La domanda di risoluzione di un contratto proposta prima dell’apertura della procedura fallimentare non può proseguire nel giudizio ordinario, ma deve essere fatta valere nel concorso, attraverso il rito fallimentare. In quella sede, la decisione del giudice fallimentare non ha natura “incidentale”, ma conserva il proprio contenuto dichiarativo o costitutivo. Le Sezioni Unite, con le sentenze nn. 6481 e 6498 del 18 marzo scorso, risolvono un contrasto interpretativo tra la tesi tradizionale, per cui la risoluzione resta appannaggio del giudice civile e gli eventuali crediti si fanno valere nel fallimento, e quella più recente, qui accolta, secondo cui, se la risoluzione è strumentale a ottenere somme dalla massa, l’intera domanda è attratta al fallimento. Con la precisazione che la decisione è piena e non meramente incidentale.
Questa è la parte comune alle due decisioni che, in oltre cento pagine complessive, articolano ulteriori e diversi principi in ragione delle peculiarità dei casi. In particolare, nel primo (sentenza n. 6481/2026), una parte aveva chiesto al giudice ordinario di sciogliere il contratto in un periodo antecedente il fallimento. Il processo ordinario – afferma la Cassazione – si ferma e finisce lì. Chi aveva fatto causa deve riproporre la domanda nel fallimento; sarà poi il giudice fallimentare a dire se il contratto è risolto e quali conseguenze ne derivano. Nel secondo caso (n. 6498/2026), entrambe le parti chiedevano la risoluzione del contratto: una prima del fallimento, l’altra (il curatore) dopo. In questo caso, la domanda del soggetto in bonis entra nel fallimento; quella del curatore resta davanti al giudice ordinario: si creano due binari separati.
Le sentenze, dunque, hanno una parte comune che afferma i seguenti principi di diritto: «La domanda di risoluzione del contratto per inadempimento che costituisca premessa di domande di restituzione o risarcimento del danno nei confronti della massa, e che sia proposta prima del fallimento, oltre che trascritta prima di esso, ove riguardante beni soggetti al regime pubblicitario, diventa improcedibile in sede di cognizione ordinaria e va proposta secondo il rito speciale disciplinato dal Titolo II, Capo V della legge fallimentare, mentre resta procedibile in sede di cognizione ordinaria se diretta a conseguire utilità estranee alla partecipazione al concorso o se su di essa sia stata pronunciata sentenza non passata in giudicato». E: «La decisione sulla domanda di risoluzione trasferita in sede fallimentare, pur avendo efficacia endoconcorsuale, non ha natura incidentale, ma il tipico contenuto, a seconda dei casi dichiarativo o costitutivo, della pronuncia risolutoria».
E una seconda parte che tiene conto dei due diversi casi. Con riguardo al primo (n. 6481/2026), la Cassazione aggiunge altri due enunciati: «Il giudizio contenzioso relativo alla domanda di risoluzione divenuta improcedibile in ragione della dichiarazione di fallimento non va riassunto, essendo il contraente in bonis semplicemente onerato di proporre la detta domanda avanti al giudice delegato, unitamente a quelle conseguenziali di contenuto risarcitorio o restitutorio». Ed aggiunge: «In caso di domanda di risoluzione trascritta, l’accoglimento della stessa, disposto col decreto che rende esecutivo lo stato passivo o col decreto pronunciato in sede di impugnazione, a norma dell’art. 99, comma 11, l. fall., deve essere annotato a margine dell'atto trascritto al fine di conseguire l’effetto previsto dall’art. 2655, comma 3, c.c.».
Tornando, invece, alla decisione n. 6498/2026, le Sezioni Unite chiariscono, con un ulteriore principio, che: «Nel caso in cui, con riguardo allo stesso contratto, si configurino contrapposte domande di risoluzione proposte prima della dichiarazione di fallimento, quella coltivata dal contraente non fallito deve continuare ad avere il suo corso in sede fallimentare, mentre l’altra deve essere proseguita dal curatore in sede ordinaria».

