Nel delitto di furto, la descrizione del bene come funzionalmente destinato a un servizio pubblico può integrare la contestazione in fatto dell’aggravante relativa alla pubblica utilità del bene, incidendo sulla procedibilità d’ufficio. Il giudice deve verificare in concreto la destinazione pubblica del bene sottratto. La Corte di Cassazione, Quinta Sezione Penale, con sentenza 17561 del 2026, chiarisce una applicazione significativa dell’orientamento consolidato secondo cui il furto avente a oggetto beni destinati a pubblico servizio integra l’aggravante prevista per i beni di pubblica utilità o destinati a pubblico servizio, con conseguente procedibilità d’ufficio. La Cassazione annulla quindi la decisione che aveva dichiarato improcedibile un tentato furto per mancanza di querela, ritenendo necessario verificare se i beni sottratti fossero destinati a pubblico servizio, circostanza idonea a rendere il reato procedibile d’ufficio (art. 625 c.p.). La Corte richiama il consolidato orientamento secondo cui l’aggravante può essere contestata anche “in fatto” quando l’imputazione descrive chiaramente gli elementi materiali del reato (Cass. pen., sez. II, n. 15999/2019, che aveva ritenuto sufficiente la descrizione concreta dei fatti senza necessità di una formale indicazione normativa dell’aggravante). La sentenza ribadisce quindi che il giudice deve accertare concretamente la destinazione pubblica del bene prima di escludere la procedibilità d’ufficio. Il ricorso è stato accolto con rinvio per un nuovo esame (art. 173 disp. att. c.p.p.).

La vicenda e la decisione

Il procedimento riguardava un tentativo di furto avente a oggetto componenti metalliche appartenenti a un impianto destinato alla distribuzione e gestione di risorse idriche. Il tribunale aveva dichiarato di non doversi procedere ritenendo necessaria la querela della persona offesa. La procura generale ha impugnato la decisione sostenendo che i beni fossero destinati a pubblico servizio e che pertanto ricorresse l’aggravante che rende il reato perseguibile d’ufficio.

La Cassazione ha osservato che l’imputazione descriveva in modo dettagliato la funzione pubblica dei beni sottratti. Secondo la Corte, tale indicazione era sufficiente a porre gli imputati nelle condizioni di difendersi anche rispetto all’aggravante. I giudici hanno rilevato che il tribunale non aveva svolto alcuna verifica concreta sulla destinazione pubblica delle tubazioni. La Suprema Corte ha quindi ritenuto carente la motivazione sul punto decisivo della procedibilità. È stato precisato che la sussistenza dell’aggravante deve essere accertata in concreto. La sentenza è stata annullata con rinvio per un nuovo giudizio.

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