Società

Giro di vite della Ue sui prodotti che causano la deforestazione

In vigore da giovedì il regolamento con i nuovi obblighi per le imprese

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di Clara Cibrario Assereto e Valentina Coli

Entrerà in vigore giovedì 29 giugno il Regolamento Ue n. 2023/1115 (pubblicato sulla Gazzetta ufficiale dell'Unione europea, n.150 del 9 giugno 2023) con cui l’Unione europea vieta l’importazione e la distribuzione, all’interno del mercato comunitario, di prodotti e materie prime ottenuti da coltivazioni di terreni o allevamenti di animali che abbiano provocato interventi di deforestazione.

Il Regolamento impatterà prevalentemente sulle imprese italiane attive nel settore agroalimentare, manifatturiero di mobili e arredi, carta ed editoria poiché, per ora, i prodotti nel mirino sono: cacao, caffè, olio di palma, gomma, soia, carni bovine e legno. Ma la Commissione si è impegnata a rivedere il campo di applicazione del Regolamento ed estenderlo ad altre materie prime, compreso il mais, entro il 2025.

Le imprese devono quindi cominciare ad adeguarsi alle nuove regole. Le grandi aziende hanno un anno e mezzo di tempo in quanto, per loro, gli obblighi scatteranno il 30 dicembre 3024. Le Pmi avranno invece due anni.

Per potere distribuire i prodotti interessati dal Regolamento e tutti i loro derivati sarà necessario rispettare tre requisiti:

(1)Essere corredati di una dichiarazione di “due diligence” che affermi (sotto la responsabilità del distributore) che la catena di approvvigionamento è “a deforestazione zero”, ovvero non contiene (o, nel caso della carne bovina, non è stata allevata) con materie prime prodotte in terreni disboscati dopo il 31 dicembre 2020.

(2)Rispettare le leggi locali del paese di origine in materia di disboscamento, lavoro e protezione ambientale. Particolare attenzione meritano le disposizioni a tutela dei popoli indigeni locali, i soggetti maggiormente colpiti dalla deforestazione.

(3)Essere accompagnati da una serie di informazioni (da conservare per cinque anni) pertinenti al processo produttivo che consentano la tracciabilità della linea di approvvigionamento del singolo articolo - quali paese di origine, fornitori e geolocalizzazione degli appezzamenti di terreno utilizzati.

Il Regolamento introdurrà un sistema di benchmarking del rischio di deforestazione a tre livelli per orientare le attività di due diligence delle imprese. La Commissione avrà tempo fino al 30 dicembre 2024 per assegnare un livello di rischio – basso, medio o alto – a ciascun Paese, o parti di Paesi, che le imprese potranno usare per guidare i propri (maggiori o minori) sforzi di due diligence sui fornitori – con aspettative semplificate per i prodotti provenienti da Paesi a basso rischio. In attesa delle valutazioni della Commissione, che potrebbero arrivare anche nell’anno corrente, tutti i prodotti interessati dal Regolamento necessiteranno dello stesso livello di due diligence.

Ove il rischio di deforestazione non sia nullo o trascurabile, le imprese dovranno mettere in campo misure specifiche di mitigazione, quali controlli a campione lungo la catena produttiva.

L'entrata in vigore del Regolamento è prevista per il prossimo 29 giugno. Tuttavia, i suoi obblighi si applicheranno, per le grandi imprese, a partire dal 30 dicembre 2024. Le PMI avranno 6 mesi in più per adeguarsi (sino al 30 giugno 2025).

Controlli e sanzioni

Le dichiarazioni di due diligence andranno caricate dalle imprese in un sistema centralizzato Europeo, sottoposto al controllo delle autorità di ciascuno Stato Membro. A partire dal 30 dicembre 2024, i controlli minimi che le autorità sono chiamate a svolgere riguarderanno il 9% dei prodotti provenienti da Paesi ad alto rischio, ed il 3% e 1% per quelli a medio e basso rischio.

In caso di non conformità, le autorità potranno imporre sanzioni fino al 4% del fatturato annuo realizzato nell'UE. Potranno altresì predisporre la confisca sia dei prodotti non conformi, che dei ricavi ottenuti dalla loro vendita, oltre a imporre divieti temporanei di commercializzazione futura.

Come mettersi in regola in dieci mosse (a cura dello studio Cleary Gottlieb)

1.Identificare i prodotti importati e distribuiti all'interno dell'Unione che possano essere soggetti al Regolamento.

2.Creare un sistema di tracciabilità delle materie prime in relazione a tali prodotti.

3.Verificare che i prodotti non siano stati precedentemente coinvolti in controversie o segnalazioni alle autorità locali competenti in relazione alla deforestazione.

4.Assegnare a ciascuna catena di produzione un fattore di rischio di deforestazione (anche conformemente alla categorizzazione che verrà svolta dalla Commissione nel 2024).

5.Effettuare controlli tramite l'invio di questionari ai fornitori e (ove possibile) verifiche a campione in loco, anche in cooperazione con le rispettive autorità o con ONG operanti nel luogo.

6.Attivare canali di consultazione a disposizione dei popoli indigeni presenti nelle zone di produzione maggiormente esposte a rischio.

7.Predisporre codici di condotta da incorporare negli accordi di fornitura.

8.Nominare un dirigente responsabile di supervisionare i controlli di conformità dei prodotti e la relativa gestione del rischio.

9.Pubblicare report annuali sull'implementazione del Regolamento che diano conto dei rischi di deforestazione della propria filiera produttiva, dei controlli svolti e delle attività di monitoraggio e prevenzione.

10.Ritirare immediatamente i prodotti commercializzati a maggiore rischio di non conformità.

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