Il requisito del “trattamento di sostegno vitale”, previsto come speciale causa di non punibilità dell’aiuto al suicidio, ricorre anche nelle ipotesi in cui, pur non essendo in atto, sia stato “medicalmente previsto e prospettato”. Con questa motivazione il GIP del Tribunale di Milano, accogliendo la richiesta della Procura, ha disposto l’archiviazione nei confronti di Marco Cappato, indagato per il reato previsto dall’articolo 580 del codice penale.
Il provvedimento si colloca nel solco tracciato dalla Corte costituzionale con la sentenza n. 242 del 2019, come sviluppata dalle successive n. 135 del 2024 e n. 66 del 2025. Ed è particolarmente rilevante anche perché riconosce validità all’iter medico-amministrativo seguito dai due malati terminali anche se svolto all’estero, in particolare in Svizzera.
La decisione ricorda che la Corte costituzionale, con la sentenza n. 242 del 2019, ha individuato una serie di parametri cui è subordinata la non punibilità: patologia irreversibile; sofferenze fisiche o psicologiche intollerabili; dipendenza da trattamenti di sostegno vitale; capacità di prendere decisioni libere e consapevoli.
Con la successiva sentenza n. 135 del 2024, la Consulta ha precisato che il requisito del trattamento vitale non deve necessariamente essere in corso. «Da un punto di vista costituzionale – scrive la Corte – non vi può essere distinzione tra il paziente già sottoposto a trattamenti di sostegno vitale e quello che, per sopravvivere, necessiti, in base a valutazione medica, dell’attivazione di simili trattamenti che però può rifiutare».
Con la sentenza n. 66 del 2025, intervenuta proprio nella vicenda in esame, la Corte ha ulteriormente chiarito l’operatività del requisito anche nei confronti di pazienti che non hanno in corso un trattamento vitale perché rifiutato, purché sussistano gli altri criteri già previsti.
Scrive il Tribunale: «Il tema giuridicamente rilevante […] non attiene al riconoscimento del diritto alla morte, ma al diritto a una vita dignitosa», richiamando Seneca: «Non vivere bonum est, sed bene vivere».
Per garantire il rispetto delle condizioni indicate dalla Consulta, è prevista una procedura di verifica da parte del Servizio sanitario nazionale. Nel caso esaminato, tuttavia, le persone coinvolte avevano scelto di recarsi in Svizzera senza attivare la procedura in Italia. Il GIP ha quindi ricostruito ex post le condizioni cliniche e il percorso decisionale, accertando la presenza dei requisiti richiesti.
In particolare, una delle due persone aveva rifiutato la chemioterapia; l’altra aveva rifiutato l’impianto della PEG, il dispositivo di nutrizione artificiale che avrebbe potuto prolungarne la sopravvivenza. Scelte considerate legittime alla luce del diritto al rifiuto delle cure, riconosciuto dall’articolo 32 della Costituzione e dalla legge n. 219 del 2017.
Per le avvocate dell’Associazione Luca Coscioni, Filomena Gallo e Francesca Re, uno dei passaggi più significativi riguarda proprio il trattamento di sostegno vitale, laddove il giudice osserva che «non può esservi una differenza sostanziale tra il paziente già sottoposto a un trattamento salvavita e quello che potrebbe esserlo ma lo rifiuta».
«Il decreto – aggiungono – chiarisce inoltre che, pur in assenza della verifica preventiva del Servizio sanitario nazionale, il giudice può accertare nel processo penale la presenza delle condizioni indicate dalla Corte costituzionale. In altre parole, le verifiche previste dalla sentenza n. 242 del 2019 svolgono una funzione di garanzia preventiva, ma non escludono che i requisiti possano essere verificati anche successivamente dal giudice».
Le avvocate ricordano infine che risultano pendenti altri quattro procedimenti penali a carico di Cappato per analoghe ipotesi di aiuto al suicidio; in uno di questi è stata nuovamente sollevata una questione di legittimità costituzionale relativa al requisito del trattamento di sostegno vitale.

