La Cassazione, con sentenza 6763 del 2026, affronta il caso di un detenuto che si definisce come appartenente al genere non binario femminile e di “etnia autistica”, detenuto in una sezione maschile di un carcere. Il ricorso è stato presentato dal detenuto, tramite il proprio difensore di fiducia, contro il provvedimento di “non luogo a provvedere” emesso dal Presidente del Tribunale del Riesame. La Corte di cassazione dichiara inammissibile la richiesta in Cassazione del detenuto di rimettere la questione di legittimità costituzionale alla Consulta per il presunto “vuoto normativo” che impedirebbe alle persone in condizioni simili di vedere riconosciuto il proprio “progetto di vita”.
La Corte motiva la decisione sottolineando che il Tribunale del riesame non ha competenza per impugnazioni relative alla fase di espiazione della pena e per la natura amministrativa e ordinatoria del provvedimento impugnato, competenza limitata alle impugnazioni relative alla fase cautelare. Inoltre, ribadisce che le questioni di legittimità costituzionale possono essere sollevate solo nel corso di un giudizio dinanzi a un’autorità giurisdizionale. Infine, precisa che, essendo il ricorrente detenuto in una sezione maschile, deve essere indicato come “il ricorrente” e non “la ricorrente”. La decisione evidenzia la necessità di una revisione normativa per garantire l’effettiva tutela dei diritti delle persone con disabilità, in linea con i principi della Convenzione ONU sui diritti delle persone con disabilità (Convention on the Rights of Persons with Disabilities, CRPD).
La vicenda
Riguarda un ricorso presentato per sollevare una questione di legittimità costituzionale relativa a un presunto vuoto normativo che ostacolerebbe l’effettivo accesso alla giustizia per le persone con disabilità. Il ricorrente - come precisato dalla Cassazione in base al fatto che il detenuto nella sezione maschile va indicato come “il” ricorrente e non “la” ricorrente-, si riteneva in una struttura non adeguata alle sue esigenze, lamentava la mancata attuazione del proprio “progetto di vita” e la carenza di misure idonee a garantire i diritti previsti dalla Convenzione ONU sui diritti delle persone con disabilità. Il Tribunale del Riesame aveva emesso un provvedimento di “non luogo a provvedere”, ritenendo di non avere competenza in merito. Successivamente, il detenuto, tramite il proprio difensore di fiducia ha presentato un ricorso per Cassazione contro tale decisione, ma la Corte Suprema ha dichiarato il ricorso inammissibile. La motivazione si basa sull’assenza di un giudizio giurisdizionale in corso, sulla natura amministrativa del provvedimento impugnato e sui limiti di competenza del Tribunale del riesame. La Corte ha inoltre condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma a favore della Cassa delle ammende. La sentenza solleva interrogativi sui diritti delle persone in situazioni di vulnerabilità.
I precedenti legislativi e giurisprudenziali
La sentenza fa riferimento a diversi precedenti legislativi e giurisprudenziali per motivare la dichiarazione di inammissibilità del ricorso. In primo luogo, viene richiamato l’articolo 23 della legge n. 87 del 1953, che stabilisce che le questioni di legittimità costituzionale possono essere sollevate esclusivamente nel corso di un giudizio dinanzi a un’autorità giurisdizionale competente. Questo principio è stato considerato non rispettato nel caso in esame, poiché il ricorso non era stato presentato nell’ambito di un procedimento giurisdizionale, ma piuttosto come una denuncia generica di un presunto vuoto normativo. In secondo luogo, la Corte ha sottolineato che il Tribunale del riesame, ai sensi degli articoli 309 e 310 del codice di procedura penale, non ha competenza per esaminare impugnazioni relative alla fase di espiazione della pena. Questo limite di competenza ha contribuito alla decisione di dichiarare inammissibile il ricorso. Infine, la Corte ha evidenziato che il provvedimento impugnato, emesso dal Presidente del Tribunale del riesame, ha natura amministrativa e ordinatoria, e non giurisdizionale. Pertanto, non è suscettibile di impugnazione con ricorso per cassazione, poiché solo i provvedimenti giurisdizionali adottati dal collegio del Tribunale possono essere oggetto di tale ricorso.

