Famiglia e successioni: il punto sulla giurisprudenza dei giudici di merito
La selezione delle pronunce di merito in materia di diritto di famiglia e delle successioni 2023
Si segnalano in questa sede i depositi della giurisprudenza di merito in materia di diritto di famiglia e delle successioni 2023. Le pronunce in particolare, si sono soffermate sulle seguenti tematiche o questioni:
1.Opposizione all'esecuzione e spese straordinarie
2.Assegno divorzile e matrimonio di breve durata
3.Assegno divorzile e convivenza
4.Rogatoria internazionale per la verifica delle consistenze reddituali del marito
5.Riforma Cartabia. Separazione e divorzio congiunto e modifiche unilaterali
6.Riforma Cartabia. Ammissibilità del cumulo di domande di separazione e divorzio congiunto
7.Celerità del nuovo rito Cartabia nel ricorso per separazione giudiziale
8.Divorzio e inconsumazione del matrimonio
9.Affido superesclusivo al padre per disinteresse della madre nei confronti dei figli e contatti sporadici da remoto
1.PROCESSO - Opposizione all'esecuzione accolta se non si dimostra che le spese straordinarie sono nell'interesse del minore
(Cpc, art. 615)
In tema di separazione personale, non sussiste a carico del coniuge affidatario della prole un onere di informazione e concertazione preventiva con l'altro in ordine alla determinazione delle spese cd "straordinarie", fermo restando che nel caso di mancata concertazione preventiva e di rifiuto di provvedere al rimborso della quota di spettanza da parte del coniuge che non le ha effettuate, spetta al giudice di merito verificare la rispondenza delle spese all'interesse del minore, commisurando l'entità della spesa rispetto all'utilità e alla sua sostenibilità in rapporto alle condizioni economiche dei genitori.
Nel caso di specie, però, non sono emersi elementi per ravvisare i presupposti per ritenere giustificata la spesa e il Tribunale ha ritenuto fondata l'opposizione dell'ex marito.
Tribunale di Alessandria, sentenza 21 marzo 2023 - Giud. est. Demontis
2.DIVORZIO – Nessun assegno divorzile se il matrimonio è di breve durata
(Legge 1 dicembre 1970 n. 898)
Il coniuge che ha interesse a far accertare l'avvenuta riconciliazione, dopo la separazione, ha l'onere di fornire una prova piena e incontrovertibile della ricostituzione del consorzio familiare.
In mancanza di una dichiarazione espressa di riconciliazione, gli effetti della separazione cessano soltanto col fatto della coabitazione, la quale non può ritenersi ripristinata per la sola sussistenza di ripetute occasioni di incontro e di frequentazione, ove le stesse non depongano per una reale e concreta ripresa delle relazioni materiali e spirituali.
La Corte capitolina ha ritenuto nel caso in esame, che l'appellante non avesse fornito prova dell'avvenuta ricostituzione della comunione di vita, morale e materiale, tra i coniugi, dopo la separazione. In considerazione della breve durata (di soli quattro anni) del rapporto matrimoniale e della circostanza che la donna non avesse allegato e dimostrato il contributo fornito alla conduzione della vita coniugale ed alla formazione di un patrimonio comune, le è stato negato l'assegno divorzile.
Corte d'Appello di Roma, sentenza 27 marzo 2023 – Presidente Rotunno; Relatore Calvosa
3.DIVORZIO – Nessun assegno divorzile se la convivenza è stabile e la richiedente non allega fatti che giustifichino la richiesta dell'assegno
Nel richiamare i principi espressi dalla sentenza della Cass. Sez. U. 5 novembre 2021, n. 32198, si è ribadito il principio secondo cui qualora sia instaurata una stabile convivenza di fatto tra un terzo e l'ex coniuge economicamente più debole questi, anche se privo anche nell'attualità di mezzi adeguati e impossibilitato a procurarseli per motivi oggettivi, conserva il diritto al riconoscimento dell'assegno di divorzio, in funzione esclusivamente compensativa: a tal fine, poi, il richiedente deve fornire la prova del contributo offerto alla comunione familiare, della eventuale rinuncia concordata ad occasioni lavorative e di crescita professionale in costanza di matrimonio, dell'apporto fornito alla realizzazione del patrimonio familiare e personale dell'ex coniuge.
