721