La notifica della cartella di pagamento a mezzo Pec in formato ‘.pdf’ è valida, non essendo necessario adottare il formato ‘.p7m’, atteso che il protocollo di trasmissione mediante Pec è di per sé idoneo ad assicurare la riferibilità della cartella all’organo da cui promana, salve specifiche e concrete contestazioni, che è onere del ricevente eventualmente allegare in contrario. Lo ha ribadito la Corte di cassazione, con la ordinanza n. 13266 depositata oggi, respingendo definitivamente il ricorso di una società contro il Fisco.
L’Agenzia delle Entrate di Milano aveva contestato a una Srl l’omesso versamento Iva relativo al 2011, notificando prima un avviso bonario e poi, via Pec, una cartella di pagamento da oltre 4,7 milioni di euro. La società aveva impugnato la cartella sostenendo che la notifica telematica fosse nulla, o inesistente, perché effettuata con un semplice file Pdf, privo di firma digitale e di attestazione di conformità all’originale. Contestava inoltre la validità dell’avviso bonario, ritenendo che fosse stato firmato da un funzionario senza adeguati poteri, e sosteneva che l’amministrazione fosse decaduta dai termini per la riscossione. Dopo la vittoria in primo grado, ottenuta proprio sulla nullità della notifica Pec, la contribuente ha però perso in appello. La CTR riteneva infatti valida la notifica via PEC, escludendo la necessità della firma digitale in formato.p7m, e dichiarava infondate tutte le ulteriori questioni.
Proposto ricorso, la Cassazione lo ha rigettato dichiarando i motivi in parte infondati e in parte inammissibili. La Sezione tributaria ribadisce che, in assenza di contestazioni puntuali sulla conformità della copia informatica all’originale, la produzione della cartella notificata via PEC e della relativa relazione di notifica è sufficiente a dimostrare la regolarità della notifica e il perfezionamento del procedimento notificatorio.
La notifica via Pec, infatti, è pienamente valida e idonea a garantire la riferibilità dell’atto all’organo emittente, restando irrilevante la produzione di un preteso originale e connotandosi alla stregua di dato neutro e ininfluente quello della mancata costituzione in giudizio dell’agente della riscossione.
La Suprema corte boccia poi anche il secondo motivo affermando che, in tema di notificazione a mezzo PEC, «la copia su supporto informatico della cartella di pagamento, in origine cartacea, non deve necessariamente essere sottoscritta con firma digitale, in assenza di prescrizioni normative di segno diverso». E aggiunge che è nella facoltà del notificante allegare alla Pec una copia per immagini dell’atto cartaceo, senza che alcuna norma imponga l’apposizione di una firma digitale sul file notificato. La trasmissione telematica garantisce di per sé la riferibilità dell’atto all’organo emittente.
Bocciando un altro motivo, l’ordinanza afferma che la cartella di pagamento non richiede, ai fini della validità, alcuna sottoscrizione (né autografa né digitale), essendo sufficiente la sua inequivoca riferibilità all’organo amministrativo titolare del potere di emetterla e la conformazione al modello ministeriale di cui all’art. 25 d.P.R. 602/1973. Ne discende che la mancata apposizione di firma digitale sull’allegato pdf non determina, di per sé, né nullità né, a maggior ragione, inesistenza della notifica.
Quanto alla supposta assenza di un potere di firma da parte del funzionario, la Suprema corte afferma che “non rileva la qualifica dirigenziale del sottoscrittore, essendo sufficiente che l’atto provenga dall’ufficio competente e sia allo stesso chiaramente riferibile”. L’ordinamento non richiede che gli atti dell’attività di liquidazione automatizzata siano sottoscritti da un dirigente, né che la delega di firma rechi particolari formalità o forme di pubblicità ulteriori rispetto a quelle interne all’amministrazione.
E nel caso concreto, la Cassazione chiarisce che si trattava di una semplice delega di firma, e non di funzioni: un meccanismo interno di organizzazione dell’ufficio che non incide sulla validità esterna dell’atto, il quale resta imputabile all’amministrazione. Per questo la delega può essere conferita anche con ordini di servizio e senza indicazione nominativa del funzionario, purché sia individuabile la qualifica del delegato. Del resto, la CTR aveva accertato che il Direttore provinciale – pacificamente munito di poteri dirigenziali – aveva conferito delega alla funzionaria sottoscrittrice, appartenente alla terza area funzionale, e che l’atto è pienamente riferibile all’Ufficio.
Inoltre, la decisione afferma che i termini delle attività interne di liquidazione automatizzata del Fisco hanno natura organizzativa e non decadenziale: eventuali ritardi non invalidano la pretesa tributaria. Il vero termine decisivo è quello per la notifica della cartella di pagamento, primo atto con cui la pretesa viene portata formalmente a conoscenza del contribuente.
Infine, sulla contestazione relativa agli interessi, la Cassazione ribadisce che chi impugna una cartella deve riportarne nel ricorso il contenuto testuale nelle parti contestate: in mancanza, il motivo è inammissibile perché la Corte non può verificare direttamente la fondatezza della censura.