La Corte d'Appello barese ha confermato la sentenza del Tribunale che aveva negato l'assegno divorzile alla donna fondando il proprio giudizio sulla convivenza more uxorio della stessa, provata da plurime circostanze: il dimorare da diversi anni nella stessa città, l'utilizzo della medesima autovettura, il comune coinvolgimento nelle incombenze domestiche, la condivisione della vita relazionale, estesa anche ai rapporti con le figlie, come risultanti dalla relazione investigativa, il fatto di aver mantenuto due abitazioni (una in fitto e una di proprietà).
La donna non aveva fornito alcuna specifica allegazione che provasse la rinuncia concordata ad occasioni lavorative e di crescita professionale in costanza di matrimonio, come pure non aveva provato quale apporto avesse fornito alla realizzazione del patrimonio familiare e personale dell'ex coniuge.
Corte d'Appello di Bari, sentenza 23 maggio 2023 - Presidente Mitola; Relatore Labianca
4.DIVORZIO – Rogatoria internazionale per la verifica delle consistenze reddituali del marito
(art. 4 e 5 Legge 1 dicembre 1970 n. 898)
In tema di accertamento della capacità economica dei genitori, ai fini della determinazione dell' assegno di mantenimento dei figli i in sede di divorzio, alle risultanze delle dichiarazioni fiscali dei redditi dev'essere attribuito valore solo indiziario, il giudice disponendo di ampio potere istruttorio giustificato dalla finalità pubblicistica della materia, che gli consente di ancorare le sue determinazioni ad adeguata verifica delle condizioni patrimoniali delle parti e delle esigenze di vita dei figli, prescindendo dalla prova addotta dalla parte istante ed attingendo a tutti i dati comunque facenti parte del bagaglio istruttorio.
Riconosciuto l'assegno divorzile alla moglie, non essendo stato contestato il contributo offerto dalla appellante alla vita familiare attraverso la cura dei figli, né l'impossibilità per la stessa di svolgere un lavoro che le garantisse un reddito congruo e tale da consentirle una reale autonomia reddituale.
Qualora la scelta di prestazioni lavorative a tempo parziale sia riconducibile alla necessità di fare contemporaneamente fronte alle esigenze della famiglia e dell'accudimento della prole nata dall'unione, i relativi effetti non possono non essere tenuti in conto ai fini della determinazione dell'assegno sotto il duplice profilo del parziale sacrificio della capacità professionale e reddituale e del contributo fornito alla conduzione della vita familiare. Nel caso in esame, le scelte concordemente assunte dalla coppia nel corso del matrimonio, avevano determinato una manifesta sperequazione tra le condizioni economiche e patrimoniali delle parti.
E' stato dunque, riconosciuto l'assegno divorzile alla moglie di euro 2500,00, decorrente dalla data della domanda e di € 1500,00 per ciascuno dei due figli, a titolo di mantenimento.
Nel caso in esame, era stata disposta rogatoria internazionale al fine di appurare il reddito prodotto dal marito - grazie alla sua attività di pilota di aeromobili svolta all'estero, specificatamente nella Repubblica Popolare Cinese - e della moglie.
Il Tribunale aveva rigettato la domanda di assegno divorzile, esito questo ribaltato in Appello.
Corte d'Appello di Milano, sentenza 9 maggio 2023 - Presidente e relatore Pizzi
5.SEPARAZIONE E DIVORZIO CONGIUNTO - Modifica unilaterale delle condizioni di divorzio possibili solo se congiunte
(Cpc, artt. 473-bis.19, 473-bis.49, 473-bis.51)
Il tribunale meneghino riconoscendo ammissibile che con il ricorso introduttivo le parti chiedano congiuntamente anche la cessazione degli effetti civili del matrimonio (sul punto, si attende la decisione della Prima Sezione Civile a seguito del rinvio pregiudiziale del 31 maggio proposto dal Tribunale di Treviso), ha previsto che la causa fosse rimessa sul ruolo del giudice relatore affinché quest'ultimo potesse provvedere ad acquisire attraverso lo scambio di note scritte, le dichiarazioni delle parti di non volersi conciliare e la conferma delle condizioni già formulate con riferimento alla cessazione degli effetti civili del matrimonio.
Il collegio ha altresì precisato che la modifica unilaterale di tali condizioni è ammissibile solo in presenza dell'allegazione di fatti nuovi, ai sensi dell'articolo 473 bis. 19, 2 comma c.p.c.
In tale ipotesi se le parti non raggiungessero un nuovo accordo che consenta loro di depositare nuove condizioni congiunte, il tribunale rigetterà la domanda congiunta di cessazione degli effetti civili del matrimonio difettando il requisito dell'indicazione congiunta delle condizioni inerenti alla prole e ai rapporti economici di cui all'articolo 473 bis. 51 secondo comma c.p.c.
