Nelle fideiussioni specifiche stipulate fuori dal periodo esaminato da Bankitalia, le clausole Abi non sono automaticamente nulle solo perché riprodotte nel contratto. Bisogna accertare che quelle clausole siano effettivamente riconducibili a un’intesa anticoncorrenziale. Il provvedimento di Bankitalia del 2005 costituisce un elemento di prova importante, ma da solo non basta. Inoltre, con la clausola “a prima richiesta”, alla banca basta chiedere il pagamento in tempo: non deve necessariamente fare causa entro il termine dell’articolo 1957 c.c., essendo sufficiente una richiesta stragiudiziale al fideiussore. Lo hanno chiarito le Sezioni Unite della Cassazione, con la sentenza n. 24825/2026, risolvendo i contrasti sorti sull’applicazione della precedente decisione del 2021.

Il caso nasce da due fideiussioni specifiche stipulate nel 2015 da due donne a garanzia dei debiti di una impresa individuale verso Monte dei Paschi di Siena. Dopo il mancato pagamento, Siena NPL 2018, cessionaria del credito, ottenne dal Tribunale di Siracusa un decreto ingiuntivo contro le garanti. Le intimate si opposero sostenendo che le fideiussioni riproducevano le tre clausole dello schema Abi censurate da Bankitalia nel 2005 e che, eliminata in particolare la deroga all’articolo 1957 c.c., la banca fosse ormai decaduta dalla garanzia perché aveva agito oltre il termine previsto. La controparte ha replicato che quelle garanzie erano specifiche e del 2015, quindi diverse sia per tipologia sia per periodo dalle fideiussioni omnibus esaminate da Bankitalia. Di fronte ai contrasti giurisprudenziali, il Tribunale ha rimesso la questione alle Sezioni Unite.

La Cassazione ricorda che nel 2002 l’Associazione bancaria italiana aveva predisposto uno schema tipo di fideiussione omnibus, sottoposto alla Banca d’Italia per verificarne la compatibilità con la disciplina antitrust. L’istruttoria rilevò che tre clausole erano ampiamente e uniformemente utilizzate dalle banche e potevano restringere la concorrenza. Si tratta delle clausole di reviviscenza, che obbliga il fideiussore a restituire alla banca somme che questa debba a sua volta restituire; di deroga all’articolo 1957 c.c., che mantiene la garanzia anche senza una tempestiva iniziativa della banca; e di sopravvivenza, che mantiene l’obbligo di restituzione anche se l’obbligazione garantita viene dichiarata invalida. Il punto decisivo è che, secondo Bankitalia, l’uniformità di queste clausole non derivava spontaneamente dal mercato, ma da una prassi concordata tra le banche: esse finivano per scaricare sul fideiussore le conseguenze dell’inosservanza degli obblighi della banca o dell’invalidità dell’obbligazione principale.

La Suprema corte risolvendo un contrasto ha affermato due principi di diritto. Il primo chiarisce che: «Nel caso di fideiussione specifica riproduttiva delle clausole di reviviscenza, di sopravvivenza e di deroga all’art. 1957 cod. civ., costituita in un tempo pregresso e successivo al lasso temporale oggetto del provvedimento della Banca d’Italia n. 55 del 2005, il giudice di merito accerta, nell’ambito del suo proprio sindacato, la rispondenza o meno del modello negoziale utilizzato a un’intesa o pratica concordata con effetti restrittivi della concorrenza, tale da determinare la nullità della garanzia “a valle”, a mente dei principî enunciati dalle Sezioni Unite con la sentenza n. 41994 del 2021, utilizzando, quale elemento di prova da solo non sufficiente, il suddetto accertamento amministrativo, previa ricognizione del contenuto e della portata di esso con riferimento sia all’ambito temporale sia all’ambito oggettivo ulteriori rispetto a quelli suoi propri.

Col secondo le S.U. hanno statuito che: «Qualora una fideiussione rechi una clausola di “pagamento a prima richiesta”, il creditore evita, in ragione di essa, d’incorrere in decadenza anche con un’istanza stragiudiziale inviata al garante nei termini previsti dall’art. 1957, cod. civ., seppure la compresente clausola di esenzione dal rispetto dei suddetti termini sia stata dichiarata nulla perché oggetto d ’intese o pratiche concordate indebitamente restrittive della concorrenza nel mercato rilevante».

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