Famiglia

Famiglia e successioni: il punto sulla giurisprudenza dei giudici di merito

La selezione delle pronunce di merito in materia di diritto di famiglia e delle successioni 2022

di Valeria Cianciolo

Si segnalano in questa sede i depositi della giurisprudenza di merito in materia di diritto di famiglia e delle successioni 2022. Le pronunce in particolare, si sono soffermate sulle seguenti tematiche o questioni:
1.Donazione indiretta e causa negotium mixtum cum donatione
2.Spese straordinarie
3.Paternità naturale e illecito endofamiliare
4.Obbligo di corrispondere l'imposta di successione anche in ipotesi di impugnazione del testamento
5.Configurabilità del delitto di maltrattamenti anche in caso di cessazione della convivenza matrimoniale
6.Risarcimento del danno da morte del figlio
7.Separazione personale e redditi adeguati
8.Revoca del testamento per sopravvenienza di figli
9.e 10. Incarico al CTU per il supporto genitoriale


1. DONAZIONE - La causa del negotium mixtum cum donatione (Cc,articoli 809 e 145 5)
Nel "negotium mixtum cum donatione", la causa del contratto ha natura onerosa, ma il negozio commutativo stipulato tra i contraenti ha lo scopo di raggiungere per via indiretta, attraverso la voluta sproporzione tra le prestazioni corrispettive, una finalità diversa e ulteriore rispetto a quella dello scambio, consistente nell'arricchimento, per puro spirito di liberalità , di quello tra i contraenti che riceve la prestazione di maggior valore realizzandosi così una donazione indiretta.
Nei contratti di scambio, la donazione indiretta è configurabile solo a condizione che le parti abbiano volutamente stabilito un corrispettivo di gran lunga inferiore a quello che sarebbe dovuto, con l'intento, desumibile dalla notevole entità della sproporzione tra il valore reale del bene e la misura del corrispettivo, di arricchire la parte acquirente per la parte eccedente quanto pattuito.
Corte d'Appello L'Aquila, sentenza, 2 febbraio 2022, n. 161 – Pres. Iannaccone, Cons. Rel. Dell'Orso

2. SPESE STRAORDINARIE – Per gli esborsi fuori dall'ordinario la sentenza di separazione non è valido titolo esecutivo (Cc articolo 155)
Il genitore non collocatario è tenuto al rimborso delle spese straordinarie, salvo che non abbia tempestivamente addotto validi motivi di dissenso.
Qualora le spese straordinarie richieste non attengano a spese ripetitive e già in qualche modo determinate in modo chiaro nel loro ammontare, ma trattandosi di esborsi fuori dall'ordinario la sentenza di separazione non può costituire valido titolo esecutivo.
nel caso di specie le spese di cui si chiede il rimborso erano indubbiamente particolari e attenevano alla permanenza della figlia a Londra, sicché per esse non poteva prescindersi dal consenso anche del genitore non collocatario.
Corte d'Appello di Venezia, sentenza 5 settembre 2022 n. 1895 - Pres. est. Micochiero

