Più garanzie per professionisti e cittadini sottoposti a indagini bancarie da parte del Fisco. L’acquisizione dei dati dei conti correnti costituisce un'ingerenza nella vita privata del contribuente e richiede quindi un'autorizzazione preventiva che non sia un mero atto formale, ma contenga elementi sufficienti a consentire, anche successivamente, la verifica dei presupposti, dell’oggetto e dei limiti dell’accesso. In mancanza, o se l’autorizzazione risulta inidonea a seguito di una specifica contestazione del contribuente, la documentazione bancaria acquisita diventa inutilizzabile. Lo ha chiarito la Cassazione con l’ordinanza n. 19956/2026, che recepisce i principi affermati dalla Corte Edu nella sentenza Ferrieri e Bonassisa c. Italia dell’8 gennaio 2026.
Un avvocato ha contestato l’accertamento con cui l’Agenzia delle Entrate aveva recuperato a tassazione redditi professionali ricostruiti attraverso l’esame dei conti correnti. Nel ricorso per cassazione il professionista ha denunciato l’illegittimità delle indagini bancarie sostenendo che la preventiva autorizzazione dell’organo sovraordinato, richiesta dall’articolo 32 del Dpr 600/1973, era stata acquisita soltanto due anni dopo la notifica dell’avviso di accertamento.
“Le informazioni che le autorità fiscali ottengono da documenti bancari – si legge - costituiscono difatti indubbiamente dati personali, anche se riguardano attività di natura professionale o imprenditoriale”. La consultazione del conto bancario di un individuo costituisce, dunque, “un’ingerenza nel suo diritto al rispetto della vita privata” ammissibile solo a fronte di finalità di “interesse generale” e ricercando il “giusto equilibrio”.
E allora, continua la Corte, “le coordinate ermeneutiche ormai ricavabili dall’art. 8 CEDU, come interpretato dalla Corte EDU nella sentenza Ferrieri e Bonassisa c. Italia, e dagli artt. 7, 8 e 52 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea, letti alla luce della giurisprudenza della Corte di giustizia, non consentono più di intendere tali approdi nel senso che l’atto autorizzativo sia, per ciò solo, confinato nell’ambito dell’irrilevanza e comunque integralmente sottratto a qualsiasi verifica contenutistica, allorché esso rappresenti il titolo dell’ingerenza nei dati bancari del contribuente”.
L’interpretazione evolutiva convenzionalmente e unionalmente orientata impone di “mantenere ferma la natura interna e preparatoria dell’autorizzazione, ma di esigere, anzitutto, che essa preesista alla richiesta di consultazione del conto bancario, essendo il titolo dell’ingerenza e, al contempo, che essa rechi un contenuto minimo idoneo a rendere verificabili, anche ex post, i presupposti, l’oggetto e i limiti dell’accesso, così da assicurare che l’ingerenza risulti delimitata, controllabile e proporzionata.
E allora, “la mancanza o l’inadeguatezza del necessario titolo autorizzativo mina ab imis la verifica, inserendosi nella fase preliminare del procedimento di formazione dell’atto impositivo, per cui necessariamente si riverbera sull’atto che la conclude determinando, come conseguenza, l’inutilizzabilità delle risultanze acquisite, secondo una logica già chiaramente affermata da questa Corte in materia di accessi domiciliari”.
Tornando al caso concreto, il giudice di merito dovrà verificare in quale misura la ripresa trovi fondamento esclusivo o determinante nei dati inutilizzabili e in quale misura, invece, “possa residuare sulla base di ulteriori elementi ritualmente acquisiti”, sulla bade del seguente principio di diritto: «In tema di accertamento tributario fondato su indagini bancarie, l’autorizzazione prevista dall’art. 32, primo comma, n. 7, del d.P.R. n. 600 del 1973, in materia di imposte dirette, e dall’art. 51, secondo comma, n. 7, del d.P.R. n. 633 del 1972, in materia di IVA, pur conservando, nel diritto interno, natura di atto preparatorio e organizzativo, deve essere preesistente alle indagini e recare, alla luce dell’art. 8 CEDU, come interpretato dalla Corte europea dei diritti dell’Uomo, nonché degli artt. 7, 8 e 52 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea, un contenuto minimo idoneo a rendere verificabili, anche ex post, i presupposti, l’oggetto e i limiti dell’ingerenza nei dati bancari del contribuente. Ne consegue che, ove l’autorizzazione, a seguito di specifica contestazione del contribuente, risulti mancante o inidonea, la documentazione bancaria acquisita è inutilizzabile, in quanto l’avviso di accertamento è invalido per la parte in cui la pretesa impositiva si fondi su di essa».

