Fallimento, nel procedimento di opposizione allo stato passivo sono inammissibili domande nuove
Fallimento e procedure concorsuali - Stato passivo - Opposizione - Nuove domande - Inammissibilità
Nell'ambito del procedimento di opposizione allo stato passivo disciplinato dall'articolo 99 della legge fallimentare sono inammissibili domande dell'opponente nuove rispetto a quelle spiegate nella precedente fase, senza che possa trovare applicazione il principio dell'ammissibilità, nel giudizio di primo grado, entro il primo termine di cui all'articolo 183, sesto comma, c.p.c., della mutatio di uno o entrambi gli elementi oggettivi della domanda, petitum e causa petendi, sempre che essa, così modificata, risulti comunque connessa alla vicenda sostanziale dedotta in giudizio.
• Corte di Cassazione, civ., sez. I, sentenza del 24 febbraio 2022, n. 6279
Fallimento ed altre procedure concorsuali - Fallimento - Passività fallimentari (accertamento del passivo) - Opposizione allo stato passivo - In genere - Natura impugnatoria - Configurabilità - Conseguenze - Domanda nuova o nuovo tema d'indagine - Inammissibilità - Fattispecie relativa a procedura fallimentare apertasi anteriormente all'entrata in vigore del d.lgs. n. 5 del 2006.
Il giudizio di opposizione allo stato passivo, ai sensi dell'art. 99 legge fall., anche anteriormente alle modifiche apportate dal d.lgs. 9 gennaio 2006, n. 5, ha natura impugnatoria ed è retto dal principio dell'immutabilità della domanda, il quale esclude che possano prendersi in considerazione fatti diversi da quelli dedotti in sede di verifica del passivo.
• Corte di Cassazione, sez. I, civ., sentenza 22 marzo 2013 n. 7278
Fallimento ed altre procedure concorsuali - Fallimento - Passività fallimentari (accertamento del passivo) - Opposizione allo stato passivo - In genere - Art. 99 della legge fall., come modificato dal d.lgs. n. 5 del 2006 e dal d.lgs. n. 169 del 2007 - Natura impugnatoria - Configurabilità - Conseguenze - Domande nuove - Ammissibilità - Esclusione - Domande riconvenzionali - Ammissibilità - Esclusione - Fondamento.
L'art. 99 della legge fall., nel testo novellato dapprima dal d.lgs. n. 5 del 2006, e successivamente dal d.lgs. n. 169 del 2007, configurando il giudizio di opposizione allo stato passivo in senso inequivocabilmente impugnatorio, esclude l'ammissibilità di domande nuove, non proposte nel grado precedente, quali le domande riconvenzionali, non essendo tali domande previste dal comma quinto di tale disposizione, il quale contiene la precisa indicazione del contenuto della memoria difensiva del curatore fallimentare e specificamente delle difese che in quella sede devono essere svolte a pena di decadenza, comprensiva delle eccezioni e delle prove, mentre non fa menzione di eventuali domande riconvenzionali.
• Corte di Cassazione, civ., sez. I, sentenza del 22 marzo 2010 n. 6900
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