La sentenza del Tribunale di Trieste si colloca nel solco della giurisprudenza costituzionale e sovranazionale che valorizza la dimensione volontaristica della filiazione da PMA, ma introduce un profilo di novità sul piano processuale e sistematico: l’estensione del riconoscimento giudiziale della maternità intenzionale a un caso in cui la madre di intenzione è già deceduta al momento della domanda. In tal modo, il giudice fa propria la ricostruzione della recente sentenza della Corte costituzionale n. 68/2025, secondo cui la PMA è fonte di un fascio di doveri genitoriali che discendono dal consenso e devono tradursi in diritti immediati del nato, non comprimibili né dalla forma dello strumento (atto di nascita, dichiarazione, trascrizione, provvedimento giudiziale) né dalla sopravvenuta impossibilità del riconoscimento in vita.

Il principio espresso dal tribunale

In tema di procreazione medicalmente assistita eterologa praticata all’estero da coppia omoaffettiva femminile, il nato in Italia ha lo stato di figlio non solo della madre partoriente, ma anche della madre intenzionale che abbia prestato, in vita, il consenso al progetto procreativo ai sensi dell’art. 8 L. 40/2004, consenso che può essere accertato anche post mortem in via giudiziale sulla base di atti formali e di univoci comportamenti concludenti (quali la partecipazione al percorso di PMA, la sottoscrizione di moduli di consenso informato, la stabile coabitazione, la condivisione delle spese e dei compiti di cura), senza che la premorienza della madre intenzionale rispetto alla domanda di riconoscimento osti alla dichiarazione di genitorialità e alla correlata attribuzione del cognome, atteso il primario interesse del minore alla certezza dello status filiationis e alla pienezza dei diritti nei confronti di entrambi i genitori, come interpretati alla luce della sentenza della Corte costituzionale n. 68/2025.» (Tribunale di Trieste, sentenza 5 dicembre 2025)

La vicenda

Due donne intrattengono una relazione stabile dal 2003. Coabitano e costruiscono un progetto di vita familiare comune, culminato nell’unione civile e nella istituzione della partner quale erede universale con testamento olografo

Nel 2016 la coppia si rivolge a una clinica di Valencia per avviare insieme un progetto di PMA eterologa: il consenso informato è formalmente sottoscritto solo dalla madre partoriente, ma l’accesso alla PMA e la gravidanza sono condivisi di fatto in ogni fase (viaggi, colloqui, visite, decisioni mediche, presenza al parto, assunzione delle spese e dei compiti di cura). Per la seconda figlia, concepita tramite PMA presso una clinica di Barcellona, il consenso informato è sottoscritto da entrambe le donne, attestando formalmente la volontà genitoriale della madre intenzionale.

La madre intenzionale sostiene prevalentemente il mantenimento familiare, partecipa integralmente alla cura ed educazione di entrambe le minori ed è socialmente percepita come madre; nel 2023 la coppia acquista con mutuo cointestato una casa familiare più grande, anche in vista di un terzo figlio.

La madre intenzionale muore prima che sia ottenuto il riconoscimento della genitorialità, lasciando testamento che istituisce la partner (madre biologica) erede universale: quest’ultima, consapevole del conflitto d’interessi rispetto ai diritti successori e previdenziali delle figlie, chiede la nomina di un curatore speciale, che promuove il ricorso ex artt. 269, 273 c.c. e 473-bis.12 c.p.c. per la dichiarazione di maternità e aggiunta del cognome.

La madre biologica aderisce integralmente alla domanda e il Tribunale, ritenendo la causa matura, ha accolto il ricorso, dichiarando la madre intenzionale, genitore delle minori e ordinando l’aggiunta del suo cognome ai loro.

Nucleo giuridico e ruolo del consenso

Il Tribunale inquadra il caso nella problematica dei “bambini con due madri” nati da PMA eterologa, distinguendola nettamente dalla diversa fattispecie della maternità surrogata, che rimane coperta da un divieto di ordine pubblico.

La sentenza ripercorre la giurisprudenza di Cassazione e Corte EDU sulla trascrivibilità degli atti di nascita esteri recanti la doppia maternità e sulla continuità dello status filiationis, nonché il progressivo superamento della rigida lettura della L. 40/2004 come limite di ordine pubblico in materia di PMA eterologa all’estero; richiama diffusamente la recente sentenza n. 68/2025 della Corte costituzionale che ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art. 8 L. 40/2004 nella parte in cui non riconosce anche alla madre intenzionale – che abbia prestato preventivo consenso alla PMA della compagna – lo status di genitore del nato in Italia, evidenziando: la “assoluta centralità del consenso” quale fattore determinante la genitorialità nella PMA. Rimarca il primario interesse del minore a vedere riconosciuti, sin dalla nascita, diritti e doveri con entrambi i genitori e l’inidoneità strutturale dell’adozione in casi particolari a garantire adeguatamente tale interesse, anche per costi, tempi, alea e dipendenza dalla volontà della madre intenzionale.

