La Corte di cassazione - con la sentenza n. 31016/2026 - ha confermato la qualificazione giuridica di furto aggravato e non di appropriazione indebita della condotta della dipendente dello studio notarile che si appropriava delle somme giacenti sui conti delle procedure esecutive alla cui gestione era delegato il notaio suo datore di lavoro. L’aggravante della fattispecie del furto veniva ravvisata - anch’essa legittimamente, secondo i giudici di legittimità - nella circostanza che le distinte di liquidazione delle operazioni poste in essere materialmente dalla dipendente del notaio venivano - in base a rapporto fiduciario - firmate in bianco da quest’ultimo e consegnate all’imputata che poi provvedeva a compilarle con la finalità illecita di destinare le relative somme su conti correnti di persone colluse o di propri familiari.
Furto e appropriazione indebita in base al possesso
Ciò che depone a favore della tesi accusatoria del furto e non dell’appropriazione indebita sta nella forma del possesso del denaro profitto del reato. Infatti, scatta l’appropriazione indebita se il possesso del bene è connotato da un potere di autonoma disposizione sullo stesso. Mentre nel caso deciso l’imputata aveva un mero possesso materiale, di cui approfittava per incamerare il denaro: ciò che costituisce furto.
Infatti, le provviste depositate sui conti correnti intestati alle procedure esecutive erano, dunque, sempre rimaste nella disponibilità delle procedure medesime ed erano divenute oggetto di sottrazione da parte dell’imputata, che non ne aveva mai acquisito il possesso autonomo. Anche se aveva approfittato della propria posizione e della possibilità di eseguire singole operazioni illecite, ma previamente autorizzate, in base alla firma in bianco del notaio sulle distinte di liquidazione ancora non compilate.
L’aggravante del mezzo fraudolento
La Cassazione conferma anche il ragionamento del giudice dove aveva ritenuto integrata la circostanza aggravante dell’uso del mezzo fraudolento proprio perché l’imputata aveva utilizzato distinte di pagamento previamente sottoscritte dal notaio e che successivamente e abusivamente venivano compilate dalla stessa imputata.
Così inducendo l’istituto bancario a eseguire operazioni non autorizzate, in base allo stretto rapporto bancario con il notaio fondato anche sul noto rapporto di fiducia con la sua dipendente. Determinatosi così, nel caso specifico, la circostanza che l’ordine di pagamento era solo apparentemente impartito alla banca sulla base del consenso del notaio, unico soggetto autorizzato dall’autorità giudiziaria a operare sul conto corrente della procedura esecutiva.
La riqualificazione giuridica del fatto e il diritto di difesa
La sentenza di legittimità dopo aver confermato la configurabilità della condanna per furto aggravato al posto di quella per appropriazione indebita ha dovuto affrontare un altro punto nodale del ricorso dell’imputata comunque rigettato: quello della legittimità della riqualificazione giuridica in base alla tempistica del processo sotto l’aspetto della garanzia del diritto di difesa. In particolare, quando la riqualificazione non sia stata oggetto di contraddittorio in quanto affermata con la sentenza che conclude il grado di giudizio.
La questione viene risolta dalla Cassazione in base alla fondamentale disciplina euronunitaria della Cedu che consente al giudice di riqualificare il medesimo fatto storico solo se l’imputato ha avuto modo di esercitare compiutamente la propria difesa sia contro la riqualificazione stessa sia al fine di puntare e predisporre i propri mezzi difensivi di fronte al diverso reato contestato.
I principi stabiliti in materia sostengono la legittimità della riqualificazione e soprattutto la garanzia del correlato esercizio della difesa se l’imputato - che pur non abbia avuto contraddittorio sulla nuova prospettazione, in quanto affermata in sentenza - ha a sua disposizione un valido mezzo di impugnazione attraverso il quale possa interloquire dispiegando una piena difesa. E, in base al nostro ordinamento, tutto ciò è consentito sia con l’appello che con il ricorso per cassazione.
In caso di abbreviato
Infine, la Cassazione risolve la questione della validità - cioè di garanzia del diritto difesa, rectius del diritto all’informazione - di tali mezzi di impugnazione quando la sentenza che contiene la riqualificazione sia stata emessa allo stato degli atti come accade nel rito abbreviato.
La decisione sottolinea che il diritto difensivo all’informazione sul punto della riqualificazione può essere compiutamente garantito dal potere di integrazione probatoria che comunque il giudice ha anche nel giudizio abbreviato.
Sullo specifico punto, di come tale potere integrativo del giudice possa garantire la piena difesa dell’imputato - a fronte della riqualificazione giuridica del medesimo fatto storico per cui vi è processo - precisa un principio già espresso, ma precisandolo con maggiore puntualità: «Nel giudizio di appello avverso la sentenza resa all’esito di rito abbreviato è ammessa la rinnovazione istruttoria solo nel caso in cui il giudice ritenga l’assunzione della prova assolutamente necessaria, perché potenzialmente idonea a incidere sulla valutazione del complesso degli elementi acquisiti; tuttavia, in caso di diversa qualificazione del fatto nella sentenza di primo grado, senza previa sollecitazione delle parti al contraddittorio, tale giudizio di necessarietà deve tener conto, ove lo stesso sia stato attivato dalle istanze istruttorie delle parti, anche dell’obbligo di assicurare il diritto di difesa in relazione alla diversa qualificazione del fatto».

