Sottolinea il Tribunale di Paola (sentenza 31 marzo 2026 n. 317) come il sollecito di pagamento, sebbene contenente l’esplicitazione di una ben definita pretesa, non sia un atto previsto tra quelli di cui all’art. 19 n. 546/1992 (quanto alla nuova disciplina di riferimento, con decorso dal primo gennaio 2027 v. art. 65 D.Lgs. n. 175/2024), con conseguente facoltà e non obbligo di impugnazione.

Gli atti della Pa

L’elenco degli atti autonomamente impugnabili, contenuto nell’art. 19 cit., è suscettibile di essere integrato con la indicazione di ulteriori atti emessi dalla Amministrazione finanziaria, espressamente considerati tali da specifiche norme di legge.

Precisamente, la tassatività dell’elenco deve intendersi riferita non a singoli provvedimenti nominativamente individuati, ma alla individuazione di categorie di atti considerate in relazione agli effetti giuridici da quelli prodotti (tra cui predomina la categoria degli atti di natura impositiva), con la conseguenza che non è impedito all’interprete - mediante la qualificazione giuridica dell’atto in concreto impugnato, da compiere in relazione agli elementi funzionali ed agli effetti prodotti - di ricondurre ad una delle predette categorie anche atti atipici, o individuati con nomen juris diversi da quelli indicati nell’elenco.

Spetta al Giudice del merito individuare - mediante l’esame degli aspetti sostanziali, anche non completamente corrispondenti a quelli formali, e fornendo congrua motivazione - quali atti siano impugnabili in quanto impositivi e ancora che debbono qualificarsi come avviso di accertamento. 

Il diritto al rimborso

È qui utile ricordare come, almeno in via generale, in ordine all’esercizio del diritto al rimborso, si sia sostenuto che il ricorso del contribuente al Giudice Tributario per ottenere il rimborso di somme che egli assuma indebitamente versate può essere proposto soltanto nei confronti di un provvedimento di diniego del rimborso, che sia espresso o, se tacito, qualora sia decorso il termine dilatorio di novanta giorni dalla presentazione della domanda di restituzione. In questa seconda ipotesi, formatosi il silenzio-rifiuto per l’inutile decorso del predetto termine, il ricorso è sempre proponibile, ai sensi dell’art. 21, II, D.Lgs. n. 546/1992, sino a quando non si prescrive il diritto alla restituzione. 

L’inesistenza del diniego del rimborso, esplicito o implicito, comporta, invece, l’inammissibilità del ricorso per difetto dell’atto impugnabile, quale presupposto processuale, rilevabile anche d’ufficio in ogni stato e grado del giudizio.

In altri termini, in tema di contenzioso tributario, presupposto di ammissibilità del ricorso alle commissioni tributarie (ora, Corti di Giustizia Tributaria) è l’impugnazione di uno degli specifici atti tassativamente elencati nell’art. 19 D.Lgs. n. 546/1992, tra i quali l’atto impositivo e il provvedimento di diniego (esplicito o implicito) dell’istanza di rimborso, sicché deve ritenersi inammissibile, per difetto di un presupposto processuale, il ricorso proposto avverso un atto non contemplato tra quelli impugnabili dalla disposizione su richiamata.

Conclusioni

Si è, inoltre, precisato che il contribuente, in sede di impugnazione di atto impositivo, non può pretendere anche la restituzione di quanto indebitamente già versato, essendo a tal fine necessario un provvedimento impugnabile, consistente nel diniego - anche reso nella forma tacita - su una istanza di rimborso appositamente inoltrata.

In sostanza, il contribuente non può richiedere il rimborso nel giudizio di impugnazione contro l’atto impositivo o riscossivo, in ragione della struttura del processo tributario, limitata esclusivamente al controllo della legittimità formale e sostanziale degli atti impugnati, potendo, peraltro, esperire le procedure di rimborso, nel rispetto delle modalità e dei termini di decadenza previsti dalla legge.

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