Una legge a tutela dei figli nati da due madri con la fecondazione eterologa. E un riconoscimento giuridico del legame tra il bambino, nato con la maternità surrogata, e la coppia che se ne prende cura. La Consulta affronta due casi diversi ma arriva ad analoghe conclusioni: il legislatore deve garantire i diritti ai figli nati con pratiche non consentite dalla legge.

Con la sentenza n.32 (redattrice Silvana Sciarra) il giudice delle leggi afferma che il legislatore deve colmare il vuoto di tutela assoluto - che si crea in caso di contrasti nella coppia composta da due donne - nei confronti dei figli nati con il ricorso alla fecondazione eterologa praticata all’estero. Il conflitto tra la madre biologica e quella intenzionale, impedisce, infatti, di estendere a quest’ultima lo status filiationis, quando non è percorribile neppure la via dell’”adozione in casi particolari”. La Consulta, dichiara inammissibili le questioni di costituzionalità sollevate dal Tribunale di Padova, in merito alla legge 40/2004, per la parte in cui non consentirebbe di garantire l’interesse del minore, accertato in via giudiziale. Il risultato è un vuoto normativo - simile a quello esistito per anni per i figli “incestuosi” - non più tollerabile se si protrarrà l’inerzia del legislatore. Spetta tuttavia in via prioritaria al Parlamento trovare un equilibrio ragionevole tra i diversi beni costituzionali in gioco, nel rispetto della dignità della persona umana. Al legislatore si chiede una disciplina organica che consenta il riconoscimento dei legami affettivi con la madre intenzionale, garantendo al tempo stesso i diritti del minore: dall’educazione al mantenimento. Il quadro del legislatore eviterebbe di risolvere il problema in modo parziale. L’assenza di un diritto alla genitorialità tra due persone dello stesso sesso non si può tradurre nella negazione del principio del miglior interesse del minore, in cui rientra il diritto all’identità, affermato anche dalla Corte Edu, la cui lesione incide sui principi che regolano il rispetto della vita familiare. La Consulta indica una strada per gli interventi del legislatore : dalla riscrittura dello status filiationis, a una nuova tipologia di adozione che garantisca, in tempi rapidi, pieni diritti ai nuovi nati.

Un riconoscimento giuridico si impone anche per garantire un legame tra il bambino, nato da maternità surrogata, e la coppia, composta da due uomini, che se ne prende cura. Con la sentenza n.33 (Redattore Francesco Viganò), la Consulta ha dichiarato inammissibile la questione di costituzionalità, sollevata dalla Cassazione, in merito all’impossibilità, per motivi di ordine pubblico, di riconoscere in Italia la sentenza straniera di attribuzione dello stato di genitori a due uomini italiani, uniti civilmente, che abbiano fatto ricorso alla maternità surrogata all’estero. Compito del legislatore sarà bilanciare gli interessi del minore, alla luce del criterio di proporzionalità, con lo scopo legittimo dell’ordinamento di disincentivare il ricorso alla maternità surrogata, sanzionato penalmente. fermo il divieto di trascrizione dell’atto straniero, resta l’interesse del minore a vedere affermata la responsabilità genitoriale della coppia nei suoi confronti. Il riconoscimento del rapporto giuridico con il padre “intenzionale” può passare attraverso un procedimento di adozione effettivo e celere che riconosca il pieno legame tra adottante e adottato. E ancora una volta l’adozione in casi particolari, può rivelarsi non adeguata perché non attribuisce lo status di genitore all’adottante e non è chiara neppure l’istituzione di rapporti di parentela con nonni, zii fratelli e sorelle. Infine è subordinata all’assenzo del genitore biologico che potrebbe venire a mancare in caso di contrasti di coppia. Anche in questo caso il legislatore deve garantire una tutela più aderente a situazioni diverse da quelle previste dall’adozione non legittimante.

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