Penale

Genitori, è reato disinteressarsi della vita scolastica dei figli

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di Andrea Alberto Moramarco

Commette il reato di violazione degli obblighi di assistenza familiare il genitore che, pur versando l'assegno per il mantenimento dei figli, si disinteressa delle loro esigenze scolastiche, sociali, sportive, in tal modo sottraendosi agli obblighi derivanti dal suo ruolo di genitore. Questo è quanto si afferma nella sentenza n. 474/2019 del Tribunale di Campobasso.

Il caso - Al centro della vicenda c'è il comportamento tenuto da un padre, il quale veniva accusato dalla ex convivente nonché madre dei suoi due figli di trascurare i ragazzi e di non prestare il dovuto interesse alle loro esigenze. In particolare, pur versando sempre l'assegno di mantenimento ai figli e pur mantenendo con gli stessi un rapporto affettivo costante, il genitore non corrispondeva la metà delle spese straordinarie relative alle attività sociali e sportive dei figli e si disinteressava completamente delle loro esigenze scolastiche. Nello specifico, l'uomo non aiutava i ragazzi a fare i compiti, negava il suo consenso per la partecipazione alle gite scolastiche, non si recava agli incontri scuola-famiglia e vietava ai figli qualsiasi attività nei giorni in cui essi erano a lui affidati.

In sostanza, il padre si sottraeva ai suoi sostanziali obblighi di genitore mostrandosi più attento a rispettare il provvedimento formale che lo obbligava al mantenimento e alla frequenza dei figli piuttosto che essere presente nella vita di questi ultimi e interessarsi alle loro esigenze.

La decisione - Il Tribunale emette un verdetto di condanna, ritenendo integrati gli estremi del reato di violazione degli obblighi di assistenza familiare, previsto dall'articolo 570 cod. pen.. Il quadro accusatorio veniva confermato dalle varie testimonianze, anche delle insegnanti dei minori, e delineava la totale sottrazione del padre agli obblighi di assistenza morale nei confronti dei figli, costui «apparendo più interessato a far rispettare, dalla sua ex compagna, gli accordi in merito al suo diritto di visita che il benessere dei figli». Inutile, per il giudice, è poi il tentativo dell'uomo di difendersi facendo leva sulla regolarità del versamento dell'assegno di mantenimento e sul fatto che lo stesso si prendeva cura della madre gravemente malata. Ciò non toglie, infatti, sottolinea il Tribunale, che ciascun genitore debba farsi carico non solo dei mezzi di sopravvivenza vitale, ma anche degli «strumenti che consentono un sia pur contenuto soddisfacimento di altre complementari esigenze», tra le quali rientrano per l'appunto quelle scolastiche, sportive e sociali.

Tribunale di Campobasso – Sezione penale – Sentenza 15 novembre 2019 n. 474

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