3. ACCERTAMENTO DELLA PATERNITÀ – Paternità naturale e illecito endofamiliare (Cc , articoli 147, 148, 261, 277 e 2059)
In tema di danno per mancato riconoscimento di paternità, l'illecito endofamiliare, attribuito al padre che abbia generato, ma non riconosciuto il figlio, presuppone la consapevolezza della procreazione che, pur non identificandosi con la certezza assoluta derivante esclusivamente dalla prova ematologica, richiede comunque la maturata conoscenza dell'avvenuta procreazione. La violazione dei doveri di mantenimento, istruzione ed educazione dei genitori verso la prole, a causa del disinteresse mostrato nei confronti dei figli per lunghi anni, ben può integrare gli estremi dell'illecito civile, cagionando la lesione di diritti costituzionalmente protetti, e dar luogo ad un'autonoma azione dei medesimi figli volta al risarcimento dei danni non patrimoniali ai sensi dell'articolo 2059 c.c.. È un comportamento rilevatore di responsabilità genitoriale l'avere deprivato i figli della figura genitoriale paterna, che costituisce un fondamentale punto di riferimento soprattutto nella fase della crescita, e idoneo ad integrare un fatto generatore di responsabilità aquiliana.
NOTA
Il tema della responsabilità aquiliana nei rapporti familiari è stato oggetto di riflessione dottrinale e giurisprudenziale con riferimento alla tutela dei diritti fondamentali della persona. Nella giurisprudenza di legittimità, è stata, infatti, da tempo enucleata la nozione di illecito endofamiliare. "Su tale base, la violazione dei relativi doveri non trova la sua sanzione, necessariamente e soltanto, nelle misure tipiche previste dal diritto di famiglia. La natura giuridica di tali obblighi, infatti, comporta che la relativa violazione, nell'ipotesi in cui provochi la lesione di diritti costituzionalmente protetti, possa integrare gli estremi dell'illecito civile e dare luogo ad un'autonoma azione volta al risarcimento dei danni non patrimoniali ai sensi dell'art. 2059 c.c., come reinterpretato alla luce dei principi enucleatati dalle Sezioni Unite della Corte di Cassazione nella nota decisione n. 26972/2008." (Trib. Rimini, 3 febbraio 2018).
La liquidazione del danno non patrimoniale conseguente al mancato riconoscimento dello status di filiazione da parte del genitore va liquidato in via equitativa sulla base delle prove processuali ricondotte alle ricadute negative sulla salute e sulla vita del figlio. A tali fini è utilizzabile il criterio del minimo tabellare in uso per la liquidazione del danno da morte del padre. Tuttavia tale parametro va corretto tenendo conto della differenza tra lutto da morte e abbandono. Fino alla maggiore età del figlio, l'unico legittimato attivo all'azione di risarcimento ex articolo 2043 c.c., per il danno conseguente all'inadempimento del mantenimento del figlio, e degli altri strumenti tipici del sistema penale e civile, è la madre (Trib. Torino, 5 giugno 2014).

Corte d'Appello Salerno, sentenza, 10 novembre 2022, n. 1478 - Presidente Rel. De Filippis

4. SUCCESSIONI - Sussiste l'obbligo di corrispondere l'imposta di successione anche in ipotesi di impugnazione del testamento(Cc, articoli 467, 468, 606, 620, 720 e 752 ; Dlgs 346/1990, articoli 43, 42, 28, 6 c.)
Ai sensi dell'articolo 43 Dlgs n. 346 del 1990 il pagamento dell'imposta di successione è dovuto anche in caso di impugnazione del testamento, salvo il diritto, in caso di accoglimento dell'impugnazione, al rimborso di quanto pagato o pagato in eccedenza (articolo 2, 1 comma lettera e), Dlgs n. 346 del 1990) e dell'obbligo di presentare una dichiarazione sostitutiva o integrativa della precedente al verificarsi del mutamento di devoluzione dell'eredità.
Tali norme, ai fini della disciplina fiscale, non valgono soltanto nel caso di successioni testamentarie bensì anche nel caso di "interversione del titolo successorio, da testamentario a legittimo, per effetto di sentenza dichiarativa dell'invalidità del testamento" la quale "determina l'obbligo degli interessati di presentare dichiarazioni sostitutive o integrative, ai sensi dell'articolo 28, comma 6, dello stesso testo di legge; salvo il rimborso, previsto dal successivo articolo 42, comma 1, lett. e), dell'imposta pagata, o pagata in più, a seguito del sopravvenuto mutamento della devoluzione ereditaria" dato che le "successioni testamentarie" ai limitati fini della disciplina fiscale delle ipotesi contemplate dal cit. Dlgs n. 346 del 1990, articolo 43 e ss., sono quelle che tali risultano all'ufficio, per effetto di denunzia di successione presentata anche da uno solo dei coeredi, accompagnata da copia autentica del testamento; ancorchè sia contestata da altri coeredi la validità di esso nella competente sede giudiziaria e fino all'esito definitivo della lite.
Nel caso in esame, è stata accolta la richiesta congiunta degli attori di attribuzione del bene immobile indivisibile in proprio favore ai sensi dell'articolo 720 c.c. con attribuzione dell'eccedenza in favore delle parti convenute, previa delimitazione del valore totale della massa ereditaria e detraendo le somme spese.
Tribunale di Firenze, sentenza 1 febbraio 2022 - Giudice Minniti

