Anche comportamenti fisicamente non violenti, che si arrestano alla soglia della minaccia, possono essere penalmente rilevanti ai fini del reato di maltrattamenti in famiglia (articolo 572 del Codice penale) se si collocano «in una più ampia e unitaria condotta abituale idonea a imporre alla vittima un regime di vita vessatorio, mortificante e insostenibile». È questo il principio di diritto affermato dalla Cassazione con la sentenza 32781 del 22 luglio scorso, che si è pronunciata sul caso di un uomo che aveva messo in atto, nei confronti della compagna, oltre a ricorrenti atti di minaccia, un «controllo maniacale» attraverso telefonate, controlli con Gps, interrogatori notturni, telecamere nascoste, controllo dell’igiene personale e atteggiamenti di disprezzo e denigrazione, anche di fronte alle figlie minori.

Al di là della comune gelosia
Una pronuncia rilevante perché, in accoglimento del ricorso del Pm, ha riformulato il ragionamento dei giudici del merito, che avevano ricondotto il comportamento dell’imputato a quello della «medialità che rispecchi le reazioni dell’uomo comune, animato da gelosia verso la partner» nel momento della fine della relazione. Per la Cassazione, invece, non c’è nulla di comune, né di medio, nella gelosia che esita in un «accumulo di violenza, anche a bassa tensione come quella che si esprime attraverso comportamenti minacciosi, non eclatanti ma che denota la carica criminogena dell’agente, per l’ineludibile riflesso che tale carico produce sul vissuto della vittima e che si traduce proprio in quel surplus di vessatorietà, che contraddistingue il reato» di maltrattamenti in famiglia.

Nessuna scusante, dunque, per il patos causato dal termine della relazione. Per la Cassazione «i comportamenti di controllo della vita sociale e intima della persona offesa (i controlli telefonici e video per verificare dove si trovasse e le ulteriori inammissibili indagini sulla persona...) non perdono la loro valenza invasiva e la loro carica di vessatorietà solo perché determinati dalla gelosia».

La volontà di prevaricazione
Non solo, ma i controlli su questi atti da parte dei giudici «implicano la necessità di un attento scrutinio della loro ricorrenza perché gravemente lesivi della privacy dell’individuo e dimostrano, per la scarsa considerazione e rispetto della parte offesa, una volontà e una condotta di prevaricazione, e correlativa soggezione della persona offesa»: elementi che costituiscono «il dato caratterizzante la figura delittuosa» dei maltrattamenti in famiglia.

La Suprema corte cassa quindi il diverso ragionamento dei giudici di merito che non hanno individuato il reato di maltrattamenti in famiglia in un’attività che si concretizzava in «continue telefonate e messaggi» con «chiamate video alla compagna per verificare dove e con chi si trovasse pretendendo l’invio di messaggi video per verificare l’attendibilità della donna, accompagnate da minacce di morte a lei e al suo potenziale amante». Per la Cassazione, è essenziale ai fini della ricostruzione del reato di maltrattamenti in famiglia «l’accertamento della abitualità e ripetitività della condotta, lungo un ambito temporale rilevante senza che la valutazione di offensività possa arrestarsi a fronte di condotte che non culmino in veri e propri atti di aggressione fisica».

Cassazione, sentenza 32781 del 22 luglio 2019

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