Quando l’avvocato riceve dal cliente denaro o altri beni in deposito fiduciario, deve ottenere contestualmente istruzioni scritte e attenervisi. È questo il principio ribadito dal Consiglio Nazionale Forense nella sentenza n. 153/2026, pubblicata sul sito del Codice deontologico, esprimendosi sul ricorso di un avvocato sanzionato dal CDD di Brescia con la sospensione dalla professione forense per un anno.
I fatti
L’avvocato ricorrente, del Foro di Bergamo, era stato sottoposto a procedimento disciplinare davanti al Consiglio Distrettuale di Disciplina di Brescia per avere ricevuto in deposito fiduciario la somma complessiva di euro 29.568,79, nell’ambito di una procedura di recupero del credito vantato da due assistiti nei confronti di una società.
Secondo quanto ricostruito nel procedimento, la società debitrice si era resa disponibile a corrispondere quanto dovuto, comprese le spese legali e di procedura, a condizione che i creditori rinunciassero al pignoramento e provvedessero alla cancellazione dell’ipoteca giudiziale. Era stato quindi concordato che la somma fosse preventivamente versata all’avvocato a titolo di deposito fiduciario, affinché fosse trattenuta sino al perfezionamento degli adempimenti previsti e successivamente versata agli assistiti.
La somma veniva versata e veniva completato l’accordo, davanti al notaio, con la sottoscrizione del consenso alla cancellazione dell’ipoteca. Gli assistiti trasmettevano quindi l’atto all’avvocato chiedendo il versamento della somma depositata. L’avvocato, tuttavia, subordinava il pagamento alla sottoscrizione di una quietanza liberatoria da parte dei clienti. La vicenda dava origine a una segnalazione al COA di Bergamo e, successivamente, al procedimento disciplinare.
Il CDD di Brescia aveva ritenuto l’avvocato responsabile della violazione degli artt. 30 e 31 CDF, irrogando la sanzione della sospensione dall’esercizio della professione forense per dodici mesi.
Nel ricorso al CNF, l’avvocato contestava, tra l’altro, la violazione dell’art. 31 CDF, sostenendo che la fattispecie riguardasse esclusivamente la gestione di una somma ricevuta per conto dei clienti e fosse pertanto disciplinata dall’art. 30 CDF.
Nel corso del procedimento il ricorrente comunicava inoltre di avere corrisposto agli assistiti euro 36.000 a titolo di risarcimento per capitale, interessi e spese legali.
La decisione
Il CNF ha ritenuto fondata la doglianza relativa all’art. 31 CDF. Dal riesame degli atti è emerso che la condotta attribuibile all’incolpato era riconducibile alla fattispecie disciplinata dall’art. 30 CDF, relativo alla gestione del denaro altrui.
In particolare, il Consiglio ha richiamato il comma 4 dell’art. 30, che, nel caso di deposito fiduciario, impone all’avvocato di ottenere contestualmente istruzioni scritte e di attenervisi. La violazione contestata rientrava quindi nell’ambito di tale disposizione, mentre non risultava applicabile l’art. 31 CDF, concernente una diversa condotta in materia di compensazione e, al comma 1, l’obbligo di mettere immediatamente a disposizione della parte assistita le somme riscosse per conto della stessa.
Il CNF ha pertanto escluso la violazione dell’art. 31 CDF, confermando invece la responsabilità disciplinare per la violazione dell’art. 30, commi 2 e 4, CDF e precisando che “la buona fede addotta dall’incolpato non vale né ad escludere – essendo sufficiente la sussistenza della suitas della condotta - né a scriminare l’illecito, la quale può rilevare, ove ritenuta effettivamente sussistente, solo in riferimento alla dosimetria della sanzione”.
Quanto alla sanzione, infatti, il CNF ha tenuto conto, da un lato, dell’esclusione della violazione dell’art. 31 CDF, dell’assunzione di responsabilità da parte dell’avvocato e dell’avvenuto pagamento agli assistiti a titolo di risarcimento; dall’altro, ha considerato la protratta indebita ritenzione delle somme. Per cui ha accolto parzialmente il ricorso e riformulato la sanzione nella sospensione dall’esercizio della professione forense per 6 mesi in luogo dei 12 iniziali.

