Civile

Fotografie non artistiche tutelate anche online se l’autore è individuabile

Il Tribunale di Roma ha ribadito il divieto all’utilizzo senza autorizzazione

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di Gianluca De Cristofaro e Miriam Loro Piana

Le fotografie semplici, vale a dire le «immagini di persone o di aspetti, elementi o fatti della vita naturale o sociale» così definite dall’articolo 87 della legge sul diritto d’autore, sono comunque tutelabili (e, quindi, non possono essere utilizzate senza il consenso del loro autore), seppur in modo più limitato rispetto a quanto previsto per le fotografie artistiche, assimilate a vere e proprie opere dell’ingegno. Lo ha ribadito il Tribunale di Roma con la sentenza n.10041 del 22 giugno scorso.

L’autore delle fotografie semplici può opporsi al loro utilizzo solo se è in grado di fornire la prova:

della titolarità dei propri diritti sugli scatti (Tribunale di Roma, sentenza 12076/2015);

di averli messi a disposizione del pubblico con tutte le informazioni prescritte dall’articolo 90 della legge sul diritto d’autore (tra cui, nominativo del fotografo, data e luogo della ripresa e titolare dei diritti) che permettono a chi intendesse usare le fotografie di mettersi in contatto per ottenere la relativa autorizzazione e/o indicarlo come autore.

Nel caso in esame, l’azione giudiziaria è stata proposta da una società titolare di un database fotografico ad accesso riservato, consentito ai soli soggetti iscritti muniti di password, in cui venivano raccolte le fotografie scattate durante convegni e/o riunioni, sia pubbliche che private. Nel database gli scatti erano tutti muniti delle informazioni prescritte dall’articolo 90. Una testata giornalistica online aveva però utilizato 127 fotografie senza alcuna autorizzazione e senza corrispondere alcunché, sostenendo, a sua difesa, di aver reperito le immagini tramite motori di ricerca pubblicamente accessibili.

Ma, secondo il Tribunale, l’eventuale circolazione delle fotografie in rete è del tutto irrilevante ai fini della valutazione della violazione di diritti d’autore altrui.

I precedenti e il caso dei social

Questa decisione si inserisce nel solco di altre sentenze del Tribunale di Roma in tema di sfruttamento di immagini pubblicate sui social network. Lo scorso anno, era stato, ad esempio, ritenuto che la pubblicazione senza autorizzazione su Facebook, da parte di una società, di una foto a colori del centro storico di Frosinone in orario notturno costituisse lesione del diritto esclusivo del fotografo di riprodurre e diffondere la propria fotografia, nonché violazione del suo diritto di paternità, conseguente alla sua mancata menzione come autore della fotografia (Tribunale di Roma, sentenza 4361/2021).

Con la sentenza 9214/2017, sempre il Tribunale di Roma aveva chiarito che le immagini mostrate come risultati dei motori di ricerca non possono considerarsi per tale motivo prive di autore e soggette al libero dominio «dovendosi, al contrario, presumere che siano oggetto di proprietà intellettuale». In precedenza aveva condannato il responsabile di un quotidiano in solido con il soggetto che aveva messo a disposizione gli scatti (senza esserne l’autore) a risarcire i danni patrimoniali e morali subiti da un fotografo, le cui fotografie erano state estratte da Facebook e utilizzate senza autorizzazione e senza menzionare l’autore (Tribunale di Roma, sentenza 12076/2015).

Secondo i giudici la pubblicazione su un social di uno scatto comporta solo la concessione di una licenza non esclusiva per l’utilizzo all’interno del network, ma non anche al di fuori.

LE INDICAZIONI DEI GIUDICI

Protezione delle foto semplici
Le fotografie semplici, ossia le «immagini di persone o di aspetti, elementi o fatti della vita naturale o sociale» sono comunque tutelabili (non usabili senza consenso dell’autore), seppur in modo più limitato rispetto alle fotografie artistiche, assimilate a opere dell’ingegno. Tribunale di Roma, sentenza 10041/2022

Immagini sui motori di ricerca
Le immagini mostrate come risultati dei motori di ricerca non possono essere considerate per tale motivo prive di autore e soggette al libero dominio «dovendosi, al contrario, presumere che siano oggetto di proprietà intellettuale». Tribunale di Roma, sentenza 9214/2017

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