Il notaio a cui viene chiesto di stipulare l’atto costitutivo di un fondo patrimoniale è tenuto a richiederne l’annotazione nell’atto di matrimonio, ma non è responsabile del ritardo con cui il Comune vi provveda. Egli, infatti, non può sostituirsi alla Pubblica Amministrazione nel compimento di un atto di sua competenza né ha la disponibilità di strumenti legali per rimediare all’inerzia di quest’ultima. Lo ha ribadito la Corte di cassazione, con l’ordinanza n. 21212/2026, rigettando il ricorso di una coppia che chiedeva il risarcimento del danno a seguito del pignoramento di alcuni beni destinati al fondo.
Marito e moglie citarono in giudizio davanti al Tribunale di Salerno il loro notaio chiedendo che venisse condannato al pagamento di euro 62.038,62, pari all’importo del pignoramento immobiliare eseguito in loro danno. Il professionista eccepì di non essere responsabile, avendo effettuato tempestivamente la trascrizione dell’atto di costituzione del fondo patrimoniale, il 18 marzo 2004, e di aver richiesto l’annotazione all’Ufficio comunale con raccomandata del successivo 1° aprile. Il Tribunale rigettò la domanda attorea e la Corte di appello di Salerno confermò il verdetto.
Nel ricorso in Cassazione, la coppia ha sostenuto, tra l’altro, che fosse obbligo del Notaio inviare la richiesta di annotazione con raccomandata A/R.
Per la Terza sezione civile, tuttavia, la censura è inammissibile. I giudici di merito hanno infatti correttamente ritenuto sufficiente l’invio della richiesta mediante raccomandata semplice, in linea con l’orientamento consolidato della Cassazione. Secondo tale indirizzo, il notaio incaricato della stipula dell’atto costitutivo di un fondo patrimoniale è tenuto a richiederne l’annotazione a margine dell’atto di matrimonio, ma non risponde dell’eventuale ritardo del Comune nel provvedervi. Il professionista, infatti, non può sostituirsi alla Pubblica amministrazione nell’esercizio di un’attività di sua esclusiva competenza, né dispone di strumenti giuridici per ovviare all’eventuale inerzia dell’ente.
Inammissibile, perché tesa a una rivalutazione del giudizio di merito, anche la doglianza che censurava l’aver ritenuto sufficiente, ai fini della prova del corretto adempimento, il talloncino di accettazione della raccomandata, sul quale il notaio aveva annotato a penna i numeri di repertorio degli atti spediti, qualificandolo come fatto non contestato, senza aver tenuto conto delle deduzioni svolte dai ricorrenti.

