In sentenza il Tribunale di Grosseto (sentenza 27 agosto 2026 n. 556) precisa (tra l’altro) che, nel contratto di fideiussione, i requisiti soggettivi per l’applicazione della disciplina consumeristica devono essere valutati con riferimento alle parti di esso, senza considerare il contratto principale rispetto al quale non può far gioco a questi fini l’accessorietà dei contenuti, dovendo pertanto ritenersi consumatore il fideiussore persona fisica che, pur svolgendo una propria attività professionale...

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