Tribunale di Milano, sentenza 5 maggio 2023 - Pres. e rel. Cattaneo
6.RIFORMA CARTABIA – Ammesso il ricorso contenente la domanda di separazione e di divorzio
(Cpc, artt. 473-bis.15, 473-bis.49, 473-bis.51)
Il Tribunale di Modena si allinea all'orientamento (seguito dai Tribunali di Milano, Genova e Vercelli) che ritiene possibile la presentazione cumulativa della domanda di separazione e di divorzio congiunte stabilendo che passata in giudicato la sentenza di separazione e spirato il termine breve di sei mesi decorrente dalla data dell'udienza di comparizione, le parti dovranno nuovamente manifestare la comune volontà di non riconciliarsi.
Tribunale di Modena, sezione I, sentenza 13 giugno 2023 - Pres. Di Pasquale; Rel. Zavaglia
7.SEPARAZIONE GIUDIZIALE – Celerità del nuovo rito Cartabia nel ricorso per separazione giudiziale
Depositato il ricorso per separazione giudiziale in data 3 maggio, il collegio fiorentino con decreto 8 maggio 2023 ritenendo non sussistenti i presupposti per l'emanazione dei provvedimenti chiesti dalla ricorrente inaudita altera parte, ha dato alla controparte termine per costituirsi 5 giorni prima della udienza ed ha fissato l'udienza di comparizione delle parti per il 7 giugno 2023 nella quale, ritenendo la causa matura per la decisione, ha disposto il rilascio dell'abitazione familiare da parte del marito, denunciato per maltrattamenti, accogliendo la regolamentazione in tema di frequentazione genitori figlia proposta nel piano genitoriale depositato dalla difesa del padre oltre al mantenimento.
Il tribunale con sentenza pubblicata in data 14 giugno 2023, ha condannato la controparte a rifondere la metà delle spese processuali.
Tribunale di Firenze, sezione I, sentenza 16 giugno 2023 - Pres. Governatori; Rel. Alinari
8.DIVORZIO - Non consumazione del coniugio e affermazione individuale priva di riscontro probatorio
(art. 3, lett. f) Legge 1 dicembre 1970 n. 898)
L'inconsumazione del matrimonio, mutuata dall'ordinamento canonico, determina lo scioglimento del rapporto di coniugio.
La prova dell'inconsumazione può essere fornita con ogni mezzo, come, ad esempio, dimostrando la lontananza tra i coniugi. Ma se non viene raggiunta la prova del fatto della non consumazione, la domanda di divorzio deve essere respinta. La mancata coabitazione è solo un mero indizio dell'inconsumazione del matrimonio.
Nel caso in esame, parte attrice chiedeva il divorzio per difetto di consumazione del coniugio, ex art. 3, lett. f), legge 898/1970, sul presupposto che questo non si sarebbe verificato per l'esiguo lasso di tempo intercorso tra il momento della celebrazione delle nozze e quello della partenza della donna per il Canada, ultima occasione in cui i coniugi si sarebbero visti.
Tribunale di Bologna, sentenza 17 febbraio 2023 – Pres. Perla; Rel. Porreca
9.SEPARAZIONE - Disinteresse della madre nei confronti dei figli e contatti sporadici da remoto
(Cc, art. 337 ter)
La regola dell'affidamento condiviso dei figli -quale modello che meglio garantisce il diritto alla cosiddetta bi-genitorialità- può essere derogata solo ove la sua applicazione risulti pregiudizievole per l'interesse del minore "con la duplice conseguenza che l'eventuale pronuncia di affidamento esclusivo dovrà essere sorretta da una motivazione non solo più in positivo sulla idoneità del genitore affidatario, ma anche in negativo sulla inidoneità educativa ovvero manifesta carenza dell'altro genitore.
La madre aveva evidenziato profili di inadeguatezza tali da portare a ritenere che risponda all'interesse del minore l'affidamento c.d. super esclusivo al padre.
Infatti, la madre si era mostrata indifferente alle esigenze, sia morali che materiali, della prole, allontanandosi dalla propria famiglia da diversi anni e, da quel momento, mantenendo i rapporti con il figlio attraverso conversazioni audio-video al mese.
Tribunale di Bologna, sentenza 13 aprile 2023 – Pres. e rel. Migliori