La Corte di cassazione penale - con la sentenza n. 17103/2026 - ha affermato un principio di particolare rilievo in materia di garanzie linguistiche e diritto di difesa, stabilendo che l’omessa richiesta al destinatario di quale sia la sua lingua madre, determina la nullità assoluta e insanabile del verbale, rilevabile in ogni stato e grado del procedimento.

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