5. MALTRATTAMENTI - Configurabilità del delitto di maltrattamenti anche in caso di cessazione della convivenza matrimoniale (Cp , articoli 572, 576, 582, 585)
Perché si configuri il reato di maltrattamenti non è richiesto che vi sia una condizione di "totale soggezione" della vittima nei confronti del soggetto attivo, ma non è nemmeno necessaria la convivenza o la coabitazione, essendo sufficiente che intercorrano relazioni abituali tra le due parti, dal momento che l'articolo 572 cod. pen. si riferisce sia a un consorzio di persone che sono avvinte da vincoli di parentela naturale o civile (come quelli scaturenti dalla famiglia), che ad una unione di persone, tra le quali - per intime relazioni e consuetudini di vita - siano sorti legami di reciproca assistenza e protezione, con l'altrettanta reciproca volontà di vivere insieme, di avere figli, di avere beni in comune, ovvero di dar vita a un nucleo stabile e duraturo.
La giurisprudenza di legittimità ha riconosciuto la configurabilità del delitto di maltrattamenti anche in caso di cessazione della convivenza, purché permanga una aspettativa di solidarietà nei rapporti fra le parti come nel caso in cui dalla relazione sentimentale siano nati dei figli e purché, anche in quest'ultimo caso, il legame non risulti caratterizzato da precarietà ed instabilità.
Nel caso di specie, la coppia dopo essere stata sposata per circa dieci anni, ha avuto due figlie, con l'ovvia conseguenza che i doveri di reciproca solidarietà e di reciproco rispetto nati nel corso del matrimonio sono proseguiti anche a convivenza cessata per effetto della separazione peraltro voluta dalla moglie proprio per mettere fine ai soprusi quotidianamente subiti.
Tribunale Frosinone, sentenza, 21 luglio 2022, n. 875 - Giudice Tamburro

6. RESPONSABILITÀ CIVILE – Riconosciuto il risarcimento del danno da morte del figlio anche al padre che lo aveva abbandonato (Costituzione, articoli 3 e 29; Cedu, articolo 8)
Il danno per la perdita del figlio, da liquidare secondo le tabelle del danno parentale del Tribunale di Milano nella versione del giugno 2022, non può ritenersi minimo per il fatto che il padre sopravvissuto, dopo aver compiuto scelte di vita sbagliate e avere abbandonato il figlio in tenerissima età, gli si sia riavvicinato solo durante l'adolescenza negli ultimi anni di vita, venendo da lui accettato. La svalutazione del perdono filiale, che deriverebbe in tal caso da tale minimizzazione del danno parentale, costituirebbe infatti un'ingerenza nella vita personale degli interessati da ritenersi indebita secondo l'articolo 8 Convenzione EDU, perché di fatto fondata sulle personali convinzioni del giudicante in ordine alle qualità dell'ambiente sociale di provenienza.
NOTA
Nel caso in esame, il giovane ragazzo deceduto in uno scontro con lo scooter era nato da una fugace relazione tra i giovanissimi genitori, non sfociata né nel matrimonio né in una stabile convivenza, e abbandonato dal padre, tossicodipendente, quando era molto piccolo.
Pochi anni prima della morte, quando il ragazzo aveva circa 14 anni, ripresero i rapporti col padre, in modo continuativo.
La Corte d'Appello ha ribaltato la decisione di primo grado, che aveva disatteso la richiesta risarcitoria del padre su una motivazione inconsistente: "se in un ambiente familiare sano il danno non patrimoniale da perdita di un figlio è ordinariamente presunto, altrettanto non può dirsi nella situazione di specie, caratterizzata da grave disagio e disgregazione".
Il nuovo corso avviato dalla Corte di Cassazione in tema di liquidazione del danno non patrimoniale da perdita o compromissione del rapporto parentale (cfr. Cass. Civ. 24 aprile 2021, n. 10579) ha ridisegnato i parametri risarcitori seguiti dall'Osservatorio sulla Giustizia Civile di Milano, che aveva orientato la giurisprudenza di merito. Secondo la Suprema Corte, in luogo dei parametri risarcitori proposti dal Tribunale di Milano, deve preferirsi una tabella "a punti" che, modellata in conformità a quella in uso presso il Tribunale di Roma, possa garantire un più alto grado di certezza e prevedibilità delle decisioni, valorizzando alcune circostanze di fatto rilevanti, quali l'età della vittima, l'età del superstite, il grado di parentela e la convivenza. A fronte di tale presa di posizione l'Osservatorio milanese ha riscritto la propria tabella, adeguandola alle indicazioni della Cassazione, ma al contempo garantendo una certa continuità, quanto ai valori liquidati, con il passato.

