Potrebbe aprirsi una nuova strada per il riconoscimento dei figli nati con l’utero in affitto, una pratica molto discussa e messa fuori legge – con l’introduzione di un “reato universale” - dal Governo Meloni lo scorso anno. La Prima sezione civile, ordinanza n. 5656/2026, ha infatti rinviato alle Sezioni Unite la questione se il figlio nato all’estero da gestazione per altri, in conformità alle norme locali, possa ottenere lo status filiationis a seguito di un accertamento giudiziale, sul modello dei figli incestuosi, superando così il sistema attuale fondato sull’adozione del genitore intenzionale.

Il riconoscimento dello status di figlio non sarebbe, dunque, automatico ma prima sottoposto al vaglio giurisdizionale in modo tale da poter ponderare l’effettivo interesse del minore al riconoscimento, allo stesso modo in cui avviene nel caso di nati da consanguinei.

Il caso – Una coppia eterosessuale sposata era andata in Ucraina per avere un figlio con la gestazione per altri. Il padre è anche il padre genetico, mentre l’ovocita proviene da una donatrice anonima e l’embrione è stato impiantato in una donna gestante. Il bambino è nato a Kiev nel 2020 e nell’atto di nascita formato in Ucraina risultano come genitori entrambi i membri della coppia. Una volta rientrati in Italia, i ricorrenti hanno chiesto la trascrizione, ma l’ufficiale di stato civile l’ha rifiutata, ritenendo la pratica contraria all’ordine pubblico. La coppia ha quindi impugnato il provvedimento, ma il Tribunale ha respinto il ricorso. La decisione è stata confermata anche dalla Corte d’appello di Bari, secondo cui la gestazione per altri resta contraria ai principi di ordine pubblico internazionale mentre la tutela del minore può essere assicurata attraverso l’adozione in casi particolari. Contro questa pronuncia la coppia ha presentato ricorso in Cassazione.

La motivazione – Per la Suprema corte la nascita di un figlio tra consanguinei “è caratterizzata, in fatto, da rilevanti profili di contiguità con la nascita mediante la pratica della gestazione per sostituzione”. In comune, prosegue il ragionamento, “c’è il rilievo penale delle condotte e la necessità, ribadita anche da Corte Cost. n. 68 del 2025, di procedere ad un rigoroso bilanciamento d’interessi”, “dal momento che l’esigenza di tutela e di non discriminazione tra figli deve essere contemperata dalla contrarietà ai principi di ordine pubblico internazionale nella gestazione per altri, e dalla univoca riprovevolezza morale della condotta procreativa nel caso dei figli incestuosi”.

I figli nati da gestazione per altri, del resto, osserva la Corte, “non concorrono alla condotta ritenuta offensiva” ma sono piuttosto, “meri portatori delle conseguenze del comportamento dei loro genitori”.

Il collegio dubita poi che l’adozione in casi particolari (ex art. 44 lett. d) l. 184/1983), possa ancora rappresentare un bilanciamento adeguato dopo la pronuncia della Corte Costituzionale n. 68 del 2025. La Consulta ha infatti dichiarato l’illegittimità dell’art. 8 della legge n. 40/2004, nella parte in cui non consente, al nato in Italia da Pma praticata all’estero, di essere riconosciuto anche dalla madre intenzionale. La Corte costituzionale esclude che tale regola possa trovare applicazione ai casi di gestazione per sostituzione ma esprime anche un “chiaro giudizio di inadeguatezza dell’istituto dell’adozione in casi particolari” . L’adozione, infatti, dipende dalla volontà dell’adottante, e se il genitore intenzionale non vuole adottare o muore o la coppia si separa, il minore non può ottenere lo status da solo.

E allora la Cassazione propone di guardare a un altro modello già presente nel codice: quello dei figli nati da incesto. In quel caso: lo status non nasce automaticamente, ma può essere dichiarato dal giudice se è nell’interesse del minore. L’art. 251 co. 1 c.c. prevede che il figlio nato da persone con un vincolo di parentela in linea retta o in linea collaterale nel secondo grado, può essere riconosciuto previa autorizzazione del giudice avuto riguardo all’interesse del figlio. L’art. 278 c.c., rubricato “autorizzazione all’azione”, dispone che l’azione di riconoscimento non può essere promossa senza autorizzazione.

Si è dunque delineato un modello di costituzione giudiziale dello status filiationis che, a causa dell’illiceità, penalmente sanzionata della fase generativa, richiede la doppia valutazione dell’assenza del pregiudizio e della sussistenza dell’interesse del figlio, da parte del giudice dello status.

Per l’avvocata Filomena Gallo, segretaria nazionale dell’Associazione Luca Coscioni, e parte del collegio di difesa:La Cassazione chiarisce che non è in discussione la tecnica procreativa, ma i diritti e la tutela di un minore che vive con i propri genitori e che da sei anni attende il riconoscimento pieno del proprio status di figlio riconosciuto all’estero ma non trascritto in Italia, nonostante il fatto che i genitori non sono mai decaduti dalla potestà genitoriale”. “Il problema che emerge da questo caso – aggiunge - è anche istituzionale: atti di nascita identici vengono trascritti in alcuni Comuni e rifiutati in altri, con il risultato che lo status di figlio può dipendere dal luogo di residenza. Le Sezioni Unite sono ora chiamate a chiarire come l’ordinamento debba garantire una tutela effettiva dei diritti dei minori quando il rapporto di filiazione è già riconosciuto nello Stato di nascita.”

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