la QUESTIONE
Nullità delle fideiussioni ABI: quale efficacia probatoria conserva il provvedimento Banca d’Italia n. 55/2005 per garanzie collocate fuori dal periodo dell’istruttoria o per fideiussioni specifiche, e quali effetti produce la clausola di pagamento “a prima richiesta” rispetto alla decadenza prevista dall’art. 1957 c.c.?
Legge 10 ottobre 1990, n. 287, art. 2: definisce le intese restrittive della concorrenza, ne vieta quelle idonee a impedire, restringere o falsare in modo consistente il gioco concorrenziale e ne sancisce la nullità ad ogni effetto.
Legge 10 ottobre 1990, n. 287, art. 12: attribuisce all’Autorità il potere di svolgere l’istruttoria diretta all’accertamento delle infrazioni ai divieti antitrust.
D.Lgs. 19 gennaio 2017, n. 3, art. 7: disciplina l’efficacia probatoria delle decisioni definitive delle autorità garanti della concorrenza nelle azioni di risarcimento, circoscrivendo il vincolo alla natura della violazione e alla sua portata materiale, personale, temporale e territoriale.
Codice civile, art. 1419: regola la nullità parziale del contratto e il rapporto tra la clausola nulla e la conservazione del restante regolamento negoziale. Codice civile, art. 1957: subordina la permanenza dell’obbligazione fideiussoria, dopo la scadenza dell’obbligazione principale, alla tempestiva proposizione e diligente prosecuzione delle istanze del creditore.
Codice di procedura civile, art. 363-bis: consente il rinvio pregiudiziale alla
Cassazione per la risoluzione di questioni esclusivamente di diritto che presentino i requisiti previsti dalla norma.
Il provvedimento Banca d’Italia n. 55/2005 e il limite dell’accertamento amministrativo
Il punto di partenza rimane il provvedimento Banca d’Italia n. 55 del 2 maggio 2005, adottato all’esito dell’istruttoria sullo schema ABI di fideiussione a garanzia delle operazioni bancarie. L’Autorità aveva concentrato l’esame sulle clausole dello schema suscettibili di produrre effetti anticoncorrenziali in caso di adozione uniforme. In particolare, l’art. 2 dello schema disciplinava la c.d. reviviscenza, l’art. 6 la rinuncia ai termini dell’art. 1957 c.c. e l’art. 8 la sopravvivenza della garanzia...


