Un organo giurisdizionale di uno Stato membro non può respingere una richiesta di assunzione delle prove trasmessa da un organo giurisdizionale di un altro Stato membro volta all’esumazione del corpo di un presunto genitore al fine di accertare un rapporto di filiazione, per il solo motivo che il proprio diritto sostanziale nazionale lo vieti. Lo ha chiarito la Corte Ue, con la sentenza nella causa C-196/24.
Il caso - Una persona ha avviato un procedimento dinanzi alla giustizia italiana al fine di ottenere il riconoscimento della propria filiazione nei confronti del presunto padre, il cui corpo è sepolto in Francia. Al fine di effettuare una perizia genetica post mortem, il giudice italiano ha chiesto al giudice francese competente, in applicazione del regolamento relativo all’acquisizione transfrontaliera di prove, di procedere all’esumazione della salma del presunto padre e al prelievo del DNA.
Tuttavia, il diritto francese vieta, salvo espresso consenso prestato dall’interessato quando era in vita, una siffatta identificazione genetica post mortem.
La decisione - Investita della questione, la Corte chiarisce che il regolamento relativo all’assunzione transfrontaliera delle prove non consente di rifiutare l’esecuzione della richiesta sulla base del fatto che una norma di diritto sostanziale nazionale vieti l’assunzione di tale prova.
I motivi di rifiuto, infatti, sono elencati in modo tassativo nel regolamento e devono essere interpretati in modo restrittivo. L’autorità giudiziaria richiesta non può quindi invocare una norma del proprio diritto sostanziale nazionale, ivi compresa una norma derivante dai principi fondamentali del proprio ordinamento giuridico.
Quanto ai dubbi sul rispetto della dignità umana, la Corte osserva che non vi è alcun elemento per ritenere che il giudice italiano non abbia adeguatamente bilanciato gli interessi in gioco. Di conseguenza, il giudice francese non può riesaminare il rispetto dei diritti fondamentali per sottrarsi al principio di reciproca fiducia e rifiutare l’assunzione della prova richiesta.

