E’ interessante svolgere qualche breve considerazione in merito alla decisione citata (Cassazione penale 5049/2026) considerato che il caso si presenta alquanto particolare nella sua formulazione (in sostanza abbiamo un professionista che ormai non può considerarsi tale in quanto si è cancellato dall’albo e quindi non “detiene” la qualifica che è necessaria – o almeno dovrebbe essere necessaria – a svolgere l’attività professionale e quindi detta persona, questo si afferma tra i motivi di ricorso...
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