Corte d'Appello di Bari del 10 novembre 2022, n. 1635 – Pres. Ancona, Cons. Rel. Gaeta

7. SEPARAZIONE – L'assegno di mantenimento va parametrato al tenore di vita (Cc articolo 156)
La separazione personale, a differenza dello scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio, presuppone la permanenza del vincolo coniugale, sicché i "redditi adeguati" cui va rapportato, ai sensi dell'articolo 156 c.c., l'assegno di mantenimento a favore del coniuge, in assenza della condizione ostativa dell'addebito, sono quelli necessari a mantenere il tenore di vita goduto in costanza di matrimonio, essendo ancora attuale il dovere di assistenza materiale, che non presenta alcuna incompatibilità con tale situazione temporanea, dalla quale deriva solo la sospensione degli obblighi di natura personale di fedeltà, convivenza e collaborazione, e che ha una consistenza ben diversa dalla solidarietà post-coniugale, presupposto dell'assegno di divorzio.
Tribunale di Ancona, sentenza 1 settembre 2022 n. 983 – Presid. Corinaldesi, Giud. Rel. Est. Marinangeli

8. SUCCESSIONI – Revoca del testamento per sopravvenienza di figli (Cc, articoli 457, 581, 582, 687)
La revoca, tanto delle disposizioni a titolo universale, quanto a titolo particolare, opera in presenza del verificarsi di un presupposto a carattere oggettivo: l'ignoranza dell'esistenza di figli al momento della redazione del testamento o la sopravvenienza degli stessi.
In tema di revocazione del testamento per sopravvenienza di figli, il disposto dell'articolo 687, comma 1, c.c. ha un fondamento oggettivo, riconducibile alla modificazione della situazione familiare rispetto a quella esistente al momento in cui il "de cuius" ha disposto dei suoi beni.
Nel caso in esame, al momento della redazione del testamento pubblico oggetto di impugnazione, il disponente non aveva figli, avendo solo in epoca successiva provveduto alla adozione delle due figlie. Accolta dunque, la domanda di revocazione del testamento pubblico essendo emersa la sussistenza dei presupposti applicativi dell'articolo 687 c.c.
Tribunale Cagliari, Sez. II, sentenza 7 novembre 2022, n. 2578 – Pres. Cabitza, Giud. Rel. Dessì

9. e 10. PROCESSO CIVILE - Incarico al CTU per il supporto genitoriale (Cpc ,articoli 91, 116, 709 ter e 614 bis)
Il Ctu è stato invitato a convocare le parti e a predisporre un piano di supporto genitoriale; contestualmente, predisponendo modalità e tempistiche di ogni iniziativa ritenuta opportuna al fine di sbloccare, appunto secondo tempistiche ritenute congrue, ma determinate, l'interruzione dei rapporti padre – figlie.
NOTA
Si segnalano in questa sede i due decreti pronunciati lo scorso dicembre 2022 dal Tribunale scaligero che anticipano la riforma del processo.
La vicenda riguarda una coppia la cui conflittualità ha causato l'interruzione, protratta da tempo, delle relazioni tra padre e figlie. Il Tribunale ha così anticipato l'applicazione dell'articolo 473-bis 26: fallito l'intervento dei servizi socio sanitari, è stato incaricato un Ctu al fine di disegnare un percorso volto a ricucire il rapporto tra padre e figlia. Al Ctu è stato affidato il compito di relazionare il tribunale sull'esito del periodo di supporto genitoriale, non inferiore a otto mesi, sulle iniziative predisposte per la ripresa delle relazioni tra il padre e le figlie mediante deposito direttamente nel fascicolo telematico di relazioni anche interlocutorie. E' stato previsto che in caso non si giunga ad un accordo con gli interessati, lo stesso o le parti medesime avrebbero potuto chiedere l'eventuale intervento del giudice.

Tribunale di Verona, decreto 6 dicembre 2022 - Pres. Guerra, Giud. Rel. Bartolotti
Tribunale di Verona, decreto 13 dicembre 2022 - Pres. Guerra, Giud. Rel. Bartolotti

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