Il Tribunale sottolinea che, a differenza della maternità surrogata, la PMA praticata all’estero da due donne nel rispetto della lex loci non incide su un principio di ordine pubblico ostativo al riconoscimento automatico dello status del nato come figlio di entrambe; ciò alla luce della pronuncia della Consulta e della consolidata giurisprudenza di legittimità.

Accertamento del consenso nella premorienza della madre intenzionale

Pur trattandosi di un caso inedito in cui la domanda di riconoscimento interviene dopo la morte della madre intenzionale, il Tribunale ritiene che il diritto del minore a uno status certo e alla bigenitorialità non possa essere sacrificato per il solo fatto della premorienza, tanto più che l’art. 8 L. 40/2004 contempla la perdurante efficacia del consenso ove uno dei coniugi muoia dopo averlo prestato e prima dell’impianto.

Il nodo viene sciolto sul piano probatorio: il giudice accerta l’effettiva prestazione del consenso – in senso costituzionalmente orientato – valorizzando un complesso di elementi concludenti: convivenza stabile e progetto genitoriale comune ultradecennale; vendita della precedente abitazione e acquisto di una casa più grande per costruire la famiglia con figli; partecipazione congiunta ai colloqui e alle procedure PMA all’estero (biglietti, documenti medici, presenza al parto); assunzione costante di compiti di cura, educazione e sostentamento per entrambe le figlie; sottoscrizione congiunta del consenso informato per la seconda PMA; testamento olografo che rafforza la rappresentazione unitaria del nucleo familiare e la fiducia nella partner.

Il Tribunale qualifica tali elementi come “atti concludenti ed inequivoci di scelta ed assunzione di responsabilità genitoriale” sia prima sia dopo il concepimento, ritenendoli idonei a provare il consenso richiesto dall’art. 8 L. 40/2004, anche in assenza del riconoscimento effettuato in vita e nonostante la morte della madre intenzionale.

Sul piano dogmatico, la decisione conferma la progressiva erosione del modello biologico formale della filiazione delineato originariamente dalla L. 40/2004, a favore di un modello consensuale relazionale in cui la volontà procreativa condivisa, stabilmente avviata nel contesto familiare, assurge a criterio di imputazione della responsabilità genitoriale, anche in capo al genitore non genetico. Il richiamo alla premessa dell’art. 8 L. 40/2004 – che tutela la persistenza del consenso anche nell’ipotesi di morte del coniuge – viene qui utilizzato in chiave analogico sistematica: se la morte del partner non elide la validità del consenso ai fini dell’impianto e della successiva attribuzione dello status, a fortiori non può impedire l’accertamento ex post della genitorialità quando la PMA sia già stata eseguita e il minore sia nato all’interno del progetto comune.

La soluzione adottata incide in modo significativo sul tema – già segnalato dalla Corte costituzionale nelle sentenze nn. 32/2021 e 68/2025 – del rapporto tra adozione in casi particolari e tutela dei nati da PMA in coppie omosessuali: il Tribunale esclude la necessità di ricorrere allo strumento adottivo, ritenuto strutturalmente inidoneo, e sperimenta la via del riconoscimento giudiziale di genitorialità ex artt. 269 e 273 c.c. come canale diretto di adeguamento dell’ordinamento interno al dictum costituzionale. Ciò contribuisce a ridurre il “vuoto di tutela” denunciato dalla Consulta, specialmente nelle situazioni in cui la mancata formalizzazione in vita della madre intenzionale – dovuta a contingenze temporali, inerzie amministrative o incertezza giurisprudenziale – rischierebbe di privare il minore di diritti successori, previdenziali e di stato familiare già sostanzialmente maturati.

In prospettiva, la pronuncia triestina offre un precedente significativo:

sul piano probatorio, perché dettaglia gli indici fattuali da cui ricavare il consenso ex art. 8 L. 40/2004 (documenti clinici, unione civile, testamento, scelte patrimoniali, prassi di cura e mantenimento);

• sul piano sistematico, perché mostra come il giudice di merito possa utilizzare direttamente la sentenza costituzionale per colmare le lacune del diritto positivo, riconoscendo lo status filiationis anche oltre la vita del genitore intenzionale, in funzione della centralità dell’interesse del minore e della stabilità dei rapporti giuridico familiari.

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