Durante le ferie annuali, osserva in sentenza il Tribunale di Salerno (sezione contr. lav. prev. ed ass., sentenza 11 settembre 2026 n. 1373) , il lavoratore ha diritto non solo al mantenimento del suo stipendio di base, ma anche a tutti gli elementi intrinsecamente connessi all’espletamento delle mansioni che su di esso incombono in forza del suo contratto di lavoro - compensati tramite un importo pecuniario incluso nel calcolo della sua retribuzione complessiva - nonché a quelli collegati al suo status personale e professionale.

Tutela del lavoratore

Si evidenzia, al riguardo, che tali principi non vanno certamente interpretati come impositivi di una meccanica parificazione tra la retribuzione feriale e quella degli altri periodi dell’anno, ma come forma di tutela per il lavoratore, affinché, durante il periodo feriale, egli non riceva una riduzione sproporzionata del trattamento stipendiale, tale da avere un effetto dissuasivo dall’effettiva fruizione delle ferie.

In altri termini, per poter essere inclusa nella base di calcolo della retribuzione feriale, una voce retributiva deve rispondere ai seguenti tre requisiti:

1) deve essere intrinsecamente connessa alla natura delle mansioni svolte dall’interessato compensando uno specifico “disagio” derivante dall’espletamento di dette mansioni (“disagio” nel senso di “dare incomodo”), oppure deve essere correlata al peculiare status professionale o personale dell’interessato;

2) deve essere percepita in modo continuativo, o quanto meno non occasionale, dal lavoratore. Il che implica che occorre anche considerare il dato della frequenza temporale dell’erogazione retributiva nella busta paga di ciascun lavoratore;

3) deve essere di importo consistente, congruo o comunque apprezzabile, tale che rinunciarvi possa avere un effetto dissuasivo delle ferie.

Su quest’ultimo profilo (importo sufficientemente consistente), segnatamente, deve rilevarsi che non possono essere valorizzate argomentazioni basate sull’esistenza nel nostro ordinamento del principio di irrinunciabilità alle ferie annuali, che sarebbe invece assente negli ordinamenti di altri stati membri dell’U.E..

Il diritto alle ferie annuali

Infatti, la norma di cui all’art. 7, n. 1, Dir. 2003/88 è inderogabile, e il diritto alle ferie annuali retribuite deve essere considerato come un principio particolarmente importante del diritto sociale comunitario, cosicché esso deve trovare comunque applicazione e garanzia, anche se, per ipotesi, nel singolo ordinamento nazionale non sia prevista in maniera esplicita l’irrinunciabilità delle ferie.

La circostanza che nel nostro ordinamento vi sia una previsione siffatta non significa che non si possano verificare in concreto situazioni in cui il lavoratore possa essere indotto a non fruire delle ferie per non subire una decurtazione della retribuzione percepita durante i periodi di lavoro.

In conclusione, il diritto alle ferie annuali, sancito dall’art. 7 cit. ha una duplice finalità, ossia consentire al lavoratore, da un lato, di riposarsi rispetto all’esecuzione dei compiti attribuitigli in forza del suo contratto di lavoro e, dall’altro, di beneficiare di un periodo di distensione e di ricreazione.

Sicurezza della salute

Infatti, è nell’interesse della protezione effettiva della sua sicurezza e della sua salute che il lavoratore deve normalmente poter beneficiare di un riposo effettivo.

In conclusione, qualsiasi incomodo intrinsecamente collegato all’esecuzione delle mansioni che il lavoratore è tenuto ad espletare in forza del suo contratto di lavoro, e che viene compensato tramite un importo pecuniario incluso nel calcolo della retribuzione complessiva del lavoratore, deve obbligatoriamente essere preso in considerazione ai fini dell’ammontare che spetta al lavoratore durante le sue ferie annuali.

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